Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mazara Del Vallo il DATA_NASCITA rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza del 23/01/2024 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dal difensore la trattazione orale ai sensi degli art 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso, così riportandosi alle conclusioni scritte depositate in data 16 luglio 2024; udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Marsala emessa in data 05/04/2023 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile di reati di rapina aggravata ed evasione commessi il 5 e 6 luglio 2022, con irrogazione della pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., l’omessa motivazione con riferimento al profilo, specificamente devoluto alla Corte territoriale con il primo motivo di appello, del mancato rinvio della celebrazione del giudizio abbreviato richiesto dalla difesa per acquisire agli atti del processo l’esito di accertamenti irripetibili disposti nel corso delle indag dal pubblico ministero ed eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Deduce, in particolare, la difesa che il pubblico ministero esercitava l’azione penale nei confronti del ricorrente in data 27/10/2022; che all’udienza preliminare del 25/01/2023 l’imputato avanzava richiesta di giudizio abbreviato semplice ed il giudice ammetteva il rito fissando per la discussione l’udienza del 5/04/2023; il successivo 23/03/2023 l’imputato ed il difensore ricevevano notifica di avviso di accertamenti tecnici irripetibili (aventi ad oggetto la compatibilità dei campion biologici prelevati sulla vettura Fiat Panda oggetto di rapina con quelli dell’imputato) la cui esecuzione era stata indicata nel giorno 11/04/2023; all’udienza fissata per il 5 aprile 2023 la difesa avanzava pertanto istanza di differimento del giudizio in attesa dell’esito di tali accertamenti che avrebbero potuto essere dirimenti per l’attribuibilità all’imputato delle contestate rapine.
Il Giudice per l’udienza preliminare respingeva la richiesta di rinvio rilevando che la scelta del rito abbreviato implicava la rinuncia a far valere nullità, come quelle derivanti dalla mancanza degli avvisi in materia di accertamento tecnico. In realtà, travisava il significato dell’istanza formulata poiché essa non atteneva
affatto all’omessa comunicazione degli avvisi (ritualmente notificati) quanto piuttosto alla tardività con cui era stata comunicata, solo dopo l’ammissione al rito abbreviato, l’esecuzione di un atto di indagine potenzialmente idoneo a far emergere una prova decisiva e al conseguente diritto dell’imputato di “ritrattare” la richiesta di giudizio allo stato degli atti.
L’erroneità di tale decisione era oggetto di specifico motivo di appello il cui esame è stato tuttavia totalmente omesso dalla Corte territoriale.
2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della mancata acquisizione di una prova decisiva e comunque della assenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l’acquisizione degli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE.
Richiamando quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, rileva il ricorrente che tali accertamenti sono stati espletati in data 11 aprile 2023 e cioè dopo la definizione del giudizio di primo grado; quindi, costituivano “prova nuova” sopravvenuta che il giudice di appello era tenuto ad ammettere ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., salvi i limiti di cui all’art. 495 cod. pen. pen.; ogni caso – ove anche si ritenesse che tale acquisizione non fosse dovuta dovendo il giudice di secondo grado valutarne pur sempre l’assoluta necessità – evidente era la rilevanza e l’indispensabilità della stessa ai fini della decisione in quanto accertamenti tecnici riguardavano la compatibilità dei campioni biologici prelevati sulla vettura Fiat Panda oggetto di rapina con quelli dell’imputato che, se negativi, avrebbero dovuto condurre alla affermazione di estraneità per le azioni predatorie contestate. Invero, a fronte del fatto che la persona offesa della rapina di cui al capo a) di imputazione, aveva in un primo momento riconosciuto l’autore materiale in una persona diversa dal ricorrente e che nella immediatezza del fatto aveva descritto caratteristiche fisiche ed abbigliamento del rapinatore diverse da quelle registrate dalle riprese video dell’impianto di sorveglianza collocato nei pressi del luogo dell’azione predatoria, l’acquisizione degli accertamenti tecnici avrebbe avuto valore dirimente per il giudizio di responsabilità.
La Corte di appello, con motivazione del tutto apparente, ha statuito sulla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale affermando semplicemente che essa non era assolutamente necessaria ai fini della decisione, senza argomentare alcunchè.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, assolutamente assorbente, appare fondato.
La Corte territoriale non ha effettivamente esaminato e valutato il pr motivo di appello con il quale la difesa si doleva del mancato rinvio della celebrazione del giudizio abbreviato richiesto al giudice per l’udienza preliminare al fine di attendere l’esito di accertamenti tecnici irripetibili disposti nel corso d indagini dal pubblico ministero ed ancora in corso di esecuzione, nonostante l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
Della proposizione di tale specifica censura il Collegio di secondo grado ha dato espressamente conto nella sentenza impugnata nella parte in cui illustra i motivi di gravame (pagine 3 e 4): tuttavia sulla stessa non ha reso alcuna motivazione.
Al fine di stabilire se tale omessa pronuncia sia vizio deducibile in sede di legittimità non è sufficiente il solo dato del mancato esame della censura specificamente devoluta, ma occorre verificare se essa rispondeva ai richiesti canoni di ammissibilità.
Va infatti ricordato il consolidato principio affermato da questa Corte secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello “ah origine” manifestamente infondato, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
Nel caso di specie, il motivo sul quale la sentenza impugnata ha del tutto omesso di statuire non può dirsi manifestamente infondato.
L’appellante, infatti, dopo avere puntualmente ricostruito la sequenza processuale successivamente all’esercizio dell’azione penale, ha prospettato:
– che il Gup aveva rigettato l’istanza osservando come l’imputato aveva chiesto ed ottenuto un giudizio allo stato degli atti, così rinunciando a far valere eventual nullità derivanti dal mancato avviso di accertamenti tecnici irripetibili (tan emerge effettivamente dalla lettura della pag. 21 della sentenza di primo grado); -che tale argomentazione era, tuttavia, del tutto inconferente poiché la difesa non aveva affatto eccepito l’omessa notifica della data fissata per l’esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili (regolarmente comunicata sia all’imputato che al difensore), bensì aveva avanzato (come, del resto, riportato dal rigo 2 al rigo 9 della pag. 21 della sentenza impugnata) semplice istanza di differimento della celebrazione del processo in ragione del fatto che l’esito di tali accertamenti, della cui esistenza si apprendeva solo in un momento successivo alla formulata richiesta
di giudizio abbreviato ed alla ammissione del rito, avrebbe potuto rappresentare un elemento di prova decisivo in merito alla attribuibilità o meno all’imputato dei due delitti di rapina oggetto di contestazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che dovrà pronunciarsi in ordine al primo motivo di appello che non appare manifestamente infondato verificando conseguentemente, all’esito della necessaria valutazione di merito, la necessità di procedere alla invocata attività di rinnovazione istruttoria, oggetto de secondo motivo di appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo Così deciso il 10/09/2024