Giudizio di Cassazione: Quando la Corte Suprema non può riesaminare le prove
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti intrinseci del giudizio di cassazione nel nostro ordinamento. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di custode della corretta applicazione del diritto. Analizziamo la vicenda processuale e la decisione dei giudici.
I Fatti del Processo
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte di Assise di Appello per il reato di omicidio aggravato e porto abusivo di pistola, ha presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione. Il ricorso si scagliava contro una precedente sentenza della stessa Corte, che aveva già rigettato il suo ricorso ordinario.
Il ricorrente lamentava, in sostanza, un’omessa e scorretta valutazione del quadro probatorio da parte dei giudici. In particolare, contestava l’analisi dei messaggi intercorsi con la vittima e delle immagini di videosorveglianza, elementi a suo dire decisivi e mal interpretati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una motivazione netta e coerente con la giurisprudenza consolidata.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte ha spiegato che le censure mosse dal ricorrente erano manifestamente infondate. Chiedere alla Cassazione di riesaminare messaggi e video equivale a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, un’attività che è preclusa al Giudice di legittimità.
Il ruolo della Corte di Cassazione è, infatti, quello di verificare la correttezza giuridica (la “legittimità”) della decisione impugnata, controllando che il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme e abbia motivato la sua scelta in modo logico e non contraddittorio. Non può, invece, sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi precedenti.
Citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 5465 del 2020), la Corte ha ribadito che al giudice di legittimità sono precluse “la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti”. Il ricorso, pertanto, mirava a un obiettivo non consentito dalla legge, rendendolo così inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un pilastro del sistema processuale penale italiano. Chi si rivolge alla Corte di Cassazione non può sperare in una terza revisione del merito della vicenda. I motivi di ricorso devono concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto: violazione di legge o vizi della motivazione (come illogicità manifesta o contraddittorietà). Tentare di utilizzare il ricorso per cassazione come un appello mascherato, finalizzato a ottenere una diversa e più favorevole interpretazione delle prove, è una strategia destinata al fallimento e comporta la condanna a sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese.
Qual è il ruolo principale della Corte di Cassazione in un processo?
Il ruolo della Corte di Cassazione, definita “giudice di legittimità”, non è quello di riesaminare i fatti o le prove, ma di assicurare la corretta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, verificando che i giudici precedenti abbiano applicato le norme in modo giusto e motivato le loro decisioni in modo logico.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare prove come messaggi o video?
No. Secondo la costante giurisprudenza ribadita in questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove (come messaggi e video). Questa attività spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i)L
RITENUTO IN FATTO E CONSDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di omicidio aggravato, nonché del connesso porto di pistola;
considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l’omissione di valutazione dei fatti e del quadro probatorio da parte della Corte di cassazione, lamentando, in particolare, una non corretta analisi dei messaggi intercorsi con la persona offesa e delle immagini di videosorveglianza, sono manifestamente infondati, atteso che il Giudice di legittimità, facendo correttamente riferimento alla ricostruzione fattuale operata dal Giudice di appello, non poteva rivalutare il quadro probatorio, entrando nel merito del giudizio. Ed infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024
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Il Co sigliere estensore
Il Presidente