Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 420 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 420 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE della Giustizia nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a LAUREANA DI BORRELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del P.G., AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con le conseguenze di legge;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, ordinava, in sede di ottemperanza, al direttore della RAGIONE_SOCIALE, nominat commissario ad acta, di dare esecuzione, nei confronti di COGNOME NOMENOME all’ordinanza dell’il. febbraio 2021, avente a oggetto la possibilità per il detenuto di usufruire d ore quotidiane all’aria aperta e di un’ora nelle sale interne, adibite allo svolgimento d attività in comune e ciò sul presupposto della definitività della citata decisione.
Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, deducendo “violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-bis, comma 5, legge n. 354/75 Ord. Pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.”.
Il ricorrente ha evidenziando, che – contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato di sorveglianza – l’ordinanza di cui è stata disposta l’ottemperanza non è definitiv essendo stata impugnata con reclamo, tempestivamente presentato.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
E in vero, come risulta dalla documentazione allegata all’impugnazione (reclamo D.A.P. protocollato al n. NUMERO_DOCUMENTO del 10.3.2021; attestazione di spedizione della raccomandata in data 18.3.2021; attestazione di consegna della suddetta raccomandata, contenente il reclamo, da parte dell’Ufficio di sorveglianza, avvenuta il 19.3.2021 l’ordinanza dell’11.2.2021 di cui è stata disposta l’ottemperanza non è definitiva, essend stata tempestivamente e ritualmente reclamata.
Conseguentemente, è evidente l’errore in cui è incorso il Magistrato di sorveglianza, che ha adottato la decisione impugnata sul presupposto che il citato provvedimento fosse definitivo.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 18 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente