Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19860 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
QUARTA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a Firenze il 20/11/1972 avverso l’ordinanza del 04/02/2025 del TRIB. del riesame di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile il riesame presentato dal COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 26.5.2024, avente ad oggetto una lettera autografa di NOME COGNOME al Vescovo di Nocera Umbra, risalente all’anno 1562, in relazione ad ipotesi di reato di cui all’art. 518-quater cod. pen.
1.1. Con sentenza n. 2388/25 la Terza Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale fiorentino che aveva dichiarato inammissibile la stessa istanza di riesame, per mancanza di interesse, sul presupposto che l’atto di impugnazione avrebbe riguardato la medesima lettera autografa oggetto di un precedente decreto di sequestro, già impugnato innanzi al Tribunale del riesame per l’udienza dell’11.6.2024. La sentenza rescindente della Suprema Corte, tuttavia, aveva riscontrato, sulla base della documentazione allegata al ricorso, che ‘le missive sequestrate al COGNOME risulterebbero due, sebbene con medesimo mittente e destinatario, e vergate nello stesso anno: la prima consisterebbe in una lettera di “raccomandazione”, oggetto di un decreto di sequestro del 2/5/2024 già discusso in sede di riesame; l’altra – quella interessata dal presente procedimento – avrebbe ad oggetto “gabelle ecclesiastiche”, sequestrata di iniziativa il 25/5/2024, con convalida il 26/5/2024′, disponendo in tal senso l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi allo stesso Tribunale.
1.2. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha ribadito il difetto di interesse del ricorrente a proporre istanza di riesame, osservando che il provvedimento di convalida del sequestro in data 26.5.2024 ha ad oggetto la medesima lettera autografa oggetto di precedente decreto di sequestro del 2.5.2024, già impugnato e discusso dinanzi al Tribunale del riesame.
Il ricorrente lamenta – in sintesi – quanto segue.
Manifesta illogicità della motivazione, emergendo dagli atti del procedimento, oltre che da quanto stabilito dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, che il decreto di convalida era stato chiesto al PM dai Carabinieri di Perugia con nota del 25.5.2024, rappresentando che il
R.G.N. 7655/2025
sequestro era stato eseguito su missiva (quella delle ‘gabelle ecclesiastiche’) diversa da quella di ‘raccomandazione’ oggetto del decreto di sequestro del 2.5.2024, tanto che il PM aveva convalidato tale sequestro, considerato come sequestro di P.G., con provvedimento in data 26.5.2024.
II) Inosservanza dell’art. 592 cod. proc. pen., per erronea condanna dell’indagato al pagamento delle spese del procedimento di riesame.
III) Omessa pronuncia sulla richiesta di riesame proposta dal COGNOME avverso il decreto di convalida del 26.5.2024, nonostante il preciso dictum della sentenza di annullamento della Suprema Corte di provvedere in tal senso in sede di rinvio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, sulla scorta delle ragioni di seguito illustrate.
Appare assorbente la considerazione che la sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva devoluto al Tribunale, in sede di rinvio, un compito ben preciso, vale a dire quello di pronunciarsi sul sequestro disposto sulla lettera che non era stata oggetto del precedente decreto di sequestro, già impugnato innanzi al Tribunale del riesame.
In tale prospettiva, la Terza sezione penale della Suprema Corte aveva accolto il precedente ricorso avanzato da NOME COGNOME sul presupposto che la missiva oggetto della richiesta di riesame (sequestrata dalla polizia giudiziaria il 24.5.2024) non fosse la stessa sequestrata in forza del decreto emesso dal Pubblico ministero il 2.5.2024 e fatta oggetto di precedente istanza di riesame, su cui il Tribunale fiorentino aveva proceduto all’udienza dell’11.6.2024.
In buona sostanza, Ł stato riconosciuto (ed Ł pacifico) che le lettere sequestrate nell’ambito del presente procedimento sono due: la prima, consistente nella c.d. lettera di ‘raccomandazione’, oggetto di un decreto di sequestro del 2.5.2024 già discusso in sede di riesame; la seconda, avente ad oggetto ‘gabelle ecclesiastiche’, sequestrata di iniziativa della polizia giudiziaria, con convalida emessa dal Pubblico ministero il 26.5.2024.
¨ questa seconda lettera interessata dal presente incidente cautelare, vale a dire la c.d. lettera ‘istituzionale’ con la quale il Cardinale NOME COGNOME sollecitava il Vescovo NOME COGNOME alla riscossione delle rendite ecclesiastiche.
Pertanto, alla luce di quanto già stabilito dalla sentenza rescindente della Suprema Corte, non appare rilevante, in questa sede, risolvere la questione, su cui si Ł dilungato il provvedimento impugnato, volta a stabilire quale delle due lettere (di ‘raccomandazione’ o ‘istituzionale’) sia stata oggetto del primo provvedimento di sequestro emesso dal Pubblico ministero (vale a dire quello del 2.5.2024, già impugnato e discusso dinanzi al Tribunale del riesame).
Piuttosto, mette conto osservare che il provvedimento impugnato – in violazione dell’art. 627, comma terzo, cod. proc. pen. – non si Ł uniformato alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, che, in definitiva, aveva demandato al Tribunale di decidere sull’istanza di riesame proposta dal Fioretto avverso il provvedimento di sequestro avente ad oggetto la c.d. lettera ‘istituzionale’.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento dell’ordinanza oggetto di impugnazione, con rinvio al competente Tribunale di Firenze affinchØ provveda sull’istanza di riesame del sequestro avente ad oggetto la missiva riguardante ‘gabelle ecclesiastiche’, di cui al decreto di convalida emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 26.5.2024.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME