Giudizio cartolare: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità di nuove prove
L’ordinanza n. 39498/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulle regole procedurali del giudizio cartolare in appello, una modalità processuale diventata frequente a seguito della normativa emergenziale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il tentativo di introdurre nuove prove documentali in fase di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, ribadendo la centralità del principio del contraddittorio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il procedimento di secondo grado si era svolto secondo le forme del giudizio cartolare, previsto dalla disciplina emergenziale pandemica. In questo contesto, dopo il deposito della requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale, la difesa del ricorrente aveva trasmesso, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), le proprie conclusioni scritte allegando anche nuove prove, nello specifico due sentenze di cui si richiedeva l’acquisizione.
Il ricorrente lamentava in Cassazione proprio l’omesso esame di tali memorie e delle nuove prove prodotte. La questione fondamentale posta all’attenzione della Suprema Corte era, quindi, se nel rito cartolare fosse ammissibile una produzione documentale tardiva in replica alle conclusioni della pubblica accusa.
La questione giuridica: il giudizio cartolare e il contraddittorio
Il fulcro della decisione ruota attorno alla compatibilità tra la struttura del giudizio cartolare e la possibilità di introdurre nuovi elementi di prova in una fase avanzata del procedimento. Questo tipo di giudizio, basato esclusivamente sullo scambio di atti scritti, pone dei limiti stringenti per garantire che entrambe le parti abbiano le medesime opportunità di argomentare e difendersi. La produzione di nuovi documenti da parte della difesa, dopo che l’accusa ha già formalizzato le sue richieste finali, rischia di alterare questo equilibrio, introducendo elementi su cui la controparte non ha più la possibilità di replicare.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno affermato che, nel contesto del giudizio cartolare di appello, i documenti nuovi allegati dai difensori alle conclusioni scritte, depositate in replica a quelle del Procuratore Generale, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione. La ragione è perentoria: tali documenti sono “sottratti al contraddittorio delle parti”.
Consentire una simile produzione documentale significherebbe violare uno dei principi cardine del giusto processo. L’accusa, infatti, non avrebbe alcuna possibilità di prendere posizione sui nuovi elementi, che finirebbero per influenzare la decisione del giudice senza essere stati sottoposti al vaglio critico della controparte. La Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022) per rafforzare la propria argomentazione. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata la naturale conseguenza processuale.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito per gli operatori del diritto: le peculiarità del giudizio cartolare impongono un rigore ancora maggiore nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di produzione probatoria. Le strategie difensive devono essere pianificate tenendo conto che, una volta formalizzate le conclusioni delle parti, lo spazio per introdurre nuovi elementi è, di fatto, nullo per non ledere il principio del contraddittorio.
È possibile presentare nuove prove in appello durante un giudizio cartolare?
No, la Cassazione ha stabilito che i documenti nuovi, allegati in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, sono inutilizzabili ai fini della decisione perché sottratti al contraddittorio tra le parti.
Perché le nuove prove sono state ritenute inammissibili in questo caso?
Sono state ritenute inammissibili perché la loro presentazione in una fase così avanzata del giudizio scritto non permette alla controparte (il Procuratore) di esaminarle e replicare, violando così il principio del contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura l’omesso esame delle memorie e nuove prove (due sentenze di cui si richiedeva l’acquisizione) trasmesse a mezzo PEC quale replica alla requisitor scritta del Procuratore generale da parte della Corte di appello è manifestamente infondato tenuto conto che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenzia pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittor parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in rep quelle del Procuratore generale (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790);
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.