Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in TUNISIA 11 15/08/1974
NOME nato in TUNISIA il 07/07/1995
NOME COGNOME nato in TUNISIA il 19/03/1990
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
Fissata la trattazione con il rito camerale non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Agrigento in data 13 settembre 2021 con la quale NOME e NOME sono stati condannati alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ciascuno per avere fatto reingresso nel territorio dello Stato dopo che erano stati destinatari dei provvedimenti di respingimento emessi dal Questore di Agrigento (art. 10, commi 2-ter 2-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286).
Ricorrono NOMECOGNOME NOME e COGNOME con unico atto a firma del difensore di ufficio avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 10, commi 2-ter e 2-quinquies, d.l.gs. n. 286 del 1998, e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità perché gli imputati non sono stati in grado di colloquiare con il difensore all’udienza di convalida dell’arresto per mancanza di mezzi idonei a consentire la partecipazione a distanza. Ciò ha impedito agli imputati di rappresentare l’eventuale causa di giustificazione dell’ingresso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati, perplessi e ipotetici.
Va premesso che gli imputati, arrestati in flagranza, venivano presentati “a distanza” per la convalida e il conseguente giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Agrigento all’udienza del 10 giugno 2021; in tale circostanza si procedeva alla convalida dell’arresto.
Successivamente, il Tribunale procedeva al giudizio direttissimo; il difensore di ufficio, munito di procura speciale, avanzava istanza di definizione del giudizio nelle forme del giudizio abbreviato.
Pronunciata la sentenza di primo grado’ il difensore di ufficio proponeva appello chiedendo l’assoluzione per mancanza della prova del fatto. Con motivi aggiunti deduceva la violazione del diritto di difesa perché gli arrestati non avevano potuto rendere dichiarazioni in sede di convalida dell’arresto a causa dell’isolamento RAGIONE_SOCIALE cui erano stati sottoposti.
Il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare a norma dell’art. 23 I. 176 del 2020.
Va premesso che, in considerazione del conferimento della procura speciale al difensore, gli imputati vanno considerati presenti al giudizio, né rileva che essi siano stati impossibilitati a colloquiare con il difensore nella fase della convalida dell’arresto.
3.1. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che nel caso in cui l’imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere a una richiesta di rito speciale, deve ritenersi che egli implicitamente acconsente che l’udienza (camerale o pubblica) si svolga in sua assenza, essendo lo stesso rappresentato dal difensore e procuratore speciale (in tema di patteggiamento: Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 273736; Sez. 6, n. 2929 del 30/09/1996, COGNOME, Rv. 206086; in tema di concordato in appello: Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623).
Allorquando il difensore e procuratore speciale ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato a nome e nell’interesse degli imputati, non risulta che abbia chiesto l’esame degli stessi, né che abbia rappresentato che i medesimi intendessero rendere dichiarazioni.
Del resto, il difensore non ha allegato, in detta circostanza, alcun documento o dedotto alcuna argomentazione in merito all’eventuale causa di giustificazione dell’ingresso, sicché, da un lato, la doglianza sulla violazione del diritto di difesa manifestamente infondata, dall’altro, quella sulla impossibilità a dedurre la causa di giustificazione è ipotetica.
3.2. Sotto altro profilo, è priva di rilievo la circostanza che l’udienza d convalida dell’arresto si sia svolta in assenza dei prevenuti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, presentata ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, P.M. in proc. Fini, Rv. 261682).
Orbene, l’eventuale assenza degli arrestati all’udienza di convalida – ove pure riscontrata nel caso in esame (il ricorso è perplesso, sul punto, poiché deduce, promiscuamente, che gli arrestati non hanno potuto conferire con il difensore nel corso dell’udienza di convalida, ovvero che non hanno partecipato a detta udienza) – è priva di conseguenze sul successivo giudizio abbreviato, anche alla luce della
espressa sanatoria delle nullità anteriormente verificatesi prevista dall’art. 438, comma 6 -bis cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualli e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M..
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023.