Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49585 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DI RUGGIERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso dì COGNOME NOME e la memoria presentata in data 6 novembre 2023
cui si insiste per l’accoglimento del ricorso
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dì ricorso – con cui si censura la parte della decisione ch avrebbe dato conto della richiesta di acquisizione della documentazione prodotta in udi all’esito del rinvio con cui questa Corte di legittimità aveva annullato la decisione af Corte di appello rideterminasse la pena sulla base del reato ritenuto più grave manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, il ricorrente contesta la preclusa possibilità, in sede di rinvio, di valutare differentemente la gravità di un reato calcolare la pena base e, in seguito, l’aumento in merito ai reati satelliti (in produzione da cui emergerebbe il conseguimento di pagamenti effettuati in favore de persona offesa COGNOME NOME la cui rilevanza pare ex se eccentrica rispetto al tema demandato al Giudice del rinvio, tenuto conto che, in disparte ogni valutazione sul merito i delitti contestati vedono costui quale persona offesa), dall’altro, omette di confron limiti del rinvio che, avendo anche disposto l’accertamento definitivo della responsabi ordine a tutti ì reati e demandato alla Corte di appello la mera ridetermínazione del non avrebbe ammesso alcuna ulteriore acquisizione tesa a diversamente apprezzare i del per come definitivamente accertati nei giudizi di merito, senza che residuasse la possib poter effettuare una rivalutazione in ordine alla gravità degli stessi;
rilevato che, in ordine alla quantificazione della pena per come quantificata dalla Cor appello, neppure il ricorrente evidenzia vizio alcuno limitandosi a dedurre la mera o acquisizione di cui sopra;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.