Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 03/10/1967 NOME nato a BARI il 26/08/1969
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo
II-P6-ccrrrcitrde-elt4~do il rigetto del ricorso.
udito il difensore l’avvocato COGNOME del foro di BOLOGNA, anche in sostituzione degli Avv.ti COGNOME del foro di BOLOGNA e COGNOME NOME del foro di BOLOGNA, giusta delega orale, in difesa di COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano si è pronunciata nei confronti – tra gli altri – di NOME COGNOME e NOME COGNOME all’esito di giudizio di rinvio, conseguito al parziale annullamento pronunciato dalla Quinta sezione di questa Corte della sentenza emessa, in data 20 dicembre 2022, dalla Corte di appello di Milano ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza rescindente la sentenza in ultimo menzionata era annullata senza rinvio per alcune imputazioni di furto aggravate ex art. 625, primo comma, nn. 2 e 5, cod. pen., divenute perseguibili a querela di parte a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, attesane l’improcedibilità per mancanza di querela; e, conseguentemente, preso atto che l’annullamento non riguardava la fattispecie più grave, su cui erano stati calcolati dalle parti gli aumenti per la continuazione con le altre fattispecie, gli atti sono stati rimessi al Giudice d’appello «limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per la determinazione della pena», dichiarando nel resto i ricorsi inammissibili.
La sentenza oggetto di valutazione in questa sede ha, quindi, rideterminato la pena nei confronti dei ricorrenti in 5 anni, 4 mesi, 10 giorni di reclusione e 10.580 euro di multa, confermando nel resto la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Milano, emessa all’esito di giudizio abbreviato, così come riformata in appello nelle parti non annullate dalla Corte di cassazione.
Avverso detta sentenza propongono ricorsi per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME tramite i rispettivi difensori di fiducia.
2.1. Con l’unico motivo di impugnazione COGNOME deduce vizio di motivazione e in particolare rileva che la sentenza impugnata è totalmente mancante di ogni autonoma e adeguata valutazione degli elementi di prova della penale responsabilità dell’imputato.
2.2. Il ricorso di COGNOME si articola in tre motivi.
2.2.1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia l’erronea applicazione degli artt. 599-bis e 627 cod. proc. pen.
Lamenta che i Giudici di appello si sono discostati dal ricalcolo sul quale si era raggiunta la convergenza delle parti nel giudizio di rinvio, con indicazione della pena di anni 4, mesi 6 e giorni 13 di reclusione ed euro 10.093 di multa, ritenendo preclusa la possibilità di proporre un nuovo concordato nel giudizio di rinvio.
Osserva che, in tal modo, detti Giudici hanno disatteso l’insegnamento espresso dalla sentenza della Terza sezione della Corte di cassazione, n. 25797 del 2021 – e ribadito da altre pronunce – che ha riconosciuto la legittimità della
procedura di concordato intervenuta nel corso del giudizio di rinvio, osservando che nessuna espressa esclusione è stata prevista dalla legge al riguardo.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, collegato al precedente, il ricorrente lamenta comunque l’omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena concordata.
2.2.3. Col terzo motivo di impugnazione la difesa si duole che i Giudici del rinvio abbiano ritenuto inattaccabile ogni profilo reale della pronuncia di condanna annullata, omettendo di procedere ad una nuova valutazione della persistenza dei presupposti della confisca dell’immobile di proprietà di Mantuano, disposta ex art. 240-bis cod. pen. con la sentenza di primo grado, statuizione confermata anche in sede di appello.
Rileva il difensore che il fatto che sia venuta meno la condanna per talune imputazioni di furto, per le quali i profitti complessivi, considerate le somme predate, andavano calcolati nella misura di euro 2.014.280, ha senza dubbio inciso sulla valutazione della sproporzione tra gli introiti illeciti ed i beni nella disponibil dell’imputato, che andava, pertanto, ripetuta nel giudizio di rinvio con conseguente revoca della disposta confisca.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME deposita memoria scritta, con la quale anticipa le proprie conclusioni chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Come evidenziato dalla sentenza in esame, l’oggetto del giudizio di rinvio è stato chiaramente definito dalla sentenza rescindente summenzionata nella parte in cui ha ritenuto non necessario annullare il concordato nella sua interezza per consentirne una riformulazione, in ragione del fatto che l’annullamento non riguardava il delitto più grave di cui al capo 3, ma solo alcuni delitti satellite, i cu aumenti di pena in continuazione potevano essere decurtati in sede di rinvio. Rinvio, che, per l’appunto, era limitato al trattamento sanzionatorio e in particolare alla determinazione della pena previa detta decurtazione.
