Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4514 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4514 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 25/06/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, adottata de plano , senza formalità, la Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta, ai sensi dell’art. 630, lett. c) , cod. proc. pen., da NOME COGNOME.
1.1. La revisione riguarda la pronuncia di condanna deliberata, nei confronti dell’istante, dalla Corte di Assise di Catanzaro -confermata dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro e divenuta irrevocabile il 12 luglio 2023 (a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) -in ordine al delitto di cui agli artt. 584 e 585 cod. pen., commesso da COGNOME in concorso morale e
materiale con altri, per avere, attraverso le lesioni provocate a NOME COGNOME, cagionato il decesso di quest’ultimo, intervenuto dopo circa sedici mesi di coma vegetativo.
1.2. L’istanza di revisione, presentata alla Corte di appello di Salerno, ha prospettato, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., due elementi di novità rispetto all’apparato probatorio valutato dai giudici della cognizione: il contributo tecnico reso dal prof. NOME COGNOME; le dichiarazioni confessorie dell’originario coimputato NOME COGNOME.
L’ esperto ha svolto l’analisi delle macchie di sangue rinvenute sulla maglietta indossata da COGNOME il 17 ottobre 2011.
Il cittadino rumeno, escusso in sede di indagini difensive, si è assunto la responsabilità del colpo mortale sferrato alla vittima.
1.3. Con ordinanza dell’11 dicembre 2024 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, per manifesta infondatezza.
Secondo detta Corte distrettuale la tesi del prof. COGNOME, circa le modalità di produzione delle macchie di sangue sulla maglietta della vittima, si fonda su una valutazione astratta, smentita dalle testimonianze acquisite nel corso del dibattimento sul fatto che COGNOME non ha mai prestato soccorso a COGNOME.
Il nuovo dato tecnico, inoltre, è stato ritenuto incompatibile con le deposizioni dei testimoni estranei (COGNOME e COGNOME), i quali hanno riferito di avere visto, al loro arrivo, solo i figli della vittima prestare soccorso a quest’ultima.
La dichiarazione confessoria di NOME è stata ritenuta tardiva, contrastante con le dichiarazioni precise e coerenti dei figli della vittima e dell’altro teste Smical, oltre che con la stessa versione dell’imputato.
1.3. Con sentenza n. 19317 del 19/03/2025, la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità, sul rilievo che i giudizi espressi erano sconfinati in valutazioni di merito, incompatibili con caratteri e contenuti della delibazione preliminare come delimitati dall’art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Per tali motivi la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato, ai sensi degli artt. 11 e 634, comma 2, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Napoli.
1.4. La Corte di appello di Napoli è pervenuta a una nuova declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Secondo la Corte distrettuale: l’ipotesi alternativa posta alla base della istanza di revisione (l’essere stato COGNOME e non COGNOME a sferrare il colpo mortale) era già stata esclusa, all’esito di ampio vaglio, nel giudizio di cognizione; le dichiarazioni confessorie di NOME sono inaffidabili; la consulenza del prof. COGNOME è priva dei caratteri di novità, affidabilità scientifica e decisività.
Avverso l’indicat a ordinanza di inammissibilità della Corte di appello di Napoli, ricorre NOME COGNOME, tramite i propri difensori, proponendo un motivo principale e, con memoria trasmessa il 28 dicembre 2025 (domenica), un motivo nuovo.
2.1. Il motivo principale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza del vincolo del rinvio scaturente dall’art. 627 cod. proc. pen., nonché la violazione delle norme processuali che disciplinano i casi di inammissibilità dell’istanza di revisione.
La nuova ordinanza, secondo la difesa, presenta i medesimi vizi del provvedimento annullato, poiché, invece di arrestarsi a un apprezzamento meramente constatativo sul palese difetto di fondatezza dell’istanza di revisione, ha compiuto un pregnante vaglio sulla affidabilità delle prove nuove, effettuando un giudizio non consentito nella fase delibativa di ammissibilità.
