Giudizio Abbreviato Condizionato: Quando il Silenzio della Difesa Rende il Ricorso Inammissibile
L’accesso ai riti alternativi, come il giudizio abbreviato condizionato, rappresenta una scelta strategica fondamentale per la difesa nel processo penale. Tuttavia, la gestione di tale richiesta e delle eventuali decisioni negative del giudice richiede un’attenzione procedurale rigorosa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 25220 del 2024, chiarisce le conseguenze della mancata contestazione immediata del rigetto di tale istanza, evidenziando come l’inerzia difensiva possa precludere future impugnazioni.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva inizialmente presentato una richiesta di giudizio abbreviato, condizionandola non solo al proprio esame ma anche all’acquisizione di nuova documentazione. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) aveva respinto tale richiesta. Successivamente, la difesa non ha reiterato la richiesta di esame dell’imputato né ha sollevato specifiche eccezioni contro la decisione del giudice, optando di fatto per un giudizio abbreviato “secco” (non condizionato). Nelle conclusioni finali, la difesa ha poi argomentato per l’assoluzione, palesando così di aver abbandonato la strategia legata al rito condizionato. L’imputato, condannato in appello, ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’illegittimità del provvedimento iniziale del GIP.
La Decisione della Corte sul Giudizio Abbreviato Condizionato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il comportamento processuale tenuto dalla difesa dopo il rigetto del GIP equivaleva a un’acquiescenza alla decisione e a un abbandono della richiesta originaria. La mancata formulazione di un’eccezione in limine litis, ovvero all’inizio del processo, ha sanato qualsiasi potenziale vizio procedurale, impedendo all’imputato di sollevare la questione in una fase successiva del giudizio.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti cardine. In primo luogo, ha sottolineato che la richiesta originaria era più complessa di quanto lamentato dal ricorrente, in quanto subordinata sia all’esame sia all’acquisizione di documenti. Questo dettaglio indeboliva la tesi del ricorrente, che si concentrava solo sulla mancata ammissione del suo esame.
In secondo luogo, e in modo decisivo, la Cassazione ha valorizzato il comportamento successivo della difesa. Nonostante il rigetto, la difesa non ha insistito per l’interrogatorio dell’imputato né si è riservata di impugnare il provvedimento. Anzi, ha partecipato al rito abbreviato non condizionato e ha presentato una memoria conclusionale in cui chiedeva l’assoluzione nel merito. Questo comportamento, secondo la Corte, dimostra in modo inequivocabile l’abbandono della precedente istanza. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. n. 5431/2023 e n. 15444/2015) secondo cui il rigetto di un’istanza di rito condizionato non produce nullità se la difesa non solleva immediatamente un’eccezione, dimostrando così di accettare la prosecuzione del processo con il rito non condizionato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le nullità e le questioni procedurali devono essere eccepite tempestivamente. La scelta di un rito alternativo è una strategia che, se ostacolata da una decisione del giudice, richiede un’immediata e formale reazione da parte della difesa. Il silenzio o un comportamento processuale non coerente con la volontà di insistere sulla propria richiesta vengono interpretati come un’accettazione della decisione del giudice e un abbandono della strategia iniziale. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni potenziale violazione procedurale deve essere contestata in limine litis per poter essere validamente fatta valere nelle successive fasi di impugnazione. L’inerzia processuale può costare caro, precludendo la possibilità di rimediare a un errore e rendendo definitiva una decisione altrimenti contestabile.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la difesa, dopo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, non ha sollevato alcuna eccezione immediata e ha proseguito nel processo con un rito diverso, dimostrando così di aver abbandonato la richiesta iniziale e di aver accettato la decisione del giudice.
Cosa significa che la difesa ha “abbandonato” la richiesta iniziale?
Significa che il comportamento processuale della difesa (non insistere per l’esame dell’imputato, non impugnare il rigetto e presentare conclusioni per l’assoluzione nel merito) è stato interpretato dalla Corte come una rinuncia implicita alla condizione originariamente posta per il rito abbreviato.
Qual è la conseguenza del non aver eccepito il rigetto del rito condizionato all’inizio del processo?
La conseguenza è che qualsiasi potenziale vizio procedurale legato al rigetto si considera sanato. La mancata contestazione in limine litis preclude alla parte la possibilità di sollevare la stessa questione in un momento successivo, come in sede di appello o di ricorso per Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a RIPATRANSONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME C:COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce la illegittimità del provvedimento del Giudice delle indagini preliminari con cui, respingendo la richiesta di giudizio abbre condizionato all’esame dell’imputato lo avrebbe costretto ad optare per il giudizio abbreviato cd “secco” è manifestamente infondato tenuto conto che:
al contrario di quanto affermato dal ricorrente, la richiesta di abbreviat condizionata, non solo all’esame dell’imputato, ma anc:he all’acquisizione di documentazione (i tal senso la richiesta del 10 settembre 2020);
nonostante il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, la difesa, anche a se di dichiarazioni spontanee rese dall’imputato in occasione dell’udienza dinanzi al Giudice, n ha formulato richiesta di interrogatorio dell’imputato, né si è riservato l’impugnazione sul punto, circostanza che porta a ritenere che il rigetto operato dal giudice dell’ind preliminari non produce nullità alcuna (Sez. 3, n. 5431 del 27/10/2022, dep. 2023, C., R 284083; cfr, anche Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F., Rv. 263660); che, invero nelle stesse conclusioni in udienza e nel relativo verbale non si intravedono eccezioni sul punto che era necessario proporre anche in limine litis nel corso dell’udienza discussione: in tal senso la “memoria difensiva conclusionale” in cui si richiedeva l’assoluzione anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. pec. pen. o, in ulteriore subordine, ex art. 131-bis cod. pen., così rendendo palese l’abbandono della iniziale richiesta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024