Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8991 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8991 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
nei confronti di:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE.u.i. CODICE_FISCALE), nata a Desenzano del Garda il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2025 del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ricorre avverso l’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare del 30 settembre 2025, con cui veniva disposto il rinvio a giudizio di NOME COGNOME, imputata in ordine al reato di cui all’art. 391-ter cod. pen.
1.1. Il Pubblico ministero ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l’abnormità del provvedimento, adducendo che il Giudice, nel disporre il
rinvio a giudizio, aveva implicitamente revocato la precedente ordinanza di ammissione al rito abbreviato.
1.2. Con requisitoria del 09/12/2025, il sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Il ricorso è inammissibile.
2.1. La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del Giudice che lo dispone: tale affermazione trova conferma nell’art. 438, comma 4, cod. proc.pen., ove si prevede un apposito provvedimento di ammissione del rito, prima del quale è possibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la revoca della richiesta (ex multis, Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035 – 01).
2.2. Nel caso di specie, la difesa della COGNOME, nel corso della udienza preliminare del 04 febbraio 2025, avanzò istanza di definizioneMelle forme del rito abbreviato; la richiesta non venne, tuttavia, mai formalmente ed esplicitamente ammessa dal Giudice procedente; poiché essa non venne rinnovata o confermata nella sessione del 30.9.2025, il Giudice per l’udienza preliminare correttamente dispoiiipm il rinvio a giudizio dell’imputata.
2.3. Non è stata, dunque, disposta alcuna revoca dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato. E, comunque ,deve aggiungersi che anche in una tale evenienza non si produrrebbe la stasi del procedimento, potendo esso proseguire nelle forme ordinarie e consentire all’imputato il recupero del vantaggio premiale sia nella fase del dibattimento che, eventualmente, in sede di appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/02/2026
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