Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 329 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME CASA NOME COGNOME
R.G.N. 28026/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
NOME nato in ALGERIA il 17/07/1972
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di Perugia letti gli atti e il ricorso; udito il relatore cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Proc. gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 14 giugno 2007, con attestazione di irrevocabilità dal 13 luglio 2010, per inammissibilità dell’atto di appello che Ł stato erroneamente recapitato a mezzo del servizio postale raccomandato alla sede del Tribunale di Perugia nella quale operava però la Sezione Lavoro e non la Sezione Penale competente.
1.1. In particolare, dopo avere dato atto che la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile con attestazione di decorrenza dal 13 luglio 2010, il giudice dell’esecuzione ha, altresì, specificato che la Corte d’appello di Perugia, con successiva ordinanza del 4 dicembre 2013, aveva accolto l’istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse del condannato per impugnare la sentenza di primo grado.
Il citato provvedimento veniva notificato all’interessato in data 18 aprile 2014, tanto che il difensore, in data 29 maggio 2014, proponeva appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia, inviando l’atto con raccomandata indirizzata e ricevuta dal Tribunale di Perugia, INDIRIZZO
Il giudice dell’esecuzione rilevava, tuttavia, che dal 2007 la Sezione penale del Tribunale di
Perugia aveva sede in INDIRIZZO e che, da informazioni assunte presso la Corte d’appello, non risultava iscritto il relativo procedimento di secondo grado concernente l’atto d’appello spedito dal difensore.
1.2. Tanto premesso, sulla base dell’errata indicazione dell’indirizzo della sede giudiziaria competente a ricevere l’atto di impugnazione per le sentenze penali, il giudice dell’esecuzione rilevava la mancanza della rituale impugnazione della decisione di primo grado che, quindi, era divenuta irrevocabile per decorso del termine di impugnazione.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, sviluppando tre motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali, in riferimento agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., perchØ Ł errata l’affermazione secondo la quale la sede di INDIRIZZO non sarebbe una sede del Tribunale di Perugia, solo perchØ ivi era allocata la cancelleria della Sezione Lavoro, mentre la cancelleria della Sezione penale si trovava in INDIRIZZO: ciò che rileva Ł soltanto che vi abbia sede l’ufficio giudiziario, essendo priva di rilievo la diversa localizzazione interna delle varie strutture operative.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo a quanto risulta dall’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente l’appello; sull’avviso, effettivamente, si trovano apposti il timbro di ricevuta del Tribunale di Perugia e la data di ricezione della impugnazione che era stata spedita a mezzo del servizio postale.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione delle norme processuali, in riferimento all’art. 591 cod. proc. pen., poichØ il giudice dell’esecuzione si Ł arrogato il potere di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione che invece compete al giudice dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato sotto il terzo assorbente profilo.
1.1. Va premesso che l’ordinanza impugnata ha esaminato la ritualità dell’impugnazione, tempestivamente presentata a seguito della restituzione nel termine per appellare, rilevando la violazione degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., nel testo vigente in data anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla errata spedizione a un plesso giudiziario diverso da quello ove si trovava la Sezione penale competente.
L’art. 648, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che la sentenza contro la quale Ł ammessa l’impugnazione Ł irrevocabile quando Ł inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile.
Il secondo aspetto contiene un riferimento al disposto dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Nel primo caso, invece, l’esecutività Ł unicamente collegata alla tardività dell’impugnazione.
2.1. Sulla base di questa distinzione la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 – COGNOME, Rv. 265107 – 01, in particolare pag. 10; Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681) ha attribuito al pubblico ministero l’obbligo di porre in esecuzione il titolo, anche in presenza di una impugnazione tardiva, e al giudice dell’esecuzione il solo sindacato, ex art. 670 cod. proc. pen., sull’esecutività del titolo che dipende dalla tardività dell’impugnazione, fermo restando che la relativa declaratoria spetta al giudice dell’impugnazione.
In tutti gli altri casi di inammissibilità dell’impugnazione, previsti dall’art. 591 cod. proc. pen., al giudice dell’esecuzione Ł precluso qualunque sindacato, anche incidentale, sulla stessa.
¨ indubitabile, alla luce del chiaro disposto normativo, che spetta al giudice dell’esecuzione di verificare l’esecutività del provvedimento di condanna, senza tuttavia poter esaminare l’impugnazione che sia stata eventualmente proposta.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, deve verificare che sussista il titolo esecutivo e che esso si sia, dunque, correttamente formato dal punto di vista formale, essendo rimesse al giudice dell’impugnazione le valutazioni che riguardano l’impugnazione che sia stata eventualmente proposta.
Orbene, in disparte la diversa questione della sospensione del titolo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, Ł fuori dubbio che il giudice dell’esecuzione, investito ex articolo 670 cod. proc. pen. dall’istanza del condannato che deduce la non esecutività della sentenza di condanna per avere proposto impugnazione, deve limitarsi a verificare unicamente che l’impugnazione sia stata proposta o che non sia stata dichiarata inammissibile dal giudice competente.
3.1. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione, invece di verificare i presupposti formali per la formazione del titolo esecutivo e, quindi, nella specie di prendere atto che l’impugnazione Ł stata non tardivamente proposta, si Ł avventurato nell’esame della ritualità dell’impugnazione, questione che compete piuttosto alla Corte d’appello.
Sotto tale ultimo incidentale profilo Ł il caso di ricordare che costituisce un consolidato e stabile orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale le distinzioni di attribuzioni all’interno dell’ufficio giudiziario sono prive di rilievo quanto alla attribuzione degli affari, sicchØ risulta irrilevante, nel caso di specie, che l’atto di appello sia materialmente pervenuto in una o in un’altra sede del Tribunale di Perugia, fermo restando che non Ł in discussione che l’atto sia stato correttamente indirizzato all’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il principio, espresso con riguardo ai rapporti tra sede distaccata e sede principale dell’ufficio giudiziario (Sez. 4, n. 24595 del 06/02/2014, Pasa, Rv. 262231 – 01; Sez. 1, n. 5209 del 11/01/2013, Liberato, Rv. 254510 – 01; Sez. 1, n. 22052 del 06/04/2011, Corona, Rv. 250230 – 01), Ł a maggior ragione applicabile quando si discuta di un plesso piuttosto che di un altro del medesimo ufficio all’interno dello stesso comune.
I diversi indirizzi (via e numero civico) dell’ufficio giudiziario, che non infrequentemente sono disseminati in vari edifici della medesima città, sono pertanto privi di rilievo quanto all’indicazione dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, sicchØ, qualora esso sia correttamente indicato come nessuno dubita sia avvenuto nel caso di specie , risulta soddisfatto il requisito previsto dall’art. 582 cod. proc. pen. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Premesso, dunque, che il giudice nella cancelleria del quale era pervenuto l’appello di COGNOME, contrariamente ai propri doveri, non ha trasmesso l’impugnazione al competente giudice cui spetta di esaminarla, il provvedimento Ł errato in diritto e va annullato per nuovo giudizio sull’esecutività della sentenza; il rinvio Ł necessario per verificare, indipendentemente dalle valutazioni che competono al giudice di secondo grado, se la sentenza sia divenuta eseguibile.
4.1. Il giudice di rinvio dovrà comunque provvedere a dare disposizioni alla cancelleria del Tribunale di Perugia perchØ, annotata la presentazione dell’appello avverso la sentenza pronunciata in data 14 giugno 2007 nei confronti di NOME COGNOME trasmetta il fascicolo al competente giudice dell’impugnazione.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a Tribunale di Perugia.
Così Ł deciso, 30/10/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME