Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3205 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; la memoria presentata – a mente della stessa norma – dall’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze ha riget richiesta di revisione proposta, ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen COGNOME in relazione alla sentenza (n. 1888 del 9 settembre 2016, irrevocabile il 14 2016), con la quale il Tribunale di Tivoli lo aveva condannatoOlitaniiper i reati d minacce commessi ai danni di NOME COGNOME COGNOME 9 luglio 2011. La Corte territo provveduto a seguito dell’annullamento, disposto da questa Corte con sentenza ottobre 2020, dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia aveva di inammissibile la detta richiesta di revisione.
Avverso la sentenza della Corte fiorentina il difensore dell’imputato ha pr ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., deducendo che la sentenza di annullamento resa da questa Co espressamente affermato che, nella specie, si era «consumato il vaglio prelimi ammissibilità» della richiesta di revisione e ha disposto la trasmissione degli atti appello di Firenze per il giudizio di revisione; dunque, in maniera erronea il provv impugnato avrebbe fatto riferimento all’art. 631 cod. proc. pen., che regola preliminare di ammissibilità della richiesta, e avrebbe dovuto invece dare corso al g revisione, assumendo le prove testimoniali richieste dal COGNOME COGNOME, solo all’esi eventualmente potuto rigettare la medesima richiesta.
2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in re all’affermazione di responsabilità del COGNOMECOGNOME che si sarebbe fondata su una argome contraddittoria in ordine alle informazioni assunte dal difensore dai soggetti indicat e sul travisamento delle medesime dichiarazioni.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cass NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso in ragione della fondatezza del pri motivo.
La parte civile ha assunto l’infondatezza e, anzi, l’inammissibilità dei motivi deducendo che correttamente la Corte di appello di Firenze avrebbe affermato che le addotte dal COGNOME non consentono di collocare con sicurezza il condannato a Roma (i che nel luogo del commesso reato), anche alla luce della documentazione esaminata stesso Giudice distrettuale e dell’inverosimiglianza della prospettazione del ric ordine alla propria mancata partecipazione al processo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti, e deve ess · GLYPH accolto, rimanendo assorbito il secondo motivo.
Questa Corte ha annullato l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Perugia, provvedendo de plano, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del COGNOME; e, nel presupposto che nella specie si fosse «consumato il vaglio preliminare di ammissibilità e vertendosi in caso di inammissibilità pronunciata con ordinanza», ai sensi dell’art. 634 comma 2, cod. proc. pen. ha trasmesso gli atti per «il giudizio di revisione alla Cort appello di Firenze, individuata ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.».
La Corte fiorentina, tuttavia, si è limitata a negare che gli elementi compendiati nel investigazioni difensive, ossia le informazioni assunte ex art. 391-bis cod. proc. pen., fossero idonei (da soli o unitamente agli elementi già acquisiti) a fondare il proscioglimento del Vit ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen. Dunque, nel caso di specie non risulta che si s celebrato il giudizio di revisione ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen. (da svolgersi seco «le disposizioni del titolo I e del titolo 11 (470 ss.) del libro VII in quanto siano applicabi limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione»: cfr. art. 636, comma 2, constando invece che la Corte di appello di Firenze abbia solo vagliato l’ammissibilità dell richiesta di revisione alla luce della prospettazione del COGNOME, fondata sugli atti di ind compiuti dal suo difensore, senza dare corso al giudizio di revisione nelle forme predette, segnatamente senza neppure pronunciarsi sull’ammissione delle prove orali richieste.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze (cfr. Sez. 5, n. 47624 del 10/10/2014 Guttadauro, Rv. 261686 – 01; Sez. 5, n. 10167 del 24/11/2009 – dep. 2010, Rv. 246884 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 19/10/2023.