Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22811 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME.
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avverso la sentenza emessa il 4 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME. COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 572 e 612, comma secondo, cod. pen. emessa il 10 ottobre 1996 dal Pretore di Palermo.
Risulta dalla sentenza impugnata che la sentenza di primo grado era stata dichiarata irrevocabile in data 31 dicembre 1996; successivamente il Tribunale di Palermo, su istanza del difensore dell’imputato, dichiarava la non esecutività della suddetta sentenza e disponeva la rinnovazione della notificazione ai fini dell’impugnazione sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato regolarmente all’imputato. La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, ritenendolo intempestivo in quanto: 1) la sentenza era stata depositata tempestivamente entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia cosicché non spettava alcun avviso di deposito all’imputato ai sensi dell’articolo 548 cod. proc. pen. atteso che, peraltro, con riferimento al terzo comma di tale norma, lo stesso non era contumace; 2) nel giudizio di primo grado non vi era stata alcuna irregolarità della citazione a giudizio dell’imputato in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a mani proprie il 6 ottobre 1994 e l’imputato era stato presente nel corso dell’intero giudizio, anche all’udienza del 10 ottobre 1996. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata correttamente dichiarata irrevocabile e, pertanto, non più soggetta ad impugnazione.
1.1 Con un unico motivo di ricorso deduce i vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché di violazione degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello ha adottato una decisione in contrasto con l’ordinanza definitiva del Tribunale di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il COGNOME principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231808) e qui ribadito, quando il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, la relativa questione deve considerarsi definitivamente risolta, restandone preclusa la rivalutazione da parte del giudice dell’impugnazione successivamente proposta dall’interessato avverso la sentenza contumaciale.
Con tale pronuncia il Supremo Consesso ha aderito all’indirizzo ermeneutico affermato da Sez. 6, n. 30758 del 11/07/2002, Fiorentino, Rv. 222355 secondo cui in tema di questioni relative al titolo esecutivo, se il giudice dell’esecuzione abbia ordinato la rinnovazione della notifica – ritenuta invalida – del provvedimento da
eseguirsi prima che sia proposto gravame, il giudice dell’impugnazione deve valutare la tempestività di quest’ultimo a partire dalla nuova notificazione, restando preclusa una diversa valutazione della ritualità della prima notifica e quindi la possibilità di fa decorrere da quella il termine per l’impugnazione.
Successivamente il principio è stato ripreso anche in relazione alla decisione sulla restituzione nel termine. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, affermato, da ultimo, nel 2014 da Sez. 3, n. 6826 del 17/12/2014, dep. 2015, Thian, Rv. 262526, il giudice dell’impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell’esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l’impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva.
2.1 Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha illegittimamente rivalutato i merito della decisione adottata dal Tribunale, benché questa fosse ormai definitiva, di fatto, revocandola. A prescindere dalla condivisibilità o meno di tale decisione, la Corte avrebbe, invece, dovuto valutare la tempestività dell’impugnazione con riferimento alla nuova notificazione della sentenza di primo grado.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di appello.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il AVV_NOTAIO estensore