L’inammissibilità del ricorso nel giudizio di rinvio: un caso pratico
Nel complesso iter della giustizia penale, il giudizio di rinvio rappresenta una fase cruciale ma dai confini ben definiti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire questo istituto, sottolineando come non possa trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’intero processo. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile proprio perché l’imputato ha tentato di contestare la propria responsabilità su punti ormai definitivi, ignorando i limiti imposti dalla precedente decisione della Suprema Corte.
I Fatti Processuali
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato per diversi capi d’imputazione. In precedenza, la Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza d’appello, ma solo ed esclusivamente riguardo a una specifica circostanza aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti (art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990).
Nel nuovo processo d’appello, il giudice del rinvio si è attenuto scrupolosamente al mandato ricevuto dalla Cassazione: ha riesaminato la questione dell’aggravante e l’ha esclusa, ricalcolando la pena di conseguenza. Tuttavia, l’imputato ha deciso di presentare un nuovo ricorso per cassazione, questa volta non contestando la pena, bensì censurando la motivazione con cui era stata affermata la sua responsabilità penale.
I Limiti del Giudizio di Rinvio e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di rinvio non riapre l’intero processo, ma è circoscritto unicamente ai punti per i quali la sentenza precedente è stata annullata. Tutte le altre statuizioni della sentenza impugnata, non toccate dalla decisione di annullamento, passano in giudicato e diventano definitive.
Le Motivazioni
I giudici hanno evidenziato come il ricorso dell’imputato fosse formulato in termini ‘assolutamente generici’ e ‘astrattamente riferibili ad ogni sentenza di condanna’. Mancava, infatti, un confronto specifico con la pronuncia impugnata e, soprattutto, ignorava completamente il fatto che la precedente sentenza della Cassazione avesse limitato il nuovo giudizio alla sola circostanza aggravante. La questione della responsabilità dell’imputato era già stata decisa in via definitiva e non poteva essere devoluta nuovamente al giudice del rinvio. Pertanto, ogni censura su questo punto era da considerarsi inammissibile. La Corte ha ribadito che nessuna ulteriore questione era stata demandata al giudice del rinvio, il cui compito si era esaurito con l’esclusione dell’aggravante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di rispettare i confini del giudicato progressivo nel processo penale. Un imputato non può sfruttare un giudizio di rinvio, disposto per un motivo specifico e limitato, come un’opportunità per ridiscutere l’intera posizione processuale o la propria colpevolezza. La conseguenza di un ricorso che travalica tali limiti è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa decisione rafforza il principio di efficienza e certezza del diritto, impedendo che i processi si protraggano all’infinito su questioni già irrevocabilmente decise.
Cosa si intende per giudizio di rinvio?
È la fase del processo che si apre quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza e rinvia il caso a un giudice di pari grado per una nuova decisione, ma solo sui punti specifici indicati dalla Cassazione stessa.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’affermazione di responsabilità, un punto già coperto da una decisione definitiva e non oggetto del giudizio di rinvio, che era stato limitato alla sola valutazione di una circostanza aggravante.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 19/1/2024 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a NOME COGNOME con riguardo ai reati di cui ai capi 1), 6) e 35) dell rubrica.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, censurando la motivazione con la quale è stato confermato il giudizio di responsabilità.
Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché contesta l’affermazione di responsabilità – peraltro in termini assolutamente generici, astrattamente riferibili ad ogni sentenza di condanna e privi di un qualunque confronto con la pronuncia impugnata – senza valutare che la sentenza rescindente emessa da questa Corte 1’8/6/2023 aveva annullato con rinvio la precedente decisione di appello limitatamente alla statuizione relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990′ n. 309, nei confronti del ricorrente. Circostanza che, in sede di rinvio, è stata esclusa. Nessuna ulteriore questione era devoluta al giudice del rinvio, dovendosi pertanto ritenere inammissibile ogni censura in punto di responsabilità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 giugno 2024
gliere estensore Il C
Il Presidente