Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24329 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24329 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
in cui sono costituiti parte civile anche COGNOME NOME, nata a Taormina il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, NOME a Taormina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott.sa NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIOto NOME AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno chiesto dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione e dell’AVV_NOTAIOto
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COGNOME, difensore di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e di NOME che ha insistito per l’accoglimento dell’istanza.
OSSERVA
Con istanza di correzione di errore materiale l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e di COGNOME NOME ha chiesto la correzione della sentenza n. 8898 adottata da questa Sezione il 28/1/2025 che, in accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di AVV_NOTAIO e in parziale accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ha annullato, anche in relazione alle statuizioni civili la sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO, Prima Sezione penale, n. 404/2024, emessa in data 11/3/2024, disponendo un nuovo giudizio dinanzi ad “altra Sezione della Corte di appello di AVV_NOTAIO“, nella parte in cui individua il giudice di rinvio.
Si rappresenta che:
la sentenza fa seguito alla sentenza n. 32661 adottata da questa Corte il 4/5/2023 che, in accoglimento dei ricorsi presentati dal AVV_NOTAIO e dalle parti civili, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di AVV_NOTAIO, Seconda Sezione penale, n. 675/2022, adottata in data 20/4/2022;
a seguito di tale annullamento, si è pronunciata la Prima Sezione penale della Corte di appello di AVV_NOTAIO, con la sentenza che è stata da ultimo annullata con la pronuncia di cui si chiede la correzione;
con il nuovo rinvio alla Corte di appello di AVV_NOTAIO, presso la quale sono istituite due sole Sezioni penali, il processo in questione tornerebbe alla Seconda Sezione penale, che si era già pronunciata sulle questioni oggetto del giudizio di rinvio adottando la prima delle due sentenze annullate;
ricorre, pertanto, una delle ipotesi regolate dall’art. 623, lett. c), cod. pr pen., secondo cui “se è annullata una sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini”;
in forza della richiamata disposizione, il giudice del rinvio doveva essere individuato nella Corte di appello di Reggio Calabria (quella cioè più vicina ai sensi dell’art. 175 disp att.) e che solo per un errore materiale, consistente nel non avere considerato il precedente annullamento, il rinvio è stato disposto di fronte a una Sezione della Corte di appello di AVV_NOTAIO.
Il risultato interpretativo fondante l’istanza è stato contestato dall AVV_NOTAIO generale e dal difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME che, nelle
conclusioni inoltrate, richiamando precedenti di legittimità, hanno sostenuto che il giudice di rinvio è stato correttamente individuato nella Seconda Sezione della Corte d’appello di AVV_NOTAIO, non rilevando che la medesima Sezione avesse adottato una prima decisione il cui annullamento aveva determiNOME la sentenza annullata dalla decisione di legittimità di cui si chiede la correzione.
Questa Corte, affrontando la questione in esame, ha ripetutamente affermato che “in tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudice “ad quem”, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo (Sez. 3, n. 41607 del 19/9/2023, COGNOME; Sez. 6, n. 19843 del 4/4/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 272615; Sez. 1, n. 13518 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 246824 – 01; Sez. 6, n. 4902 del 18/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229994 – 01; Sez. 3, n. 1142 del 30/03/1999, COGNOME, Rv. 214748). Tale principio è stato anche enunciato con riferimento a una fattispecie identica a quella oggi in esame, nella quale la Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di appello articolata in due sezioni, aveva rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall’imputato i quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di appello più vicina e non, invece, all’altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità (così Sez. 1, n.12995 del 29/01/2014, Calabrò, Rv. 259028).
Va, infine, aggiunto che l’imparzialità del giudice di rinvio è tutelata dall norme che prevedono l’incompatibilità nonché l’astensione e la ricusazione, per cui risultano infondati i timori degli istanti sulla possibilità che il nuovo giudizio influenzato dalle valutazioni fondanti le statuizioni annullate.
L’istanza è, quindi, inammissibile. L’esito del giudizio impone la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, considerate le ragioni dell’inammissibilità della richiesta di correzione, in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 6, ord. n 17866 del 18/3/2025, Moretti; Sez. 1, ord. n. 14176 del 7/1/2025, Merz; Sez. 3, n. 35331 del 10/6/2024, COGNOME; Sez. 2, ord. n. 6692 del 22/12/2022, dep. 2023, COGNOME)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 7/5/2025.