Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Cinquefrondi il 4/1/1990
avverso l’ordinanza dell’8/10/2024 del Tribunale di Palmi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell/8 ottobre 2024 il Tribunale di Palmi giudicando, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 21055 del 2024, sulla opposizione proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nei confronti dell’ordinanza del 29 marzo 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva revocato l’ammissione dello stesso NOMECOGNOME imputato in un processo penale, al patrocinio a spese dello Stato (disposta il 14 maggio 2018), ha rigettato nuovamente tale impugnazione.
Anche avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 597 e 627 cod. proc. pen., e, in particolare, la violazione del principio devolutivo, nonché la violazione del divieto di reformatio in pejus, perché il giudice del rinvio avrebbe posto a fondamento della propria decisione elementi di fatto che non potevano essere considerati nel giudizio di rinvio.
Ad avviso del ricorrente, infatti, il giudice del rinvio avrebbe avuto l’obbligo di uniformarsi alla decisione del giudice di legittimità (ossia la sentenza di Sez. 4, n. 21055 del 21/2/2024), chiarendo se, alla luce della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Palmi il 28 giugno 2023 – in relazione all’accusa di avere presentato una dichiarazione falsa ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 – il ricorrente fosse o meno nelle condizioni di ottenere l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato richiesto con istanza presentata il 2 maggio 2018. Il provvedimento adottato dal giudice del rinvio, invece, anziché pronunciarsi sulle “emergenze documentali” indicate dalla Corte di cassazione, sarebbe fondato su altre emergenze di fatto, costituite da variazioni reddituali non comunicate, che avrebbero potuto essere vagliate solo dal giudice che aveva ammesso al beneficio, e non anche in sede di giudizio di rinvio, pena la violazione del principio devolutivo che regola il giudizio d’impugnazione (quale è quello di opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., perché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe completamente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (si citano sul punto Sez. 3, n. 35001 del 18/09/2024, Sez. 5, n. 37767 del 14/09/2023 e Sez. 4 n. 29458 del 23/10/2020).
In particolare, il ricorrente evidenzia che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, non solo in contrasto con la decisione di annullamento, nella
parte in cui ritiene irrilevante ai fini della decisione sulla opposizione in ordine all decisione di revoca del beneficio la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Palmi il 28 giugno 2023, ma anche avulsa dall’intera disciplina che regola il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito da dichiarare nell’istanza di ammissione, nonché da comunicare successivamente nel caso di intervento di variazioni rilevanti, è sempre quello risultate dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando che il giudice del rinvio, uniformandosi alla decisione di legittimità, ha preso atto di tutta la documentazione afferente alla valutazione del caso specifico, compresa la sentenza assolutoria, motivando adeguatamente circa la mancanza dei presupposti per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in conseguenza della nuova situazione reddituale del ricorrente, creatasi a seguito del suo trasferimento presso l’abitazione dei nonni, in Cosoleto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
In premessa, per poter adeguatamente apprezzare le censure sollevate con il ricorso, occorre ricostruire sinteticamente la vicenda.
Il 2 maggio 2018 veniva proposta istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, indicando, conformemente a quanto disposto dall’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, il reddito contenuto nell’ultima dichiarazione dei redditi risalente al 2016.
Il 29 marzo del 2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi disponeva la revoca del beneficio, sul presupposto che il reddito indicato nell’istanza di ammissione fosse falso e che, in realtà, il reale reddito era superiore rispetto al limite previsto per l’ammissione al beneficio; in conseguenza di tale revoca, inoltre, veniva formulata un’imputazione ex art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti del NOME COGNOME
Il 16 ottobre 2022 veniva proposta opposizione al decreto di revoca del 29 marzo 2022, contestando la correttezza del calcolo eseguito del Giudice per le indagini preliminari in relazione alla quantificazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio; investito della questione, il Tribunale di Palmi rigettava l’opposizione, sottolineando la correttezza delle conclusioni cui era pervenuto il Giudice per le indagini preliminari.
Avverso l’ordinanza che rigettava l’opposizione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione in data 3 ottobre 2023, e la Quarta Sezione della Corte di
Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, rilevando che, nelle more del processo di opposizione, era intervenuta sentenza di assoluzione rispetto al reato di falso, la quale aveva altresì accertato che le operazioni di calcolo del reddito erano state eseguite erroneamente; pertanto, si cassava con rinvio l’ordinanza impugnata per nuova valutazione sul punto, indicando al giudice del rinvio la necessità di tenere conto della pronuncia assolutoria medio tempore intervenuta.
