Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 856 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 856 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’11/06/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunciata all’udienza dell’11 giugno 2025, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato formulata da NOME COGNOME, ritenendo l’integrazione probatoria prospettata incompatibile con le esigenze di economia processuale.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, con l’unico motivo di impugnazione, l’abnormità del menzionato provvedimento di rigetto per palese divergenza dallo schema legale previsto dagli artt. 438, 456 e 458 cod. proc. pen.
Il ricorrente rappresenta che, in data anteriore all’esercizio dell’azione penale, la difesa aveva avanzato istanza di revoca della misura cautelare, depositando una consulenza fonica attestante l’incompatibilità tra la sua voce e quella attribuitagli dalla polizia giudiziaria nelle intercettazioni ambientali poste a fondamento dell’ordinanza coercitiva. Tale elaborato sarebbe stato inserito nel fascicolo delle indagini preliminari prima della presentazione, da parte del Pubblico ministero, della richiesta di giudizio immediato. La difesa evidenzia, inoltre, di avere tempestivamente proposto domanda di abbreviato secco a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato.
Il giudice procedente, ritenendo erroneamente che la richiesta fosse subordinata all’acquisizione della menzionata consulenza, avrebbe dapprima invitato il Pubblico ministero ad esercitare il diritto alla controprova e la difesa a produrre l’elaborato tecnico, per poi rigettare l’istanza sul presupposto della sua incompatibilità con le esigenze di economia processuale.
Secondo la prospettazione difensiva, tale determinazione sarebbe abnorme poichØ l’istanza sarebbe stata, in realtà, di giudizio abbreviato non condizionato, in ragione della già avvenuta acquisizione della consulenza nel fascicolo delle indagini preliminari.
In conclusione, il provvedimento sarebbe qualificabile come abnorme poichØ, a fronte di una richiesta di abbreviato secco, il giudice non dispone di margini di discrezionalità; la decisione, invece, avrebbe introdotto un contenuto atipico ed eccentrico rispetto al modello legale, determinando l’indebito accesso alla fase dibattimentale di un procedimento che avrebbe dovuto essere definito con le forme del giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
1.L’unico motivo dedotto dal ricorrente Ł fondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
·In data 7 ottobre 2024, il difensore del COGNOME ha depositato istanza di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con contestuale produzione della consulenza tecnica fonico-comparativa sottoscritta dal geometra NOME COGNOME; ·In data 9 ottobre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in accoglimento dell’istanza di difensiva, ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, anche in considerazione del contenuto della consulenza fonica ‘ disposta dalla difesa sulle intercettazioni in atti ‘;
·In data 5 novembre 2024, il Pubblico ministero ha avanzato richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato; richiesta che veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari con decreto di giudizio immediato dell’11 novembre 2024;
·In data 26 novembre 2024, il procuratore speciale del COGNOME ha depositato richiesta di definizione del procedimento ‘ nelle forme del giudizio abbreviato secco ‘, segnalando l’utilizzabilità ai fini della decisione della relazione di consulenza tecnica redatta da NOME COGNOME ‘ già presente nel fascicolo delle indagini preliminari poichØ allegata ad una antecedente istanza di sostituzione della misura cautelare ‘;
·All’udienza dell’11 giugno 2025, il giudice dell’udienza preliminare ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal COGNOME ritenendo l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato incompatibile ‘ con la realizzazione di una economia processuale in relazione alla prevedibile istruzione dibattimentale ‘ (vedi pag. 6 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza dell’11 giugno 2025).
Dall’esame delle emergenze processuali si ricava, inequivocabilmente, che il giudice di merito ha erroneamente qualificato come istanza di giudizio abbreviato condizionato la richiesta di definizione del procedimento proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 458 cod. proc. pen.
Tale qualificazione Ł stata fondata sull’errato presupposto che la domanda fosse subordinata all’acquisizione della consulenza tecnica redatta dal geometra COGNOME. In realtà, detta consulenza risultava già acquisita al fascicolo delle indagini preliminari, essendo stata prodotta dalla difesa in data anteriore al deposito della richiesta di giudizio immediato. Ne consegue che l’istanza doveva essere intesa come domanda ‘incondizionata’ di accesso al rito, come peraltro espressamente indicato nella richiesta depositata dal procuratore speciale dell’imputato.
