Giudizio di Comparazione: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso in sede di legittimità, chiarendo quando la contestazione sul giudizio di comparazione tra circostanze opposte risulta inammissibile. Questa decisione ribadisce un principio consolidato, fondamentale per comprendere la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il caso in esame: un ricorso contro la valutazione delle circostanze
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa contestava la valutazione operata dal giudice di merito nel bilanciare le circostanze attenuanti con quelle aggravanti. In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse optato per un giudizio di equivalenza, senza far prevalere le attenuanti, scelta che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a una pena più mite.
La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione del giudice di secondo grado fosse ingiusta e che le circostanze a favore dell’imputato meritassero una considerazione maggiore.
La discrezionalità del giudice nel giudizio di comparazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno ricordato che il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee rappresenta una valutazione tipicamente discrezionale, riservata al giudice di merito. Questo potere discrezionale sfugge al sindacato di legittimità, a meno che la decisione non sia viziata da palese arbitrarietà o da un ragionamento manifestamente illogico.
In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti e le prove nel dettaglio. Il suo compito è verificare che la decisione sia stata presa nel rispetto della legge e che sia supportata da una motivazione coerente e sufficiente.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando esplicitamente la sentenza delle Sezioni Unite n. 10713 del 2010. Secondo tale principio, una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando il giudice si limita a ritenere il giudizio di equivalenza tra le circostanze come la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena in concreto. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le conclusioni della Corte d’Appello fossero “ragionate e argomentate” e, pertanto, non censurabili.
Il ricorso, contestando una scelta che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito e che era sorretta da una motivazione logica, non poteva che essere dichiarato inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
le conclusioni
L’ordinanza in commento è un’importante conferma dei confini tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Sottolinea come il ricorso in Cassazione non possa essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali del giudice, come il giudizio di comparazione, se queste sono state esercitate in modo non arbitrario e supportate da una motivazione adeguata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su vizi di legittimità, come l’errata applicazione della legge o la manifesta illogicità della motivazione, evitando censure che invadono l’ambito decisionale riservato ai giudici dei gradi precedenti.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze fatto da un giudice di merito?
No, di regola non è possibile. La valutazione e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti sono espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico.
Quando una motivazione sul bilanciamento delle circostanze è considerata sufficiente dalla Cassazione?
Secondo la Corte, la motivazione è da ritenersi sufficiente quando il giudice, per giustificare la scelta (ad esempio, l’equivalenza tra circostanze), la ritiene la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena inflitta nel caso concreto. Non è necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
presidente