In ogni caso tale giudizio, oltre che intempestivo, sarebbe anche erroneo per le ragioni in fatto esposte in ricorso.
2.2. Il motivo nuovo sviluppa un’articolata linea argomentativa che, richiamando i principi elaborati dalla Corte di cassazione, mette in luce come l’ordinanza impugnata abbia esondato dai confini connaturati alla declaratoria di inammissibilità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato una requisitoria, con la quale rassegna le conclusioni in epigrafe trascritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello di Napoli -invece di procedere al giudizio di revisione, imposto dall’annullamento della prima ordinanza di inammissibilità -si è nuovamente pronunciata de plano , emettendo un provvedimento viziato da nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Come già esposto nel “ritenuto in fatto”, NOME COGNOME, condannato in via definitiva per il delitto di omicidio preterintenzionale, ha presentato istanza di revisione alla Corte di appello di Salerno, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen.
Con ordinanza, adottata de plano , la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta, per manifesta infondatezza.
Con sentenza n. 19317 del 19/03/2025, la Prima sezione della Corte di cassazione ha annullato quell’ordinanza di inammissibilità, in quanto il vaglio preliminare aveva travalicato i limiti stabiliti dall’art. 634, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., il giudice di legittimità ha rinviato alla Corte di appello di Napoli, competente ex art. 11 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Napoli, provvedendo ancora una volta de plano , ha pronunciato un’ordinanza di inammissibilità.
Questo non è consentito: la Corte di appello di Napoli si è determinata come se potesse nuovamente procedere al preliminare vaglio delibativo di ammissibilità, mentre quella fase era ormai superata dall’annullamento della Corte di cassazione e la Corte di appello era tenuta ad instaurare il giudizio di revisione ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., emettendo decreto di citazione a giudizio a norma dell’art. 601 cod. proc. pen.
La conclusione sopra raggiunta trova fondamento nel canone ermeneutico fornito dall’interpretazione letterale e da quella sistematica.
3.1. È opportuno ripercorrere (sulla scia di Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R.) gli attuali caratteri del procedimento di revisione, che sono segnati dalla presa di distanza del legislatore del 1988, in funzione estensiva ed espansiva delle garanzie, rispetto a quello del 1930.
Essi si trovano distintamente enucleati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 311 del 1991): «La ‘ nuova ‘ revisione presenta peculiarità che vanno ben oltre la semplice individuazione di un diverso giudice chiamato a pronunciarsi sulla istanza. Tra le non poche differenze, infatti, che connotano la disciplina della revisione dettata dagli artt. 629 e seguenti del nuovo codice rispetto a quanto prevedevano gli artt. 553 e seguenti del codice abrogato, la prima, e più appariscente, attiene alla mutata dinamica del procedimento ed alla soppressione della struttura bifasica che ne caratterizzava le cadenze sotto la vigenza del codice del 1930. In luogo, infatti, della precedente dicotomia tra la fase rescindente, devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e la fase rescissoria attribuita al giudice di merito individuato in ragione delle varie ipotesi descritte dall ‘ art. 561, secondo comma, del codice del 1930, il nuovo codice assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla corte di appello … . Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai ‘ unificato ‘ nelle sue cadenze davanti ad un solo giudice (la corte di appello)».
Come si legge nella sentenza delle Sezioni Unite Pisano: «Nell ‘ attuale sistema normativo, diversamente dal regime delineato nel sistema del codice di rito abrogato, non è ravvisabile nel procedimento di revisione una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, non soltanto perché il giudizio positivo circa l ‘ ammissibilità della richiesta non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, ma anche perché – un argomento davvero complementare – la seriazione procedimentale descritta dall ‘ art. 629 e seguenti segnala l ‘ esistenza di una progressione che – sia pure attestata ai ‘ casi ‘ tassativamente previsti dall ‘ art. 630 – implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, in motivazione, paragrafo 9.1.; nel medesimo senso Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140 – 01).
