Giudizio Abbreviato Dopo Patteggiamento: La Cassazione Conferma la Possibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta una questione procedurale di grande interesse: è possibile per un imputato richiedere il giudizio abbreviato dopo patteggiamento rigettato dal giudice? Questa decisione chiarisce un punto fondamentale, allineandosi all’orientamento giurisprudenziale più moderno e garantista.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva confermato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale a seguito di un rito abbreviato. L’imputato era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per un reato previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Il punto centrale del ricorso non riguardava il merito della condanna, ma la procedura seguita. L’imputato, infatti, aveva inizialmente tentato la strada del patteggiamento. Una volta che tale richiesta era stata rigettata, aveva allora optato per il giudizio abbreviato.
La Questione del Giudizio Abbreviato Dopo Patteggiamento
Il ricorrente sosteneva che la Corte di Appello avesse errato nel considerare legittima la sua richiesta di giudizio abbreviato. Secondo la sua tesi, una volta che il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso al patteggiamento, si sarebbe dovuta ritenere preclusa la possibilità di accedere a un diverso rito speciale, come l’abbreviato. A suo avviso, esisteva un’incompatibilità tra le due richieste, e la Corte avrebbe dovuto seguire un orientamento giurisprudenziale più restrittivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta della Corte di Appello era pienamente conforme all’orientamento più recente, condivisibile e ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha spiegato che il principio applicato è quello secondo cui il rigetto della richiesta di patteggiamento non impedisce all’imputato di presentare istanza per il giudizio abbreviato. L’unico, fondamentale limite è di natura temporale: la richiesta di rito abbreviato deve essere formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
I giudici hanno esplicitamente richiamato precedenti sentenze che hanno segnato una “condivisibile rivisitazione” del tema. In passato, un orientamento più restrittivo riteneva “consumata” la possibilità di accedere al giudizio abbreviato una volta che il Pubblico Ministero avesse dato il suo consenso al patteggiamento, a prescindere dall’esito della richiesta. Questo vecchio orientamento è stato definitivamente superato.
La giurisprudenza attuale, invece, non ravvisa alcuna preclusione, a condizione che l’istanza venga presentata nel rispetto dei termini procedurali. Questa interpretazione mira a garantire pienamente il diritto di difesa dell’imputato, consentendogli di scegliere la strategia processuale ritenuta più opportuna anche a seguito di un diniego su una precedente richiesta.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un importante principio di procedura penale. In pratica, stabilisce che il rigetto del patteggiamento non chiude la porta ad altri riti alternativi. L’imputato conserva la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, purché lo faccia tempestivamente. Questa decisione ha due implicazioni principali:
1. Maggiore Garanzia per la Difesa: L’imputato non è costretto a una scelta processuale “a senso unico”. Può esplorare la via del patteggiamento e, in caso di fallimento, ripiegare sul rito abbreviato senza incorrere in preclusioni.
2. Certezza del Diritto: Confermando l’orientamento più recente, la Cassazione fornisce un’indicazione chiara e univoca agli operatori del diritto, eliminando le incertezze interpretative derivanti dalla coesistenza di orientamenti contrastanti.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere il giudizio abbreviato se la richiesta di patteggiamento è stata rigettata?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che la richiesta di giudizio abbreviato è ammissibile anche dopo il rigetto di una precedente richiesta di patteggiamento.
Qual è il termine ultimo per presentare la richiesta di giudizio abbreviato in questo caso?
La richiesta deve essere formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ovvero prima che inizi la fase del giudizio vero e proprio.
L’orientamento che considerava le due richieste incompatibili è ancora valido?
No, la sentenza chiarisce che l’orientamento più restrittivo, secondo cui la possibilità di chiedere il rito abbreviato era “consumata” dopo la richiesta di patteggiamento, è stato superato da un orientamento più recente e ormai consolidato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37780 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 dicembre 2023, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 7 luglio 2023, a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Fermo, che ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, D.Igs.n. 159/2011;
Ritenuto che con unico motivo si lamenta che la Corte non ha spiegato perché abbia optato per l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale dopo il rigetto del patteggiamento la diversa richiesta di giudizio abbreviato poteva essere avanzata purchè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e non per il diverso orientamento che sostiene l’incompatibilità tra le due richieste, dopo che il P.M. ha espresso il suo consenso;
che il motivo è manifestamente infondato in quanto il principio applicato dalla Corte di appello di Ancona è conforme all’orientamento più recente, condivisibile e ad oggi incontrastato (cfr. Sez. 4, n. 45838 del 12/09/2017, Rv. 270933, ove in motivazione si legge «il più restrittivo orientamento che voleva “consumata” la possibilità di accedere al giudizio abbreviato una volta che il PM ne avesse prestato il consenso, indipendentemente dalle sorti della richiesta, è stato oggetto di una condivisibile rivisitazione laddove di recente questa Corte di legittimità ha affermato, invece, che, qualora la richiesta di patteggiamento, formulata in via ordinaria e non a seguito di giudizio immediato, venga rigettata, non è preclusa all’imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il richiamo è a Sez. 2, n. 10462 del 8/1/2016, NOME, Rv. 266124);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024 bere estensore GLYPH
Il Presidente