Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33845 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nata a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/12/2023 del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 dicembre 2023, il Tribunale di Torino in composizione monocratica ha respinto l’istanza con la quale NOME COGNOME ha chiesto di revocare la sentenza n. 790/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 02/03/2022, irrevocabile il 17/06/2022, e in subordine concedere la restituzione nel termine per la proposizione dell’appello ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha evidenziato che la COGNOME aveva nominato 1’08/11/2016 un proprio difensore di fiducia, eleggendo domicilio presso il suo studio, e la citazione a giudizio era stata regolarmente al predetto difensore quale domiciliatario; l’imputata era stata presente all’udienza del 26/02/2020 e alle successive. Sicchè non vi erano i presupposti per la revoca della sentenza
emessa nel procedimento nel quale era stata comunque presente e patrocinata dal difensore di fiducia e per la restituzione in termine al fine di proporre appello.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, denunciando vizio di cui all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con la violazione dell’art. 629 bis cod. proc. pen. e dell’art. 175 cod. proc. pen.
La competenza a decidere sulla domanda di revoca della sentenza ex art. 629 bis cod. proc. pen. è riservata alla Corte di appello. Sicchè l’ordinanza è illegittima perché il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di Appello di Torino in ossequio al disposto di cui all’art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perché manifestamente infondato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per le ragioni meglio di seguito esposte.
Unica doglianza alla quale è affidato il ricorso attiene all’eccezione in rito della competenza a decidere del Tribunale di Torino che si è pronunciato sulla richiesta della COGNOME e dell’illegittima decisione sulla medesima da parte dell’autorità incompetente adita, che avrebbe omesso di disporre la trasmissione dell’istanza al giudice competente.
Sul punto occorre ricordare che, sebbene la competenza a decidere sulla domanda di revoca della sentenza sia effettivamente riservata alla Corte di appello, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «in tema di rescissione del giudicato, spetta al giudice al quale il ricorso è presentato la competenza a dichiararne l’inammissibilità, nel caso in cui essa derivi dall’erronea individuazione della sua competenza a provvedere, non operando la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.» (così da ultimo sez. 3, n. 4746 del 26/09/2023, dep. 2024, Rv. 285779 – 01).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve escludersi l’applicabilità alla ipotesi di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen. di quanto previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (che impone al giudice investito di un’impugnazione per la quale egli è incompetente di rimetterla al giudice competente). Tale norma è infatti «espressiva non di una regola di applicazione
generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell’atto» (Sez. 5, n. 23075 del 10/06/2021, Rv. 281216-01).
Ne consegue che, ove il ricorso ex art. 629 bis cod. proc. pen. sia presentato di fronte ad un giudice incompetente, questi non solo non deve procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma deve dichiararne la inammissibilità della istanza, pena altrimenti una situazione di stallo processuale.
Sicchè, dunque, ove un vizio si volesse rinvenire nel provvedimento impugnato, dovrebbe affermarsi che il Tribunale di Torino ha errato a non dichiarare inammissibile l’istanza.
Ma ad una tale censura difetta l’interesse della ricorrente, la quale peraltro non si confronta nemmeno con la motivazione del provvedimento che evidenzia come la stessa avesse presenziato all’udienza del 26/02/2020 e alle successive nel procedimento definito con la sentenza della quale ora chiede la revoca e come tale circostanza documentalmente evidente non sia stata contestata dalla difesa. Circostanza questa a fronte della quale anche la richiesta della trasmissione dell’istanza ad altra autorità per un ulteriore corso si rivela pretestuosa.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del%corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna llaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 maggio 2024
Il Co” sigliere estensore
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Il Presidente