Nel giudizio di rinvio dell’8 ottobre 2024, il Tribunale ha rigettato nuovamente l’opposizione, confermando, per l’effetto, il decreto di revoca, sulla base di un argomento diverso rispetto a quello che aveva fondato il primo rigetto dell’opposizione: in particolare, il giudice del rinvio ha esaminato la sentenza assolutoria che ha accertato la correttezza dei redditi originariamente dichiarati con l’istanza del 2 maggio 2018, ma ha introdotto una nuova causa di revoca, rilevando che il beneficio doveva comunque essere revocato perché il richiedente non aveva ottemperato all’obbligo comunicativo imposto a pena di decadenza dall’art. 112, com. 1, lett. a), d.p.r. 115/2002. Nella specie, infatti, il giudice d rinvio ha ritenuto che, nel momento in cui era stata presentata la domanda (2018), si fosse già perfezionato un mutamento dello stato di fatto, ossia il cambio di residenza presso i nonni, percipienti un reddito maggiore, che “rendeva praticamente attuale già al momento dell’immissione l’esistenza di una di quelle condizioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente che l’istante si impegna a comunicare” (pag. 2 provvedimento impugnato).
Infine, avverso l’ordinanza resa in sede di rinvio, il ricorrente ha proposto l’attuale ricorso per cassazione, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe potuto rigettare l’opposizione introducendo una nuova causa di revoca, pena la violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in pejus.
Una volta ricostruita la vicenda processuale, è possibile esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 597 e 627 cod. proc. pen., che risulta fondato e assorbente.
In primo luogo, si evidenzia che l’oggetto del giudizio di rinvio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, primo comma, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati (Sez. 3, n. 16440 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 28617). La limitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio, che si ritiene “chiuso” sotto il profilo del thema decidendum, vale tanto per l’appellante, che dunque non può integrare in sede di rinvio i motivi di gravame proposti con l’atto di impugnazione originario, quanto per il giudice del rinvio stesso, il quale deve limitarsi a statuire seguendo le indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento.
Ai sensi dell’art. 627, secondo comma cod. proc. pen., infatti, “il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata”. Per quanto attiene a tali poteri, previsti in particolare in riferimento al giudizio sull’opposizione presentata avverso la revoca del beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio, la costante giurisprudenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione è nel senso di ritenere illegittimo il rigetto dell’opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l’opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell’ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo (Sez. 4, n. 2402 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287495; Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273254; Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, COGNOME, Rv. 250134).
Il giudice del rinvio, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi a valutare la sentenza di assoluzione intervenuta nella more del giudizio di opposizione, così come indicato dalla sentenza di annullamento (Sez. 4, n. 21055 del 21/02/2024), senza poter introdurre ex officio una causa ulteriore di revoca, stante il perimetro valutativo proprio del giudizio di rinvio.
Alla fondatezza del primo motivo di ricorso, consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nonché del decreto che ha disposto la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Risulta, infatti, superfluo un ulteriore rinvio sul punto, perché il giudice del rinvio, introducendo una nuova causa di revoca – che non era possibile introdurre in quella sede -, ha ritenuto implicitamente illegittima la causa di revoca precedente, fondata sul presupposto della mancanza originaria dei requisiti reddituali stabiliti per l’ammissibilità al beneficio (presupposto sconfessato dalla sentenza assolutoria intervenuta per il reato di falso ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, sulla quale era altresì basata la sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Quarta Sezione, che invece aveva accertato la sussistenza dei requisiti reddituali originari). Il giudice del rinvio, dunque, ha implicitamente valutato e ritenuto illegittima la causa di revoca sulla quale si basava l’opposizione, e tanto sarebbe bastato per accogliere l’opposizione del ricorrente, la quale è stata rigettata sul rilievo di una diversa e ulteriore causa di revoca che, tuttavia, non era possibile introdurre in quella sede, alla luce della natura “chiusa” del giudizio di rinvio.
Avendo comunque affrontato nel merito la legittimità della causa di revoca precedente, ancorché implicitamente, si ritiene superfluo un ulteriore rinvio sul punto concernente la legittimità della revoca disposta sull’errato presupposto del travalicamento dei limiti reddituali di ammissibilità.
In conclusione, è necessario annullare il provvedimento impugnato che ha rigettato l’opposizione, che invece doveva essere accolta, nonché il decreto di revoca del 29 marzo del 2022, con il quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi disponeva la revoca del beneficio.
È altresì opportuno evidenziare che l’eventuale revoca del medesimo beneficio, disposta per altra causa, potrà comunque essere pronunciata in altro procedimento dato che, ai sensi dell’art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, il magistrato può sempre revocare l’ammissione se ricorrono le cause di revoca previste dal primo comma del medesimo articolo. Peraltro, a tale possibile revoca in altro procedimento, non osta il principio del ne bis in idem, purché la revoca si fondi su presupposti diversi e ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato, il quale, nella specie, copre solo la causa di revoca per mancanza originaria delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, e non anche le ulteriori cause di revoca individuabili, le quali non risultano essere state esaminate nel merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto del Gip del Tribunale di Palmi del 29/03/2022.
Così deciso il 7/3/2025