Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24329 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24329 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME COGNOME nato a COGNOME il 07/07/1958 dalla parte civile DI NOME COGNOME nato a TAORMINA il 29/04/1987 dalla parte civile DI NOME COGNOME nato a TAORMINA il 13/03/1980 dalla parte civile DI NOME COGNOME nato a TAORMINA il 07/01/1992 nel procedimento a carico di:
NOME nato a GIARDINI NAXOS il 14/05/1940 COGNOME NOME nato a TAORMINA il 19/07/1966 COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato a MESSINA il 07/06/1965 NINO RAGIONE_SOCIALE
in cui sono costituiti parte civile anche DI NOME nata a Taormina il 22/12/1975; DI NOMECOGNOME nato a Taormina il 12/11/1978;
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott.sa NOME COGNOME e dell’avv.to NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME che hanno chiesto dichiararsi il non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione e dell’avv.to
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COGNOME, difensore di NOME COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME Vittoria e di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dell’istanza.
OSSERVA
Con istanza di correzione di errore materiale l’avv.to COGNOME difensore di NOME COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME COGNOME e di NOME COGNOME ha chiesto la correzione della sentenza n. 8898 adottata da questa Sezione il 28/1/2025 che, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Messina e in parziale accoglimento del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME ha annullato, anche in relazione alle statuizioni civili la sentenza della Corte di appello di Messina, Prima Sezione penale, n. 404/2024, emessa in data 11/3/2024, disponendo un nuovo giudizio dinanzi ad “altra Sezione della Corte di appello di Messina”, nella parte in cui individua il giudice di rinvio.
Si rappresenta che:
la sentenza fa seguito alla sentenza n. 32661 adottata da questa Corte il 4/5/2023 che, in accoglimento dei ricorsi presentati dal Procuratore Generale di Messina e dalle parti civili, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Messina, Seconda Sezione penale, n. 675/2022, adottata in data 20/4/2022;
a seguito di tale annullamento, si è pronunciata la Prima Sezione penale della Corte di appello di Messina, con la sentenza che è stata da ultimo annullata con la pronuncia di cui si chiede la correzione;
con il nuovo rinvio alla Corte di appello di Messina, presso la quale sono istituite due sole Sezioni penali, il processo in questione tornerebbe alla Seconda Sezione penale, che si era già pronunciata sulle questioni oggetto del giudizio di rinvio adottando la prima delle due sentenze annullate;
ricorre, pertanto, una delle ipotesi regolate dall’art. 623, lett. c), cod. pr pen., secondo cui “se è annullata una sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio è rinviato rispettivamente ad un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini”;
in forza della richiamata disposizione, il giudice del rinvio doveva essere individuato nella Corte di appello di Reggio Calabria (quella cioè più vicina ai sensi dell’art. 175 disp att.) e che solo per un errore materiale, consistente nel non avere considerato il precedente annullamento, il rinvio è stato disposto di fronte a una Sezione della Corte di appello di Messina.
Il risultato interpretativo fondante l’istanza è stato contestato dall Procuratore generale e dal difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME che, nelle
conclusioni inoltrate, richiamando precedenti di legittimità, hanno sostenuto che il giudice di rinvio è stato correttamente individuato nella Seconda Sezione della Corte d’appello di Messina, non rilevando che la medesima Sezione avesse adottato una prima decisione il cui annullamento aveva determinato la sentenza annullata dalla decisione di legittimità di cui si chiede la correzione.
Questa Corte, affrontando la questione in esame, ha ripetutamente affermato che “in tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudice “ad quem”, prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo (Sez. 3, n. 41607 del 19/9/2023, COGNOME; Sez. 6, n. 19843 del 4/4/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615; Sez. 1, n. 13518 del 21/01/2010, COGNOME, Rv. 246824 – 01; Sez. 6, n. 4902 del 18/11/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 229994 – 01; Sez. 3, n. 1142 del 30/03/1999, COGNOME, Rv. 214748). Tale principio è stato anche enunciato con riferimento a una fattispecie identica a quella oggi in esame, nella quale la Corte, dopo aver annullato con rinvio una sentenza pronunciata da una Corte di appello articolata in due sezioni, aveva rigettato la richiesta di correzione di errore materiale presentata dall’imputato i quale sosteneva che il giudizio dovesse essere rimesso alla Corte di appello più vicina e non, invece, all’altra sezione della medesima Corte territoriale che aveva già pronunciato, nel medesimo processo, sentenza oggetto di precedente annullamento da parte del giudice di legittimità (così Sez. 1, n.12995 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259028).
Va, infine, aggiunto che l’imparzialità del giudice di rinvio è tutelata dall norme che prevedono l’incompatibilità nonché l’astensione e la ricusazione, per cui risultano infondati i timori degli istanti sulla possibilità che il nuovo giudizio influenzato dalle valutazioni fondanti le statuizioni annullate.
L’istanza è, quindi, inammissibile. L’esito del giudizio impone la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, considerate le ragioni dell’inammissibilità della richiesta di correzione, in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 6, ord. n 17866 del 18/3/2025, COGNOME; Sez. 1, ord. n. 14176 del 7/1/2025, Merz; Sez. 3, n. 35331 del 10/6/2024, COGNOME; Sez. 2, ord. n. 6692 del 22/12/2022, dep. 2023, COGNOME)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 7/5/2025.