Il giudizio di rinvio, come premesso dagli stessi Giudici di appello, ha avuto, quindi, ad oggetto statuizioni diverse dall’accertamento del fatto di reato e della responsabilità dell’imputato, in quanto su tali capi la pronuncia è divenuta irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio al riguardo.
Altrettanto irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudizio di rinvio, risulta essere diventata la statuizione di confisca concernente NOME COGNOME
essendo stato dichiarato dalla sentenza rescindente inammissibile il suo ricorso nella parte in cui ha assunto che dall’improcedibilità dei reati (si veda p. 5 di detta sentenza) sarebbe conseguita la caducazione della confisca per sproporzione disposta nei confronti del medesimo imputato, per difetto di specificità (per non avere dedotto alcunché sulla quantificazione del profitto per il quale era proposta la censura e si chiedeva l’annullamento della sentenza rispetto a quanto complessivamente confiscato).
1.2. Da tali premesse deriva l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che, violando il divieto di impugnazione dei punti già decisi dalla Corte di cassazione di cui all’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., torna ad insistere sulla mancanza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, questione coperta dal giudicato in quanto già dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione, per essere censura non consentita avverso sentenza resa a seguito di concordato tra le parti.
Invero, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
1.3. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
1.3.1 n primo e il secondo motivo di impugnazione, afferenti al mancato recepimento dell’accordo delle parti sulla pena raggiunto in sede di rinvio e all’omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione della nuova pena concordata, sono manifestamente infondati.
Invero, i Giudici di appello in sede di rinvio hanno specificato le ragioni per le quali hanno ritenuto di non recepire le conclusioni conformi delle parti sulla pena e di dovere nella rideterminazione della pena necessariamente considerare quale base di partenza il precedente concordato, in quanto non travolto dall’annullamento se non parzialmente, in riferimento alle sole imputazioni per le quali è stata ritenuta insussistente la condizione di procedibilità e ai relativi aumenti di pena in continuazione, da eliminare. Hanno, quindi, operato in piena conformità con le indicazioni della sentenza rescindente, che ha ritenuto di «non…annullare la pronuncia nella sua interezza per consentire una riformulazione del concordato», muovendo proprio dal presupposto che l’improcedibilità non concerneva il reato più grave, ma alcuni dei reati di cui ai concordati aumenti in continuazione, che pertanto potevano essere eliminati dai Giudici del rinvio con
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conseguente rídetermínazíone della pena. Detti Giudici hanno proceduto dunque a sottrarre dalla pena complessiva «le parti unitarie di pena riferibili ai delitti improcedibili ai singoli subtotali in cui tali parti di pena sono confluite nel comput svolto in sede di concordato, e di conseguenza sottraendo le stesse parti di pena al totale onnicomprensivo della pena complessiva che in secondo grado è stata concordata dalle parti pur secondo un computo non esente da mende, ma mai impugnato per cassazione quindi oggetto di giudicato».
La questione dell’ammissibilità del concordato sulla pena nel giudizio di rinvio nel caso specifico non è pertinente.
Se è vero che nel giudizio di rinvio, è ammissibile, in assenza di specifiche preclusioni normative, il concordato sulla pena previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen. nel caso in cui residuino margini di discrezionalità nella decisione del giudice del rinvio imposti dall’art. 627 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46283 del 12/10/202:2, De Witt, Rv. 283999), essendo la fase rescissoria caratterizzata da assoluta autonomia, negli ambiti indicati dall’art. 627 cod. proc. pen., rispetto a quella rescindente (Sez. 3, n. 25797 del 30/03/2021, Cha, Rv. 283905) i anche vero che nel caso in esame non sussistevano residui margini di discrezionalità e il giudizio rescissorio era delimitato, come si è avuto modo di esaminare, dalla sentenza rescindente.
1.3.2. Infine, inammissibile è il terzo motivo di ricorso, che invoca l’annullamento della statuizione che ha disposto la confisca per sproporzione. Al riguardo, invero, deve ritenersi formato il giudicato, avendo la sentenza rescindente dichiarato inammissibile per difetto di specificità il ricorso di COGNOME nella parte in cui assumeva che dall’improcedibilità dei reati dovesse conseguire la caducazione della confisca per sproporzione disposta nei confronti del medesimo.
L’inammissibilità è ai sensi dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., riguardando il motivo un punto già deciso dalla sentenza rescindente e, quindi, palesemente in contrasto con il principio della formazione progressiva del giudicato.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2024.