Giudizio di Rinvio: I Limiti Imposti dalla Cassazione sui Motivi di Appello
Il giudizio di rinvio rappresenta una fase cruciale e tecnicamente complessa del processo penale. Si verifica quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza e rimanda gli atti a un altro giudice per una nuova valutazione. Tuttavia, questa nuova valutazione non è una tela bianca: è strettamente vincolata ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione stessa. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 15747/2024) ribadisce con forza questo principio, chiarendo che non è possibile riproporre motivi di ricorso già dichiarati inammissibili in precedenza.
I fatti del caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello, emessa a seguito di un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione. Nel suo nuovo ricorso, l’imputato lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si trattava, tuttavia, di un tasto già dolente: la stessa doglianza era stata presentata nel precedente ricorso per cassazione e, in quella sede, era stata dichiarata inammissibile.
La Decisione della Corte e l’ambito del giudizio di rinvio
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il nuovo ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è limitato esclusivamente ai punti della sentenza che sono stati oggetto dell’annullamento. In questo specifico caso, la precedente sentenza di annullamento aveva circoscritto il compito della Corte d’Appello alla sola applicazione della regola di cui all’art. 63, quarto comma, del codice penale e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto la censura relativa alle attenuanti generiche “aspecifica e manifestamente infondata”. La motivazione è netta: poiché la Corte di Cassazione, nella sua prima pronuncia, aveva già dichiarato inammissibile il motivo relativo alle attenuanti, tale questione non poteva più essere oggetto di discussione. Il cosiddetto “giudicato interno” formatosi su quel punto impediva sia al giudice del rinvio sia, a maggior ragione, alla stessa Corte di Cassazione in una fase successiva, di riesaminare la questione. Tentare di riaprire un capitolo già chiuso processualmente si traduce in un ricorso privo dei requisiti di legge, destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: il giudizio di rinvio non è un secondo appello né un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. È una fase vincolata, il cui svolgimento deve attenersi scrupolosamente a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento. La riproposizione di motivi già vagliati e respinti o dichiarati inammissibili non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione riafferma la necessità di una strategia processuale attenta e consapevole dei limiti imposti dal giudicato progressivo, al fine di evitare ricorsi destinati a un inevitabile fallimento.
Cos’è il giudizio di rinvio?
È la fase processuale che segue l’annullamento di una sentenza da parte della Corte di Cassazione, durante la quale un altro giudice deve riesaminare il caso, ma solo limitatamente ai punti specificati dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento.
Perché il ricorso sulle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione delle attenuanti generiche era già stata sollevata in un precedente ricorso per cassazione e, in quella sede, il relativo motivo era stato giudicato inammissibile. Pertanto, la questione era ormai decisa e non poteva essere riproposta nel successivo giudizio di rinvio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti necessari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15747 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di NOME COGNOME, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia aspecifica e manifestamente infondata, in quanto, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esula dal giudizio di rinvio, limitato alla sola applicazione della regola di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen. e alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Deve, invero, a tale riguardo, essere osservato che la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento ha dichiarato inammissibile il motivo sulle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.