E ancora il «procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione – che avviene de plano , senza avviso al difensore o all ‘ imputato della data fissata per la camera di consiglio – dell ‘ ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l ‘ osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all ‘ accertamento e alla valutazione delle ‘ nuove prove ‘ , al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all ‘ affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto» (cfr. Sezioni Unite Pisano, cit.).
Proprio la natura di impugnazione straordinaria giustifica, dunque, a fortiori l ‘ adozione di un modello procedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità, regolato dall’art. 634 cod. proc. pen., finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore.
A ben vedere, come osservano le Sezioni Unite Pisano citate, la delibazione sull ‘ ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall ‘ accertamento che il giudice dell ‘ impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenza meramente incidentale, sull ‘ ammissibilità dell ‘ impugnazione stessa ai sensi dell’art. 591, cod. proc. pen.
3.2. Il tema oggetto di scrutinio involge le scansioni processuali da seguire una volta che l’ordinanza di inammissibilità assunta de plano sia stata annullata dalla Corte di cassazione.
L’art. 634 cod. proc. pen., dopo aver fissato al comma 1 la regola di giudizio che governa l’inammissibilità, stabilisce al comma 2 che: «L’ordinanza è notificata
al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11».
3.3. Il prioritario criterio ermeneutico è rappresentato dalla interpretazione letterale che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è volta ad esplicitare il contenuto e la portata di una disposizione, nei limiti di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, cioè del significato testuale della disposizione, in coerenza con quanto delineato dall’art. 12 delle preleggi e dall’art. 101 Cost., secondo cui il giudice è soggetto alla legge ( cfr. in motivazione Sez U 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME; nonché Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L.; Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin; Sez. U, n. 1626, del 24/09/2020, dep. 2021, COGNOME; Sez. U, n. 46588 del 29/09/2016, COGNOME).
Ebbene, il dato letterale nel quale ci si imbatte è quello dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. secondo cui, a seguito dell’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità adottata de plano , la Corte di cassazione rinvia “il giudizio di revisione” ad altra Corte di appello, individuata a norma dell’art. 11 cod. proc. pen.
Il termine “giudizio” viene sempre consapevolmente impiegato dal codice di rito per indicare lo svolgersi di un processo nel contraddittorio delle parti.
Il giudizio di revisione, cui la nuova Corte di appello deve procedere, è quello regolato dagli artt. 636 e ss.
Tale norma, proprio sotto la rubrica “giudizio di revisione”, prevede che il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell’art. 601 cod. proc. pen. (comma 1) e che si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (comma 2).
In sintesi, esiste un legame testuale evidente e indissolubile tra l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. -a mente del quale, dopo l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità, la Corte di appello deve procedere al “giudizio di revisione” -e il successivo art. 636 cod. proc. pen. che spiega, in maniera consequenziale, come dare corso al “giudizio di revisione”.
3.4. Nel caso di specie il dato testuale si raccorda perfettamente con quello logico-sistematico.
Invero, una volta rimosso il filtro preliminare illegittimamente opposto, va dato corso al giudizio di revisione.
La fase della deliberazione preliminare “negativa” è superata dall’annullamento della Corte di cassazione, sicché deve procedersi nelle forme del “giudizio” che prende avvio dalla citazione ex art. 636 cod. proc. pen. e non è consentito retrocedere al momento della verifica, senza contraddittorio, sulla
ammissibilità della revisione, fase che altrimenti potrebbe ripetersi all’infinito senza mai consentire l’accesso al giudizio.
La stessa relazione al codice di procedura penale, nel trattare la tematica in rassegna, sembra dare per assodato che, nel caso di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità, la Corte di cassazione rimetta alla Corte di appello “il giudizio” e non ancora la fase preliminare delibativa.
Del resto si tratta di uno schema non dissimile da quello disegnato dall’art. 591 cod. proc. pen.; norma che le stesse Sezioni Unite Pisano, come si è detto, elevano a modello anche del procedimento revisionale.
E non si è mai dubitato che dopo l’annullamento di una declaratoria di inammissibilità dell’appello erroneamente adottata, la Corte di appello debba procedere al “giudizio” di secondo grado, senza poter adottare, de plano , un ulteriore provvedimento di inammissibilità, eventualmente fondato su ragioni diverse; ciò in quanto la fase preliminare, “non garantita”, si è esaurita e occorre transitare alla fase del giudizio.
Gli argomenti esposti conducono questo collegio ad affermare che l’annullamento da parte della Corte di cassazione della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione, adottata de plano , non consente di pronunciare una nuova ordinanza di inammissibilità de plano , ma vincola la Corte di appello, individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., a dare corso al giudizio di revisione, da istaurarsi con l’emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall’art. 636 cod. proc. pen.
Nella specie discende che, dopo l’annullamento della ordinanza di inammissibilità della Corte di appello di Salerno, la Corte di appello di Napoli non avrebbe potuto emettere de plano un nuovo provvedimento di inammissibilità (come invece ha fatto), ma avrebbe dovuto procedere al giudizio di revisione.
L’ordinanza impugnata, deliberata senza previa instaurazione del contradditorio delle parti, risulta viziata da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., derivante dalla omessa citazione dell’imputato e dall’assenza del suo difensore.
Non sfugge al collegio l’esistenza di alcune pronunzie difformi, secondo cui l’annullamento da parte della cassazione della dichiarazione di inammissibilità non vincola il giudice di rinvio all’emissione del decreto di citazione a giudizio previsto dall’art. 636 cod. proc. pen., ma obbliga solo a una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti per la sua emissione (Sez. 6, n. 890 del 22/02/1996, Nunziata, Rv. 205676 – 01; Sez. 1, n. 47711 del 22/09/2011, Ottinà, Rv. 252187 – 01; Sez. 4, n. 9209 del 19/09/2013, dep. 2014, D., Rv. 259266 – 01).
Le ragioni poste a sostegno del principio enunciato si trovano esplicitate soltanto nella motivazione della sentenza Nunziata, anteriore alla decisione delle Sezioni Unite Pisano, mentre i successivi interventi si limitano a riprodurre la massima precedente, senza esaminarne la perdurante tenuta.
Ebbene la ratio decidendi della sentenza Nunziata riposa esclusivamente su questa considerazione (pagg. 8 e 9): «Deve escludersi che la sentenza di questa corte possa avere valenza, né formale, né sostanziale, di provvedimento rescindente, tale da obbligare la corte di appello a procedere a revisione, conservando invece essa il potere di procedere o meno ad una nuova valutazione di ammissibilità della domanda. Ciò, sia in quanto, per ciascun stadio processuale, non può attribuirsi al giudice dell’impugnazione maggiore cognizione da quanta fosse attribuita al giudice del grado precedente, sia perché il giudizio di revisione è stato concepito unitariamente dal legislatore e la fase relativa all’ammissibilità, anche per il suo carattere al mera eventualità, non può essere separata dal poteri relativi alla fase del giudizio, implicando anche una valutazione anticipata, se pur sommaria, sulla conduzione del dibattimento e sull’esito di esso».
L’argomento prova troppo, in quanto da premesse condivisibili fa scaturire conclusioni non implicate necessariamente da quelle premesse.
Si concorda pienamente sul superamento della distinzione tra fase rescindente e rescissoria a favore dello sviluppo di un procedimento unitario che può anche prescindere dalla fase, eventuale, di delibazione sulla ammissibilità.
Questo, tuttavia, non comporta che una volta annullata, ad opera della Corte di cassazione, la dichiarazione di inammissibilità adottata de plano , si torni alla fase preliminare, che si svolge senza contraddittorio.