2.Ciò premesso deve essere evidenziato che questa Corte a Sezioni unite ha, da tempo, chiarito la nozione di atto abnorme, stabilendo che Ł affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare, di conseguenza, tanto il profilo strutturale, allorchØ l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
3. In applicazione di tali coordinate deve essere ribadito l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui Ł affetta da abnormità l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato. Tale istanza, infatti, integra l’esercizio di un vero e proprio diritto potestativo dell’imputato, la cui attivazione vincola il giudice alla celebrazione del rito, una volta che ne sia stata ritualmente manifestata la volontà (Sez. 1, n. 29112 del 15/06/2004, COGNOME, Rv. 228948-01; Sez. 1, n. 399 del 18/11/2008, COGNOME, Rv. 242871-01; Sez. 4, n. 32893 del 11/11/2020, Guida, Rv. 280073-01; da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 38208 dell’11/11/2025, COGNOME, non massimata).
In questa prospettiva, l’imputato Ł titolare della scelta esclusiva circa l’accesso al giudizio semplificato. Ne discende che il Pubblico ministero non dispone di un potere di interdizione e che, specularmente, il giudice non può compiere valutazioni discrezionali sull’asserita opportunità di definire il processo ‘allo stato degli atti’. Non Ł, dunque, consentito rigettare la domanda sul presupposto di una pretesa insufficienza del compendio probatorio o della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. L’ordinamento, infatti, presidia l’esigenza di completezza dell’accertamento attraverso i poteri integrativi attribuiti al giudice, esercitabili anche d’ufficio nei limiti stabiliti dalla legge.
Il provvedimento di diniego del c.d. ‘abbreviato secco’, pertanto, si connota per abnormità in quanto introduce un esito non previsto dal modello legale, inderogabilmente tipizzato, alterando la fisiologia della progressione procedimentale. Esso determina un’irregolare sottoposizione dell’imputato al giudizio ordinario, non contemplata dalla disciplina del rito alternativo, con conseguente frustrazione della scelta processuale legittimamente esercitata. In tal modo, l’atto non si limita a incidere sul segmento decisorio, ma finisce per deformare il rapporto processuale, imponendo un percorso procedimentale eccentrico rispetto allo schema normativamente delineato.
Nel caso oggetto di scrutinio, i profili di abnormità emergono, in primo luogo, sotto il profilo strutturale.
Il provvedimento impugnato Ł stato emesso in un contesto non sussumibile nelle ipotesi tipizzate dall’ordinamento che legittimano un vaglio di ammissibilità ancorato alla presenza di condizioni istruttorie. Il giudice dell’udienza preliminare, avendo attribuito all’istanza una natura diversa da quella effettiva e avendo reputato mancante un requisito che, invece, risultava già integrato, ha esercitato il potere decisorio in modo eccentrico rispetto al modello legale. Ne Ł derivata una pronuncia adottata oltre i limiti segnati dalla disciplina processuale con conseguente deviazione dallo schema normativamente delineato.
Sotto l’ulteriore profilo funzionale, l’atto risulta idoneo a produrre una stasi procedimentale. In concreto, l’effetto del diniego si traduce nella prosecuzione del giudizio secondo le forme del giudizio immediato, senza che la domanda di accesso al rito alternativo venga vagliata nei suoi corretti termini giuridici. In tal modo, l’ordinanza non si limita a incidere su un segmento del procedimento, ma altera la fisiologia dell’iter, impedendo che l’opzione deflattiva, tempestivamente esercitata dall’imputato, trovi la sua naturale definizione.
Deve, pertanto, essere ribadito il principio di diritto secondo cui integra gli estremi del provvedimento abnorme l’ordinanza con cui il giudice respinga la richiesta incondizionata di
giudizio abbreviato. Tale richiesta, infatti, si configura come esercizio di un vero e proprio diritto potestativo dell’imputato.
Ne consegue che, una volta ritualmente formulata l’istanza, il giudice Ł tenuto a disporre il rito, non essendo consentito sostituire alla scelta dell’imputato valutazioni discrezionali non previste dalla legge.
In forza delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ abnorme, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per una nuova decisione sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal ricorrente, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
Trani.
Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME