Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOARA PISANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette GLYPH le conclusioni del PG, GLYPH NOME COGNOME, che ha GLYPH chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnato provvedimento, il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha disposto restituirsi alcune armi a NOME COGNOME, individuate tramite il richiamo ad una relazione balistica del RIS di Parma del 7 settembre 2017, e precisamente le armi di cui alle lett. a), b), g) ed h) di cui alla citata relazione, respingendo nel resto.
A ragione il G.E. osservava come, con sentenza irrevocabile emessa dal GUP di Cagliari nei confronti di COGNOME il 20/07/2018, fosse stata disposta la confisca delle armi e munizioni richiamate nel capo di imputazione, e ordinata la restituzione agli aventi diritto delle restanti armi legittimamente detenute; la statuizione veniva eseguita, ma residuavano ancora in sequestro otto armi, che COGNOME assumeva rientranti nel provvedimento di restituzione. Di esse, il G.E. riteneva che le armi indicate nella relazione balistica del 07/09/2017, alle lett. a), b) e g) ed h) potessero essere restituite all’avente diritto COGNOME (le prime tre in quanto divenute commercializzabili a seguito della legge 238 del 2021; la quarta perché arma antica); riteneva invece di non poter disporre la restituzione delle armi sub lett. c), d), e) ed f) in quanto esse avevano subito, ad opera del ricorrente, un processo di trasformazione «che è proprio il nucleo della condotta contestata all’imputato nel corso del procedimento penale rispetto al quale è stato condannato».
Avverso detto provvedimento, limitatamente alla mancata restituzione della armi sub lett. c), d), e) ed f), ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione proceduto su iniziativa, senza previa richiesta dei soggetti indicati nell’art. 666 comma 1 cod. proc. pen., all’apertura di un nuovo procedimento di esecuzione, due anni dopo la precedente ordinanza divenuta definitiva, e per avere chiesto al Pubblico Ministero un parere sulla restituzione di beni, già disposta da precedente sentenza e ordinanza, e non oggetto di nuova richiesta dell’interessato.
Osserva il ricorrente come, dopo che le armi legittimamente detenute dal COGNOME erano state oggetto di restituzione come da provvedimenti definitivi rappresentati dalla sentenza del GUP di Cagliari, e dal provvedimento del Riesame della medesima città che aveva annullato il sequestro conservativo disposto su dette armi, il G.E. avesse, di propria iniziativa, iscritto in data 28/03/2023 un nuovo procedimento di esecuzione in violazione dell’art. 666 comma 1 cod. proc. pen. Ne consegue che
l’impugnata ordinanza è affetta da nullità assoluta per mancanza di iniziativa di uno dei soggetti indicati nell’art. 666 comma 1 cod. proc. pen..
2.2. Con un secondo motivo lamenta, ex art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge, in particolare degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen.: il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per difetto di potere in capo al G.E.: essendo stata disposta la restituzione delle armi in sede di cognizione, con sentenza irrevocabile, il G.E. non aveva il potere di modificare detta statuizione.
2.2. Con il terzo, quarto e quinto motivo denuncia l’illogicità della motivazione dell’ordinanza, in ordine alla negata restituzione delle carabine: il G.E. ha fondato la sua decisione sulla base di una nota redatta dal Cap. COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, facendo riferimento alla relazione balistica del RIS di Parma (di cui il Cap. COGNOME non faceva parte) del settembre 2017, affermava che l’unica arma che potesse essere restituita era quella di cui alla lettera i). Non si è tuttavia considerato come la citata relazione balistica fosse nota ai Giudici della cognizione che, con pronuncia ormai irrevocabile, decisero per la restituzione delle armi legittimamente detenute dal COGNOME. In particolare, le carabine di cui alle lett. c), d), e) ed f) della relazione balistica dei RIS di Parma, sono armi comuni da sparo (come attestato dalla relazione stessa); esse sono state demilitarizzate (come consentito dall’art 13 bis legge 110 del 1975) e sono tutte legittimamente detenute dal COGNOME, che le ha acquistate solo dopo le operazioni di demilitarizzazione, e che non ha proceduto ad attuare alcun procedimento di trasformazione delle stesse.
Il sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
1.1. Occorre preliminarmente dare atto delle circostanze di fatto emergenti dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura delle eccezioni sollevate.
La sentenza del GUP di Cagliari del 20/7/2018, ormai definitiva, disponeva la restituzione al COGNOME delle armi «legittimamente detenute»: in esecuzione di tale ordine, all’avente diritto venivano restituite quasi tutte le armi, tranne otto.
COGNOME, con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Cagliari, proponeva incidente di esecuzione, con istanza del 12/04/2021, per ottenere la restituzione delle armi non confiscate, e non restituite nonostante l’ordine contenuto nel provvedimento irrevocabile: il G.E., con ordinanza 20/04/2021, disponeva la restituzione delle armi di cui all’istanza.
Nel frattempo, la Corte d’appello di Cagliari disponeva il sequestro conservativo sulle armi non confiscate; il COGNOME proponeva istanza di riesame, e il Tribunale del Riesame, il 24/05/2021, annullava l’ordinanza e disponeva la restituzione delle armi all’avente diritto.
COGNOME indirizzava quindi una missiva ai RAGIONE_SOCIALE competenti chiedendo che venisse eseguita la già disposta restituzione delle armi; i RAGIONE_SOCIALE inviavano la richiesta al GIP di Cagliari, con la specificazione che in base alla relazione balistica n. 1049/43 I.T. del R.I.S. di Parma del 07/09/2017, poteva essere restituita solo un’arma (e precisamente quella indicata alla lett. i) della citata relazione).
Il GIP di Cagliari iscriveva d’ufficio un procedimento per incidente di esecuzione, e decideva, con provvedimento del 22/03/2023, respingendo l’istanza di restituzione; COGNOME proponeva opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 cod. proc. pen., respinta dal GIP di Cagliari con ordinanza del 19/04/2023. COGNOME proponeva ricorso per cassazione con il quale devolveva in sede di legittimità la denuncia di due vizi, e precisamente denunciava violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione dichiarato inammissibile l’opposizione al di fuori dei casi previsti, con un provvedimento emesso de plano e, quindi, senza previamente fissare l’udienza in contraddittorio delle parti, nonché lamentava violazione di legge con riferimento alla mancata restituzione delle armi. Questa Corte di legittimità, con sentenza sez. 1, n. 50840 del 15/11/2023, in accoglimento del primo assorbente motivo di ricorso, disponeva l’annullamento dell’impugnata ordinanza in quanto emessa senza il rispetto delle norme di cui all’art. 666 commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen., con rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Cagliari per nuovo esame nel necessario contraddittorio delle parti.
In sede di rinvio, il G.I.P. di Cagliari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha emesso l’ordinanza oggi impugnata, con la quale ha disposto la restituzione di quattro delle otto armi ancora trattenute.
1.2. