Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41104 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
(ORDINANZAJ
sul ricorso proposto da:
Procuratore AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Polistena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 20/06/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 20/6/2023, in riform della sentenza del 15/09/2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribun di Vibo Valentia, assolveva NOME COGNOME dai reati ascrittigli per no commesso il fatto.
Cuti
II)AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pro per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rit che la Corte territoriale abbia errato nel valutare le dichiarazioni re
persona offesa NOME COGNOME, la quale, benché avesse inizialmente parlato di possibilità che il soggetto ritratto nella fotografia n. 5 fosse l’imputat effettuato l’individuazione fotografica di persona in termini di certezza per i che il rapinatore più basso gli era passato più volte accanto, per cui aveva modo di vederlo bene ed a distanza ravvicinata. Evidenzia, altresì, che i giudi appello non hanno tenuto debitamente conto della ulteriore circostanza per l’utenza cellulare in uso al COGNOME il giorno della rapina per cui si proced seguito un tragitto del tutto compatibile con la dinamica del fatto delittuoso
Il ricorso è inammissibile per non essere consentito l’unico motivo c affidato, che risulta incentrato su doglianze che ineriscono ad una rilet reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttame attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto impropo nel presente giudizio di legittimità.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dell Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducib giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processua quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legitti infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, po che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di u operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpret degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisi altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accert rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controll motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, com lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione dell giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manife illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni ri al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente in nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindac (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 d 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revision giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispet quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerc una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsa dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Ed inve la Corte territoriale ha ritenuto non provato con sufficiente certezza rapinatore di bassa statura fosse il *COGNOME*COGNOME tenuto conto che il vo malvivente era travisato da una calza di colore rosso ed ha giudicato ancor m pregnante l’analisi del traffico telefonico, in quanto non univocam interpretabile nel senso della affermazione di responsabilità dell’impu Trattasi all’evidenza di motivazione congrua, che non evidenzia profil manifesta illogicità, con la conseguenza che non è sindacabile in sed legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2024.