Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 32850  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’1/4/2025 emessa dal Tribunale di Livorno visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, pronunciando in sede di rinvio, aveva disposto l’annullamento del sequestro di un’autovettura, acquistata da COGNOME, ritenuta provento del reato
di autoriciclaggio contestato al venditore dell’automezzo.
La sentenza rescindente (Sez.2, n.11909 del 12/3/2025), aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME sul presupposto che la prima ordinanza adottata dal Tribunale del riesame di Livorno si era limitata a valutare la sussistenza del fumus commissi delicti, omettendo di pronunciarsi sul periculum, sicchè disponeva l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Il Tribunale del riesame di Livorno, con la pronuncia resa in sede di rinvio, riteneva che, in virtù della natura interamente devolutiva del riesame, potesse riesaminare anche il fumus. In particolare, si riteneva che il prezzo di acquisto dell’autovettura,. pari a circa la metà del valore di acquisto da parte dell’autore del reato presupposto, fosse tale da dimostrare l’esistenza di un accordo simulato tra venditore e acquirente.
La decisione oggetto del presente ricorso, discostandosi dal precedente giudizio reso sul punto, riteneva che COGNOME dovesse ritenersi soggetto estraneo al reato, in tal modo escludendo la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca dell’autovettura a prescindere dalla valutazione sul periculum, così ritenendo assorbito il punto sul quale era intervenuto l’annullamento con rinvio da parte di questa Corte.
Il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di violazione di legge relativamente alla violazione del principio devolutivo.
Sostiene il ricorrente che, a seguito dell’annullamento con rinvio da parte di questa Corte, il giudizio dovesse avere ad oggetto esclusivamente il profilo relativo al pericuium, posto che solo su tale aspetto era stata proposto il ricorso per cassazione.
La tesi sostenuta dal Tribunale del riesame, secondo cui il principio interamente devolutivo consentirebbe in ogni caso la rivalutazione di tutti i presupposti legittimanti il sequestro, sarebbe errata, in quanto non terrebbe conto della preclusione derivante dall’intervenuto ricorso in cassazione e dall’annullamento disposto relativamente a solo uno dei punti fondanti della decisione.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorso propone una ben delineata questione in diritto, dovendosi stabilire se e con quali limiti l’annullamento con rinvio di una misura cautelare reale, limitata al solo profilo dell’omessa motivazione sul periculum, consenta al Tribunale del riesame di rivalutare integralmente i presupposti per il mantenimento del sequestro.
L’ordinanza impugnata è giunta a quest’ultima soluzione valorizzando, in primo luogo, la natura del ricorso per riesame, pacificamente ritenuto un mezzo di impugnazione interamente devolutivo che, pertanto, consente al Tribunale di valutare tutti gli elementi posti a fondamento del sequestro, a prescindere dal profilo specificamente censurato dal ricorrente.
Il principio, pur corretto in linea AVV_NOTAIO, non tiene conto dell’effett preclusivo derivante dalla successiva impugnazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame con ricorso per cassazione e delle conseguenti limitazioni insite nell’annullamento con rinvio.
2.1. Per consolidata giurisprudenza, in materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame dei “punti” della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez.2, n. 16359 del 12/3/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261611).
Quanto detto consente di affermare che il giudice del rinvio è tenuto a pronunciarsi sul thema decidendum delineato nelle fasi precedenti del giudizio cautelare e ad applicare il principio di diritto enunciato in sede di legittimità.
Nel caso di specie, è incontroverso che il primo ricorso per cassazione concerneva esclusivamente il vizio di omessa motivazione relativamente al periculum e la sentenza rescindente ha disposto l’annullamento con rinvio esclusivamente in relazione a tale vizio, sicchè l’oggetto del giudizio di rinvio doveva riguardare esclusivamente tale punto della decisione.
2.2. Né a diverse conclusioni conduce il principio, richiamato nell’ordinanza impugnata, secondo cui in tema di impugnazioni cautelari, nel giudizio rescissorio conseguente all’annullamento dell’ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato un provvedimento di sequestro, il giudice, al quale sia stata imposta dalla Corte di cassazione una nuova valutazione del fumus commissi delicti, è tenuto a valutare altresì la sussistenza del periculum in mora, pur nel caso in cui la richiesta di riesame non avesse riguardato tale profilo, in ragione della natura devolutiva della stessa e del carattere assorbente del giudizio sull’insussistenza del “fumus” rispetto a quello sul “periculunn” (Sez.4, n. 2331 del 16/12/2022,
dep.2023, COGNOME, Rv. 284088).
Invero, il principio sopra enunciato non è in alcun modo applicabile al caso in esame, posto che in quell’ipotesi vi era stato l’annullamento sul fumus comportante l’assorbimento dei profili relativi al periculum, ne consegue che correttamente il Tribunale, in applicazione del principio devolutivo, ha valutato entrambi i profili costitutivi della misura cautelare.
Ben diversa è la fattispecie in esame, nella quale l’annullamento con rinvio è stato pronunciato esclusivamente con riguardo al periculum, in quanto in relazione al fumus sicuramente oggetto dell’ordinanza impugnata – non è stato proposto alcun motivo di ricorso per cassazione e, quindi, su tale aspetto si è formata una preclusione processuale rispetto alla sua rivalutazione in sede di giudizio di rinvio.
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, dovendosi ulteriormente precisare che il Tribunale del riesame non potrà rivalutare il fumus commissi delicti, dovendosi limitare esclusivamente ad esaminare il requisito del periculum.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso 1’11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente