Giudizio Abbreviato: La Cassazione Conferma la Non Impugnabilità dell’Ordinanza di Diniego
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: la possibilità di impugnare il provvedimento con cui un giudice nega l’ammissione al giudizio abbreviato. La decisione ribadisce un principio consolidato, quello della tassatività dei mezzi di impugnazione, chiarendo che la strada del ricorso in questi casi è preclusa. Analizziamo la vicenda e le ragioni giuridiche alla base di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un imputato di ricorrere in Cassazione avverso un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Rovigo. Il GIP aveva rigettato la sua istanza di ammissione al rito del giudizio abbreviato condizionato. L’imputato, ritenendo la motivazione del diniego manifestamente illogica, ha deciso di presentare ricorso direttamente alla Suprema Corte per far valere le proprie ragioni.
L’inammissibilità del ricorso sul giudizio abbreviato
Il cuore della questione giuridica non risiede tanto nel merito della richiesta dell’imputato, quanto nella possibilità stessa di contestare l’ordinanza del GIP. L’imputato lamentava l’illogicità della motivazione con cui era stata respinta la sua richiesta di accedere a un rito alternativo, ma la Corte di Cassazione ha spostato il focus su un aspetto procedurale preliminare e dirimente: l’ammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall’articolo 568 del codice di procedura penale. Questo principio stabilisce che un provvedimento giurisdizionale può essere contestato solo attraverso gli specifici rimedi (appello, ricorso, etc.) espressamente previsti dalla legge.
Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento ormai consolidato, secondo cui l’ordinanza che decide sulla richiesta di giudizio abbreviato (sia essa di diniego, di concessione o persino di revoca) non è impugnabile. Tale provvedimento, infatti, non rientra nel novero di quelli per cui la legge prevede espressamente un rimedio. A sostegno di questa tesi, la Corte ha richiamato una sua precedente sentenza (n. 32085 del 2013), in cui si era escluso che un’ordinanza simile potesse essere considerata ‘abnorme’ e quindi eccezionalmente impugnabile.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione ha conseguenze pratiche molto rilevanti. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte non solo ha respinto le doglianze dell’imputato, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la scelta di impugnare un’ordinanza di diniego di ammissione al giudizio abbreviato è una strada senza uscita, destinata a essere bloccata per ragioni procedurali, con conseguenti oneri economici per il ricorrente. La strategia difensiva deve quindi tenere conto di questo sbarramento, concentrandosi sulle fasi successive del procedimento ordinario.
È possibile impugnare un’ordinanza che nega l’ammissione al giudizio abbreviato?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’ordinanza che decide sulla richiesta di giudizio abbreviato, sia in caso di diniego che di concessione, non è impugnabile.
Su quale principio si basa la non impugnabilità di tale ordinanza?
Si basa sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, stabilito dall’art. 568 del codice di procedura penale, secondo cui un provvedimento può essere contestato solo con i mezzi espressamente previsti dalla legge.
Cosa succede a chi presenta un ricorso contro il diniego del giudizio abbreviato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO
fraT637 n 7iro -Nre 1 CODICE_FISCALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo con cui è stata rigettata l’istanza di ammissione al giudizio abbreviat condizionato;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente denunzia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato – è inammissibile. Come già affermato, da questa Corte, infatti, l’ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod. proc. pen. (sia ne caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell’abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazi previsto dall’ art. 568 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso foss abnorme l’ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta “atipica”) (Sez. 3, Sentenza n. 32085 del 20/02/2013 Cc. (dep. 24/07/2013) Rv. 256668 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 luglio 2024.