Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4544 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4544 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 novembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato integralmente non espiata la pena detentiva nei confronti di NOME COGNOME in relazione all ‘ affidamento in prova concessogli in data 11 maggio 2021 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. La decisione, assunta in sede di opposizione avverso la precedente ordinanza dello stesso tenore, emessa il 13 settembre 2024, era stata fondata sulla denuncia all ‘ autorità giudiziaria di COGNOME -sopravvenuta nel 2023, durante la misura alternativa -quale partecipe di una vasta attività usuraria ed estorsiva e sulla pendenza di un procedimento per reati di usura commessi dal 2021 al 2023, con richiesta di rinvio a giudizio in data 19 dicembre 2023; nonché sul fatto che NOME il 16 febbraio 2023 era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il Tribunale, a fronte delle prospettazioni difensive secondo cui le imputazioni di usura contestate riguardavano una condotta di intermediazione senza partecipazione attiva (tanto che nei confronti di NOME era stata rigettata la richiesta di misura cautelare per difetto di gravi indizi di colpevolezza), aveva ritenuto che, pur non essendo noto l ‘ esito del procedimento, il condanNOME si era reso responsabile quantomeno di favoreggiamento a vantaggio del figlio. Nel medesimo frangente, il Tribunale di sorveglianza aveva disposto che la pena venisse, comunque, eseguita in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell ‘ art. 47ter , comma 01, Ord. pen.
1.1. Con sentenza n. 18270 in data 13 febbraio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò l ‘ordinanza rilevando che il Tribunale aveva fondato il giudizio negativo sull ‘ esito dell ‘ affidamento sull ‘ imputazione provvisoria a carico di COGNOME, senza procedere ad una autonoma delibazione sul punto e, dunque, senza valutare l ‘ incidenza di tali fatti sul percorso rieducativo portato avanti dal condanNOME.
1.2. Con ordinanza in data 1° luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente respinto l ‘ opposizione proposta da COGNOME avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino in data 19 marzo 2024 e, per l ‘ effetto, ha dichiarato non estinta, per esito negativo dell ‘ affidamento in prova nel periodo dal 28 dicembre 2021 all’11 luglio 2023 , la pena detentiva di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Torino del 9 novembre 2022. A fondamento della decisione il Tribunale ha evidenziato che, nel corso di misura, NOME aveva più volte dimenticato l ‘ appuntamento o si era presenta to presso l’UEPE in momenti non concordati; e che anche dopo l ‘ applicazione della detenzione domiciliare egli, in data 12 giugno 2025, era stato denunciato per evasione in quanto trovato fuori dal domicilio in orario non consentito. Inoltre, l’ordinanza ha posto in luce che NOME NOME stato rinviato a giudizio per fatti di usura contestatigli tra il giugno
2021 e il giugno 2023 e che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte, dal giugno 2021·al maggio 2024, di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative nonché di svariati episodi di danneggiamento e di sottrazione fraudolenta di beni assicurati, realizzati dall ‘ aprile 2018 e fino al gennaio 2023: vicende per le quali è stato condanNOME alla pena di 6 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con sentenza in data 30 gennaio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che lo ha riconosciuto colpevole di essere il promotore del sodalizio. Un ‘ attività delittuosa, quella testé indicata, avviata ben prima dell ‘ inizio della misura alternativa e continuata con la commissione di alcuni episodi nel febbraio 2022, nel giugno 2022, nel gennaio 2023 e fino al luglio dello stesso anno, con condotte di gestione dell ‘ associazione a delinquere fino al momento della sottoposizione alla misura custodiale, avvenuta nel maggio 2024. A partire da tali emergenze, il Collegio di merito ha ritenuto di non poter esprimere un giudizio di avvenuta risocializzazione durante l’esecuzione della misura alternativa. Nell ‘ occasione, il Tribunale ha anche ritenuto di non concedere la detenzione domiciliare a suo tempo disposta con l ‘ ordinanza n. 5072/2024 oggetto del ricorso per cassazione, tenuto conto dell ‘ elevata caratura criminale di COGNOME, ritenuto capace di compiere azioni delittuose anche presso la propria abitazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza rescissoria per il tramite del proprio difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza, respingendo l ‘ opposizione della difesa, abbia anche deciso di non concedere nuovamente la detenzione domiciliare, incorrendo, in questo modo, in un ‘ evidente violazione di legge, dal momento che il provvedimento emesso in sede rescissoria sarebbe stato peggiorativo rispetto a quello oggetto di impugnazione, che respingendo l ‘ opposizione aveva disposto la detenzione domiciliare. In questo modo, la pronuncia di annullamento avrebbe realizzato una complessiva reformatio in peius , consentendo di rivalutare in senso sfavorevole al ricorrente una statuizione consistente nella concessione di un beneficio.
In data 11 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il primo ricorso per cassazione, dal quale era originata la sentenza n. 18270 in data 13 febbraio 2025 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione, aveva ad oggetto unicamente la declaratoria di non estinzione della pena pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l’ordinanza del 12 novembre 2024, la quale aveva contestualmente disposto, nei confronti di COGNOME, l’applicazione della detenzione domiciliare.
D i conseguenza, ai sensi dell’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., anche la cognizione del Supremo Collegio era stata circoscritta a quel l’unico profilo in origine devoluto, mentre rispetto alla statuizione relativa alla concessione della detenzione domiciliare si era certamente prodotto, in conseguenza alla mancata impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, un effetto preclusivo in ordine alla possibilità di eventuali rivalutazioni.
È, dunque, sotto tale profilo che deve escludersi la possibilità, per il Tribunale di sorveglianza di Torino, di sindacare l’ avvenuta applicazione della detenzione domiciliare, ormai non più censurabile in sede di giudizio di rinvio; e non già, dunque, sotto l’aspetto di un divieto di reformatio in pejus che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, non si applica nel caso di un procedimento, come quello di opposizione, nel quale non viene esperita alcuna impugnazione (per questa qualificazione del procedimento di opposizione v. Sez. 1 n. 16830 del 01/02/2023, Guerrieri, Rv 284535 -01; allo stesso indirizzo accede anche Sez. 1, n. 20265 del 02/05/2024, Duecento, non massimata). La violazione qui rilevata, infatti, non si è realizzata rispetto alla disciplina giuridica del procedimento di opposizione, quanto rispetto ai limiti al potere del giudizio di rinvio correlati all’effetto devolutivo dell’impugnazione per cassazione e rispetto agli effetti prodotti dalla relativa preclusione processuale.
Dunque, il Tribunale di sorveglianza, una volta preso atto delle gravi condotte tenute da COGNOME, suscettibili di integrare finanche violazioni della legge penale, avrebbe dovuto formalmente incardinare la procedura di revoca della detenzione domiciliare e, nell’ambito di essa, valutare, nel contraddittorio delle parti, se ve ne fossero, effettivamente, le condizioni ai sensi dell’art. 51 -ter Ord. pen., essendo possibile procedere alla revoca di una misura alternativa anche a partire da fatti precedenti alla sua concessione, ove essi siano capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate dal Tribunale nel momento in cui fu formulata la relativa prognosi favorevole (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020,COGNOME, Rv. 280095 – 01).
Un percorso procedimentale, quello della revoca della detenzione domiciliare, che, per inciso, potrebbe essere tuttora esperito dal Tribunale, non essendo, sul punto, maturata alcuna preclusione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione della mancata concessione della detenzione domiciliare già applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l ‘ ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME limitatamente alla detenzione domiciliare e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l ‘ ulteriore corso.
Così deciso il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME