Giudizio Abbreviato: La Presenza dell’Imputato Rende la Scelta Definitiva
Il giudizio abbreviato rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale, che può portare a una significativa riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che le modalità con cui tale richiesta viene avanzata sono cruciali e possono precludere future contestazioni. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile proprio perché la richiesta del rito speciale era stata formulata dal difensore in presenza dell’imputato, il quale l’aveva di fatto recepita senza obiezioni.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato in Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso non verteva sulla sua colpevolezza, bensì su un aspetto puramente procedurale: la ritualità dell’instaurazione del giudizio abbreviato nel primo grado di giudizio. Secondo la difesa, la richiesta non era stata correttamente formalizzata, viziando così l’intero processo.
La Decisione della Cassazione sul Giudizio Abbreviato
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio tanto semplice quanto ferreo: la condotta tenuta in udienza ha un valore legale determinante. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già correttamente sottolineato che la richiesta di accesso al giudizio abbreviato era stata avanzata dal difensore mentre l’imputato era presente in aula. La presenza e l’assenza di dissenso da parte dell’imputato sono state interpretate come un’implicita accettazione e ratifica della scelta processuale del proprio legale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base dell’inammissibilità risiede nel fatto che l’imputato non può contestare in un secondo momento una scelta processuale alla quale ha, di fatto, acconsentito. La Corte ha ritenuto che, essendo l’imputato presente e consapevole della richiesta del suo difensore, avesse avuto la piena possibilità di opporsi. Il suo silenzio è stato equiparato a un consenso, sanando qualsiasi potenziale vizio formale. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato infondato, in quanto non si può creare un’irregolarità da contestare attraverso la propria stessa acquiescenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per la difesa penale: le scelte compiute in udienza, specialmente quelle relative ai riti alternativi, sono definitive e difficilmente contestabili in seguito se l’imputato è presente e non manifesta il proprio dissenso. La decisione sottolinea l’importanza di una comunicazione chiara e costante tra avvocato e assistito prima e durante l’udienza. Per l’imputato, ciò significa che è essenziale essere parte attiva del processo e manifestare immediatamente al proprio difensore o al giudice eventuali dubbi o contrarietà rispetto alla strategia processuale adottata. In caso contrario, il silenzio potrà essere interpretato come un assenso che preclude future impugnazioni sul punto.
È possibile contestare la scelta del giudizio abbreviato fatta dal proprio avvocato?
No, secondo questa ordinanza, se l’imputato è presente in aula quando il difensore avanza la richiesta e non manifesta alcuna obiezione, si ritiene che abbia accettato tale scelta. Di conseguenza, non può validamente contestarla in un momento successivo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Qual era il motivo principale per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che il motivo sollevato fosse infondato. La richiesta di giudizio abbreviato era stata avanzata dal difensore in presenza dell’imputato, il quale, non opponendosi, l’aveva di fatto accettata, rendendo la successiva contestazione non ricevibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 28818/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblic lesioni personali volontarie);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbr Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell’imputato, che la recepì;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.