Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37401 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante avverso l’ordinanza del 28/04/2025 del la Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2025 e depositata il 29 aprile 2025, la Corte d’appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione proposta da ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , avverso l’ordinanza del 12 marzo 2024 della Corte d’appello di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto dalla medesima società per difetto di giurisdizione.
Con l’incidente di esecuzione , ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , ossia ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella nuova denominazione, aveva chiesto dichiararsi l’inefficacia nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE‘ della confisca di un immobile sito in Terzigno, deducendo che la precisata società era terzo titolare di credito ipotecario sul bene. La Corte di appello di Napoli, nell’ordinanza di rigetto dell’opposizione ha negato la giurisdizione del giudice penale, affermando quella del giudice civile, muovendo dall’ osservazione che il bene oggetto dell’istanza è stato definitivamente confiscato e trasferito all’Agenzia del Demanio in quanto incluso nell’elenco di cui all’art. 65 d.lgs. n. 300 d el 1999, come interpretato dall’art. 3, comma 18, legge 7 agosto 2012, n. 135.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, articolando un unico motivo, preceduto da una breve premessa sull’evoluzione del procedimento .
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in riferimento all’art. 676 cod. proc. pen. e, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, lett. a) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla titolarità della giurisdizione in materia di confisca in capo al giudice penale e alla conseguente nullità della dichiarazione del difetto di giurisdizione per violazione delle norme in materia di capacità del giudice.
Si premette che: a) l’incidente di esecuzione è stato presentato da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, in data 24 marzo 2023, nell’ambito del procedimento penale n. 6574/10 R.G.N.R. e n. 1660/2012 RG GIP, definito con sentenza del 19 luglio 2013 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata; b) nell’istanza si è chiesto il riconoscimento dell’assenza di strumentalità del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE rispetto alle condotte illecite accertate a carico di NOME COGNOME, quale imputato nel precisato procedimento, o comunque il riconoscimento della buona fede del creditore, sul presupposto della inefficacia della confisca rispetto al credito ipotecario ; c) la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione per difetto di giurisdizione in data 12 marzo 2024, e, poi, in data 29 aprile 2025, ha rigettato la successiva opposizione con l’ordinanza impugnata in questa sede.
Si deduce che , con l’ordinanza impugnata, la Corte d’appello di Napoli è incorsa in un errore di diritto sostanziale e processuale, perché ha violato la norma di cui all’art. 676 cod. proc. pen., che esplicitamente attribuisce al giudice penale, nella veste di giudice dell’esecuzione, la giurisdizione in materia di confisca. Si rappresenta che, contrariamente a quanto statuito nell’ordinanza impugnata, non ricorre il difetto di giurisdizione del giudice penale, sulla scorta delle seguenti ragioni: a) le disposizioni di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, e di cui a ll’art. 3, comma 18, legge n. 135 del 2012, richiamate dal giudice a fondamento della statuizione, nulla dispongono rispetto all’identificazione del giudice competente a
decidere su questioni inerenti al titolo di acquisizione degli immobili al patrimonio dello Stato, ma si riferiscono esclusivamente alla gestione degli stessi; b) le pronunce giurisprudenziali richiamate dalla Corte non sono pertinenti perché riguardano situazioni di conflitto tra situazioni giuridiche soggettive di diritto privato, ma non hanno ad oggetto questioni concernenti la fonte costitutiva del diritto di proprietà dello Stato; c) i provvedimenti della Corte d’appello di Napoli sono successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 129 del 2011, che ha attribuito al giudice delle misure di prevenz ione la cognizione rispetto all’accertamento dei diritti dei terzi sui beni sottoposti a misura reale; d) il Giudice dell’esecuzione civile del Tribunale di Nola, a fronte dell’intervenuta confisca , h a dichiarato l’estinzione della proceduta di esecuzione immobiliare allora pendente, con ciò riconoscendo di non poter decidere in merito al rapporto tra confisca disposta dal giudice penale e soddisfazione del credito del privato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
La questione da esaminare è se spetti al giudice dell’esecuzione penale o, invece, al giudice civile di decidere sulla richiesta di dichiarare l ‘inefficacia della confisca di un bene, disposta con sentenza irrevocabile dal giudice penale di cognizione, nei confronti del terzo titolare di credito assistito da ipoteca iscritta sul medesimo bene in data anteriore al provvedimento di ablazione.
2.1. Ai fini della risoluzione della questione, è utile un esame della disciplina del codice di procedura penale in tema dei poteri e delle competenze del giudice dell’esecuzione penale , in particolare con riguardo alla confisca.
Una disposizione che fa espresso riferimento alle competenze del giudice dell’esecuzione penale in materia di confisca è costituita dall’art. 676 cod. proc. pen. Questa previsione stabilisce, al comma 1, che «l giudice dell’esecuzione è competente a dec idere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate », e, al comma 2, che, «ualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’art. 263 comma 3» .
Tuttavia, e più in AVV_NOTAIO, occorre considerare che, secondo la regola cardine in materia, fissata dall’art. 665, comma 1, cod. proc. pen. «competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato», salvo diversa disposizione di legge.
2.2. Da queste disposizioni, appare persuasivo ritenere innanzitutto, e in linea AVV_NOTAIO, che la ‘competenza’ a deliberare sull’individuazione del contenuto di un
provvedimento irrevocabile emesso dal giudice penale di cognizione, e dei suoi limiti applicativi, è riservata dalla legge proprio a l giudice dell’esecuzione penale.
Invero, «conoscere dell’esecuzione di un provvedimento» è attività che è espressamente riservata dalla legge al giudice dell’esecuzione penale, e che, sotto il profilo dell’accezione comune delle parole impiegate per definirla, presuppone, implica e comprende necessariamente l’individuazione sia dell’esatto contenuto del medesimo provvedimento, sia dei suoi effetti.
In applicazione di questo principio AVV_NOTAIO, sembra ragionevole ritenere che anche l’esame della questione se un’ipoteca, ossia un diritto reale su un bene, venga o meno caducata da un successivo provvedimento di confisca, il quale determina un acquisto a titolo originario del bene, rientri nell’ambito dell’attività consistente nel «conoscere dell’esecuzione di un provvedimento».
In effetti , valutare se l’ipoteca sopravviva o meno al provvedimento di confisca significa proprio «conoscere dell’esecuzione» di quest’ultimo , in quanto significa individuare il contenuto e i limiti del medesimo, nonché gli effetti allo stesso riferibili.
Né questa conclusione appare ostacolata dalle disposizioni di cui all’art. 676 cod. proc. pen.
Invero, la previsione di cui al comma 1 dell’art. 676 cit. non limita, bensì estende le competenze del giudice dell’esecuzione penale oltre il «conoscere dell’esecuzione di un provvedimento» , in quanto consente al medesimo di disporre la confisca anche quando la pronuncia emessa in sede di cognizione nulla abbia stabilito in proposito.
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 676 cod. proc. pen., poi, da un lato, sotto il profilo testuale, si riferisce specificamente alle ipotesi in cui «sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate», e, quindi, non evoca direttamente il tema del riconoscimento dei diritti reali su tali beni. D all’altro , sotto il profilo sistematico , richiama l’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., ossia una disposizione la quale riserva al giudice civile la controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, ma allo specifico fine di eseguire il dissequestro deciso dal giudice penale, come si evince dal testo complessivo dell’art. 263 cod. proc. pen. ; richiama, cioè una disciplina che ha la funzione di attribuire al giudice civile la decisione non sulla legittimità e sui limiti dei vincoli reali imposti dal giudice penale, ma su chi abbia diritto alla restituzione del bene una volta che il giudice penale abbia eliminato o caducato il provvedimento coercitivo incidente sul medesimo.
2.3. Alle medesime conclusioni risulta essere pervenuta la precedente elaborazione della giurisprudenza.
Invero, è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui, in materia di confisca penale, i terzi rimasti estranei al procedimento nel cui ambito è stato
disposto il sequestro, possono proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versino in buona fede e che abbiano trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro (cfr.: Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, COGNOME, Rv. 257599 -01; Sez. 1, n. 301 del 01/12/2009, dep. 2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 246035 -01; Sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 238144 -01).
Peraltro, per completezza, può rilevarsi che analoga ‘regola’ è ritenuta operativa anche in materia di confisca di prevenzione (vds., per tutte, Sez. 1, n. 12/03/2025, Tofone, Rv. 288279 -01).
Né in contrasto con questo orientamento si pongono le decisioni citate nel provvedimento impugnato (il riferimento è a Sez. 1, n. 15444 del 25/03/2010, società RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247240 -01, e a Sez. 1, n. 20793 del 28/04/2009, NOME, Rv. 244172 -01).
Queste decisioni (alle quali può aggiungersi anche Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279736 -01, che richiama ed analizza i precedenti citati nell’ordinanza impugnata), infatti, affermano la giurisdizione del giudice civile con riferimento alle controversie in tema di diritti soggettivi sorti in epoca posteriore al giudicato o comunque, aventi come presupposto, e non come limite, la esistenza del provvedimento ablatorio.
In considerazione del principio affermato, deve concludersi che l’ordinanza impugnata ha errato nel ritenere infondata l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione per difetto di giurisdizione del giudice penale.
Si è detto, infatti, che spetta alla giurisdizione del giudice penale, rientrando tra le competenze de l giudice dell’esecuzione penale, l’esame della questione concernente l’eventuale inefficacia o caducazione dell’ipoteca iscritta su un bene per effetto di un successivo provvedimento di confisca emesso nel giudizio penale di cognizione, in quanto si tratta di attività che consiste nel «conoscere dell’esecuzione di un provvedimento» adottato dal giudice penale.
E, nella specie, secondo quanto indicato ed allegato nel ricorso, e non contestato nell’ordinanza impugnata, l’ipoteca era stata iscritta anteriormente all’emissione del provvedimento di confisca del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 17 ottobre 2013 (precisamente, nell’originario ricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione penale, poi convertito in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si rappresenta che l’ipoteca era stata iscritta il 27 giugno 1997, a seguito di decreto ingiuntivo).
La fondatezza del ricorso impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame dell’istanza presentata dall’attuale ricorrente.
Il Giudice del rinvio esaminerà l’istanza sul presupposto che spetta alla cognizione del giudice dell’esecuzione penale l’esame della questione concernente l’eventuale inefficacia o caducazione dell’ipoteca iscritta su un bene per effetto di un successivo provvedimento di confisca emesso nel giudizio penale di cognizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 15/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME