Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14037 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14037 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN MINIATO il 31/07/1986
avverso l’ordinanza del 26/02/2018 del GIP TRIBUNALE di PISA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/2/2018, il GIP del Tribunale di Pisa, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME diretta alla declaratoria di nullità del decreto penale n. 1184 in dat 24/10/2016, esecutivo il 4/5/2017, ovvero alla restituzione nel termine per proporre opposizione.
1.1 Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la condannata aveva eletto domicilio presso la propria abitazione e aveva nominato un difensore di fiducia.
In sede di notifica del decreto penale il difensore nominato aveva dichiarato di non essere iscritta all’albo degli avvocati, bensì nel registro dei praticant del foro di Firenze. Tuttavia, rilevava il GE, il decreto penale era stato notificato mani di tale “COGNOME NOME, addetta alla casa” in data 18/4/2017 presso il domicilio dichiarato dalla COGNOME. Essendo ampiamente decorso il termine di 30 giorni dal momento di effettiva conoscenza del provvedimento, coincidente con l’indicata notifica del 18/4/2017, non si sono riconosciute le condizioni per la restituzione nel termine, con conseguente rigetto di entrambe le istanze.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della COGNOME, avv. NOME COGNOME indicando a motivi di impugnazione la violazione di norme processuali rilevanti, con riferimento agli artt. 127 e 666, comma 3, cod. proc. pen., nonché l’inosservanza della legge penale in relazione all’ad. 460, comma 3, cod. proc. pen. Tali motivi sono stati ribaditi nella memoria difensiva depositata il 28/2/2019.
2.1 Quanto alla prima doglianza, la ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata sia stata assunta de plano, pur non vedendosi nell’ipotesi in cui ciò è consentito a mente dell’ad. 666, comma 2, cod. proc. pen., necessitando invece il caso in esame di fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’ad. 127, onde consentire all’istante di svolgere le proprie difese nel contraddittorio previsto dall’ad. 666, commi 3 e 4 , cod. proc. pen.
2.2 Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il decreto penale non sia stato notificato al difensore, contro il chiaro disposto dell’ad. 460, comma 3, cod. proc. pen., così violando frontalmente i principi del contraddittorio e della effettività del diritto di difesa.
3. Il Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha presentato requisitoria scritta in cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per quanto di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in entrambi fili, ma l’accoglimento del primo i pro assorbe la trattazione del secondo.
Va comunque premesso, quanto al secondo motivo di ricorso, che un decreto penale non notificato al difensore non è passibile di acquisire il carattere dell’esecutività, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (confronta, per tutte, Sez. 1, n. 15166 del 04/03/2009, COGNOME, Rv. 242839), in quanto l’art. 460, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 6 marzo 2001, impone tale adempimento a garanzia dell’effettività del diritto di difesa tecnica, essendo riconosciuto al difensore, tanto di fiducia che di ufficio, il diritto di impugnazione del decreto penale di condanna.
2. È preliminare ed assorbente l’esame della questione di nullità del giudizio di esecuzione per avere il giudice deciso de plano senza dare avviso alle parti e fissare l’udienza per la loro comparizione.
Invero, con l’istanza di nullità del decreto penale, la condannata aveva proposto una questione di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., che richiedeva la trattazione nel contraddittorio delle parti, con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Sotto il profilo procedurale è apprezzabile la nullità assoluta – ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. perché attinente all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’interessato (art. 178, lett. c) – integrat dal mancato ricorso alla procedura partecipativa prevista dall’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524 – 01).
Tale norma, inserita tra le disposizioni generali in materia di esecuzione, ha infatti la funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, a meno che non sia specificamente prevista la procedura de plano quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale.
Orbene, nel caso in esame risulta dagli atti che non vi la fissazione è stata dell’udienza e che quindi nessun avviso è stato notificato alle parti. La nullità non è sanabile, afferendo al profilo della violazione del diritto di difesa, e quind determina la nullità del giudizio e del provvedimento conclusivo.
L’ulteriore censura resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
3. Pertanto l’impugnata ordinanza deve essere annullata insieme all’intero procedimento esecutivo, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pisa, che si atterrà al principio di diritto per cui “nel procedimento di esecuzione
attinente alla nullità del titolo esecutivo deve farsi ricorso alla procedur partecipativa prevista dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.”.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alrTribunale di
Pisa.
Così deciso il giorno 15 marzo 2019.