Opinare diversamente significa confondere le modalità procedimentali, con l’esito del giudizio.
Il procedimento di revisione è e rimane unitario; tuttavia una volta che la Corte di appello, sbagliando, abbia inteso ricorrere allo strumento eventuale della declaratoria di inammissibilità de plano , e una volta che l’errore sia sancito da una decisione di annullamento della Corte di cassazione, il giudice della revisione (individuato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.) non può riattivare quella medesima modalità decisoria rivelatasi erronea, ma dovrà procedere, con le forme garantite del contraddittorio, al giudizio di revisione, che potrà avere qualunque esito, non essendo vincolato dalla precedente decisione della Corte di cassazione.
La conclusione non mette in crisi la natura dell’annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione che ha la funzione, meramente “formale”, di rimuovere lo sbarramento procedimentale frapposto all’inizio del giudizio di revisione, senza produrre alcun effetto al di là di questo e quindi senza proiettarsi, condizionandolo,
sul giudizio di revisione, il quale semplicemente deve essere iniziato con la citazione delle parti e, quindi, l’instaurazione del contraddittorio.
Non si ritiene che ricorra un’ipotesi di contrasto, quantomeno potenziale, tale da rendere necessaria la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
6.1. Le sentenze citate in contrasto al paragrafo 5 si limitano a replicare, in modo tralatizio, un principio che nella pratica è stato di fatto superato, poiché sono numerose le decisioni della Corte di cassazione che nell’annullare un’ordinanza di inammissibilità assunta de plano , pur senza sancire un principio di diritto, si sono determinate nel senso di rinviare alla Corte di appello competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. statuendo espressamente che occorreva procedere al “giudizio di revisione” (cfr. tra le altre Sez. 1 n. 32489 del 17/09/2025; Sez. 6, n. 23611 del 03704/2024; Sez. 6 n. 22283 del 7/02/2024; Sez. 2, n. 8769 del 13/01/2022; Sez. 5, n. 33160 del 28/10/ 2020; Sez. 5 n. 23129 del 09/07/2020; Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015).
6.2. D’altra parte, se si ha riguardo alla fattispecie in esame, è chiaro che la Prima sezione della Corte di cassazione, pur utilizzando la “maschera” generica del dispositivo di annullamento, abbia inteso investire la Corte di appello di Napoli del compito di procedere al giudizio di revisione, stante il difetto delle condizioni per pronunciare una inammissibilità de plano .
Difatti nella sentenza della Prima sezione si legge che: «il giudice di merito ha espresso valutazioni che non si sono arrestate a un rilievo ictu oculi della infondatezza dell’istanza di revisione «essendosi soffermati in termini diffusi, oltre che esclusivi, sul confronto tra la prove nuove e quelle raccolte nel procedimento concluso con la sentenza di condanna» e inoltre, sconfinando nel giudizio di merito, ha compiuto apprezzamenti sulla affidabilità della prova confessoria offerta da NOME.
La medesima pronuncia conclude che: «tale valutazione esorbita dai limiti della disamina della prova nuova ai fini dell’ammissibilità della richiesta in quanto non si ferma ad una valutazione superficiale operando, piuttosto, un giudizio comparativo proprio della fase a contraddittorio pieno. Lungi dal compiere un’attività meramente constatativa della intrinseca infondatezza dell’istanza, la Corte di appello ha svolto un sindacato valutativo del novum prospettato in termini che avrebbero richiesto la preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti».
Le ragioni della decisione di annullamento, espresse in motivazione, non lasciavano spazio a una nuova delibazione preliminare assunta de plano .
Il provvedimento impugnato è viziato da nullità assoluta e come tale deve essere annullato senza rinvio.
Gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Napoli perché -come già avrebbe dovuto fare dopo la sentenza della prima sezione -proceda alla celebrazione del giudizio di revisione ai sensi degli artt. 636 e ss. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio di revisione.
Così deciso il 13/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME