Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1598 sez.
NOME COGNOME
UP Ð 27/11/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti nellÕinteresse di:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Catania DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE di APPELLO di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato, ricorsi ed i motivi aggiunti presentati nellÕinteresse di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, che hanno insistito per lÕaccoglimento dei rispettivi ricorsi.
Con sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania cos’ provvedeva sugli appelli proposti nellÕinteresse di COGNOME NOME e COGNOME NOME:
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, determinava la pena inflitta in anni tre di reclusione ed euro 1.033,00 di multa;
confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, enunciando i motivi di ricorso in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone lÕart. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale e violazione della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte dÕAppello ritenuto legittima lÕacquisizione e lÕutilizzabilitˆ ai fini del decidere, ai sensi dellÕart. 512 cod. proc. pen., del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari innanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di contraddittorio e senza considerare lÕirripetibilitˆ per causa oggettiva non imputabile alle parti. La persona offesa aveva in quella sede predibattimentale riconosciuto (il giorno successivo alla rapina) entrambi gli imputati, i quali agirono a volto scoperto e si trattennero a lungo nella sua abitazione. La stessa persona offesa aveva, poi, in contraddittorio dibattimentale, confermato il contenuto del verbale e lÕidentificazione ivi svolta.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce violazione della legge penale e inosservanza della legge processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b, e c, cod. proc. pen.) deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, per aver giustificato il mancato riconoscimento in udienza da parte del teste di uno dei due imputati. LÕesito infausto del secondo riconoscimento è stato spiegato in ragione del tempo (cinque anni) trascorso dal fatto costituente reato. é stata ritenuta legittima lÕacquisizione, ai sensi dellÕart. 512 cod. proc. pen., dellÕalbum fotografico insieme al verbale di riconoscimento, essendo divenuta impossibile la ripetizione per via della sopravvenuta morte della persona offesa.
Il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimitˆ, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali, utilizzate per le contestazioni al testimone, che manifesti genuina difficoltˆ di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicitˆ, anche mediante richiami atti a giustificare il ” deficit ” mnesico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come fossero rese direttamente in dibattimento (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091-01).
Ancora, le dichiarazioni predibattimentali, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., possono costituire, conformemente all’interpretazione – avente natura di “diritto consolidato” – espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, COGNOME e COGNOME c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, COGNOME c/ Germania, la base Çesclusiva e determinanteÈ dell’accertamento di responsabilitˆ, purchŽ rese in presenza di Çadeguate garanzie proceduraliÈ, individuabili nell’accurato vaglio di credibilitˆ dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalitˆ di raccolta e nella compatibilitˆ della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01).
3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce inosservanza della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte dÕappello ritenuto che lÕutenza mobile n. 347 3205327 fosse in uso al COGNOME al momento del fatto, attraverso un ragionamento puramente indiziario.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta la violazione degli artt. 605, 604, 533, 185, 179, 178 lett. a e 33 cod. proc. pen. e 12 D.Lgs. n. 116/2017, giacchŽ il Collegio di primo grado era illegittimamente composto anche dal giudice onorario NOME COGNOME, non potendo applicarsi la disposizione derogatoria dellÕart. 30 del D.Lgs. n. 116/2017, come precisato dalla giurisprudenza di legittimitˆ (Sez. 2, n. 8796/2024): la composizione del Collegio giudicante con un giudice onorario, continuativamente, dal 13/08/2017 fino alla deliberazione della pronuncia di primo grado, aveva pertanto causato la nullitˆ della stessa e, conseguentemente, della sentenza di appello.
4. Ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Con univo motivo di ricorso vengono contestati violazione della legge penale vizio esiziale della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilitˆ (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilitˆ delle fonti di prova. La Corte di appello di Catania
avrebbe utilizzato, ai fini della decisione, i due verbali di individuazione fotografica degli autori del fatto del 09/08/2011 e del 11/09/2011, in spregio della normativa sulla acquisizione degli atti compiuti fuori dal contraddittorio dibattimentale. La Corte di merito avrebbe inoltre ritenuto inattendibile la giustificazione fornita dallÕimputato circa lÕutilizzazione dellÕutenza usata per comunicazioni durante la rapina da parte di una terza persona.
4.2. In data 7 novembre 2025, la difesa del COGNOME depositava, a mezzo p.e.c., motivi nuovi, con allegati documenti, con i quali insisteva nella denuncia di illegittimitˆ della decisione processuale con la quale era stato ritenuto inutilizzabile il verbale delle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME (legata al COGNOME da vincolo affettivo allÕepoca dei fatti) nel corso delle indagini preliminari, allÕesito della rinuncia al teste indicato in lista. Ulteriore illegittimitˆ dedotta, per inosservanza della norma processuale, afferiva alla ritenuta utilizzabilitˆ delle dichiarazioni rese dallÕimputato nel corso dellÕinterrogatorio di garanzia, non essendosi proceduto allÕesame dellÕimputato per assenza dello stesso allÕudienza dedicata allÕincombente istruttorio. Veniva infine confermata la censura processuale afferente alla disposta acquisizione dei verbali di individuazione fotografica svolta nel corso delle indagini preliminari ad opera della persona offesa successivamente deceduta, che non aveva presenziato allÕatto di ricognizione di persona svoltosi nel corso delle indagini preliminari nelle forme dellÕincidente probatorio.
Tutti i motivi di ricorso sono infondati; quelli svolti nellÕinteresse di NOME COGNOME lo sono in forma manifesta. Consegue lÕinammissibilitˆ del ricorso di NOME ed il rigetto di quello di NOME COGNOME.
1.1. Preliminarmente, si deve rilevare che ci si trova al cospetto di un caso di c.d. “doppia conforme”, costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimitˆ è essenzialmente quello che – a presidio del devolutum – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324-01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129-01; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME‘COGNOME, Rv. 257967-01); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018); al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la novellata morfologia dell’art. 606, comma 1, lett.
cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme del medesimo compendio probatorio nei giudizi di merito.
1.2. Nella presente fattispecie, l’esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicchŽ l’indagine di legittimitˆ deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell’assenza di manifesto travisamento delle prove. Deve altres’ ribadirsi che nei casi di c.d. doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), che, in tali termini, deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimitˆ, nei limiti della loro rilevanza.
Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimitˆ, che pu˜ riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. E, sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive.
Tanto premesso relativamente ad entrambi i ricorsi, occorre opportunamente ribadire, con riferimento al quarto motivo di ricorso proposto nellÕinteresse del COGNOME, che il divieto -non derogabile- di destinazione del giudice onorario a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall’art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla “capacitˆ” del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullitˆ assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: si tratta di una nullitˆ insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112-01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279942-01).
2.1. Invero, il mutato quadro normativo con l’introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria nelle parti nelle quali ha modificato l’assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l’assegnazione di questi nei giudizi penali e civili, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l’integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente, non viola l’art. 43bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che si riferisce all’esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, nŽ è causa di nullitˆ processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione di procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, n. 47999 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268465) e che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento
penale diverso da quelli indicati dall’art. 43bis , comma 3, lett. b) del R.D. n. 12/1941, ossia in relazione ai reati non previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullitˆ, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell’assegnazione del lavoro tra giudici ordinari e giudici onorari (Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, dep. 2006, Innacco, Rv. 233911-01), indirizzo interpretativo che si fondava sulla disposizione dell’art. 43bis , ora espressamente abrogata dall’art. 33 del d.lgs. 116/2017 (Sez. 2, n. 9913 del 02/02/2024, COGNOME, non mass.).
2.2. Nella fattispecie, tuttavia, non è dato ravvisare la dedotta nullitˆ, poichŽ al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 13/08/2017, era stata giˆ esercitata l’azione penale (con il conseguente rinvio a giudizio disposto con decreto del Giudice dellÕudienza preliminare in data 05/05/2014 e la prima udienza dibattimentale tenuta in data 07/11/2016).
Pertanto, trova applicazione la disciplina transitoria di cui all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017 che esclude che per i procedimenti in corso si applichino i divieti introdotti dalla riforma: “Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l’azione penale”.
2.3. L’atto di esercizio dell’azione penale è infatti identificabile esclusivamente nella “richiesta di rinvio a giudizio” o, per i reati meno gravi, nel decreto di citazione diretta a giudizio o nella richiesta di decretro penale di condanna: atti con i quali il Pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontˆ di perseguire in giudizio la persona iscritta nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontˆ punitiva sono espressione delle sue facoltˆ processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 46874 del 09/05/2023, COGNOME, non mass.; da ultimo, Sez. 2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654-01).
2.4. Questo Collegio è consapevole che in un precedente arresto, che si esprime in termini dissonanti rispetto allÕorientamento indiscusso formatosi, si è precisato che Ònon trova applicazione nel caso in esame la disposizione derogatoria di cui all’art. 30 dello stesso d.lgs. 116 del 2017 posto che dalla ricostruzione dell’andamento del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento veniva ripetutamente rinnovato per mutamento del collegio anche nel 2020 e, quindi, in data ben successiva l’entrata in vigore della normaÓ (Sez. 2, n. 8796 del 14/02/2024, Veneziano, non mass.; seguita da Sez. 2, n. 27371 del 08/05/2024, Roggia, non mass., in fattispecie di dubbia sovrapponibilitˆ,
essendosi la motivazione limitata ad affermare che Ònon trova applicazione nel presente giudizio la disposizione derogatoria di cui all’art. 30, commi 1 e 5, del citato d.lgs. n. 116 del 2017, dal momento che la destinazione del giudice onorario di tribunale a comporre il collegio penale è successiva all’entrata in vigore della norma, nella sua originaria formulazioneÓ), ancorando cos’ la non operativitˆ della deroga al divieto suddetto al momento dellÕapertura del dibattimento, ma tale affermazione è apertamente contraria alla lettera della legge e, comunque, da questÕultima non consentita in via interpretativa.
2.5. Il legislatore processuale ha infatti scelto di consentire lÕutilizzo dei giudici onorari in tutti quei procedimenti per i quali è stata esercitata lÕazione penale, che, come noto, pu˜ essere esercitata tramite la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di emissione del decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta (si vedano gli artt. 60 e 416 cod. proc. pen.); non si pu˜, pertanto, spostare in avanti il momento in cui non opererebbe la deroga al divieto fino ad una diversa fase processuale quale è lÕapertura del dibattimento, vista la chiara indicazione contenuta nel citato art. 30, frutto di una precisa scelta legislativa, che non consente eccezioni o applicazioni estensive che finirebbero per tradire irreparabilmente la chiara voluntas legis .
2.6. Sulla base di queste considerazioni, questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di legittimitˆ costituzionale dell’art. 30 d.lgs n. 116 del 2017, non potendosi dubitare della legittimitˆ costituzionale della predetta disciplina transitoria, la quale, assegnando rilevanza decisiva all’atto di esercizio dell’azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale (Sez. 2, n. 30554/24, COGNOME, cit.).
Quanto ai primi tre motivi di ricorso proposti nellÕinteresse del COGNOME (reiterati nei motivi aggiunti) e allÕunico motivo proposto nellÕinteresse di COGNOME si è giˆ ricordato in premessa quale sia la natura del sindacato di legittimitˆ sulla valutazione della prova operata nel merito in caso di conformitˆ verticale della decisione sulla responsabilitˆ.
Al riguardo, si è più volte ribadito che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimitˆ, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacitˆ dimostrativa, con la conseguenza che devono ritenersi inammissibili le censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
In tal senso, non va dimenticato che “… sono precluse al giudice di legittimitˆ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitˆ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito” (cfr., Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01).
3.1. Nella fattispecie, fuori dalla paradigmatica legittimitˆ della utilizzabilitˆ ai fini del decidere, ai sensi di quanto dispone lÕart. 512 cod. proc. pen., di atti di indagine acquisiti in ragione del sopravvenuto e non prevedibile nel quando decesso della persona offesa (da ultimo v. Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348-01), i motivi di ricorso si traducono in una critica, seppure argomentata, alla attendibilitˆ della ricognizione fotografica svolta a distanza di pochissimi giorni dal fatto dalla persona offesa, con motivi che chiedono a questa Corte una inammissibile nuova valutazione delle prove, non confrontandosi con le motivazioni della Corte di appello (si veda la risposta ai motivi contenuta nel corpo motivazionale della sentenza impugnata).
3.2. Del pari è a dirsi quanto a legittima valutazione delle dichiarazioni rese contra se dallÕimputato nel corso dellÕinterrogatorio di garanzia ed acquisite, ai sensi di quanto dispone lÕart. 513 cod. proc. pen., allÕesito della verifica della assenza dello stesso imputato allÕudienza fissata per il suo esame (Sez. 1, n. 31624 del 23/05/2014, COGNOME, Rv. 261465-01: Ò La volontaria assenza dell’imputato all’udienza dibattimentale fissata per l’assunzione del suo esame legittima il giudice a dare lettura delle dichiarazioni giˆ rese nelle indagini preliminari, in applicazione dell’art. 513, primo comma, cod. proc. pen., nŽ la mancata rinnovazione di tale atto durante la prosecuzione dell’istruttoria è suscettibile di determinare alcuna nullitˆ ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. o, comunque, una concreta menomazione del diritto di difesa, atteso che egli pu˜ avvalersi della facoltˆ di rendere dichiarazioni spontanee e di domandare per ultimo la parola in sede di discussione Ó).
3.3. Mentre la censurata omessa utilizzazione e valutazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla teste (apparentemente) a discarico, al cui esame la difesa aveva rinunziato, non avendo la difesa dimostrato il superamento della prova di resistenza ad opera di tale ultimo narrato. Invero, la Corte ha anche argomentato circa la irrilevanza delle dichiarazioni di una persona che, in palese contrasto con quanto affermato dallo stesso imputato, dichiarava di aver avuto il possesso della utenza cellulare al
momento del fatto, atteso che lÕuso dellÕapparecchio poteva ritenersi facilmente accessibile anche allÕimputato legato alla teste da forte legame affettivo.
3.4. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilitˆ di valutare l’attendibilitˆ estrinseca delle dichiarazioni dellÕoffeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime comunque in termini di “opportunitˆ” e non di “necessitˆ”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalitˆ di controllo della attendibilitˆ nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimitˆ l’affermazione secondo cui la valutazione della attendibilitˆ della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non pu˜ essere rivalutata in sede di legittimitˆ, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr., ex multis , Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, COGNOME, Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01). Contraddizioni che non si rinvengono affatto nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione sullÕattendibilitˆ della identificazione fotografica operata dalla persona offesa nei giorni immediatamente seguenti lÕoccorso predatorio, evidenziando i riscontri dichiarativi e documentali alle dette dichiarazioni.
Il ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, mentre va rigettato il ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME.
Ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchŽ in caso di dichiarazione di inammissibilitˆ al pagamento di una sanzione, che, in ragione delle cause della dichiarata inammissibilitˆ, pu˜ essere equitativamente determinata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 27 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME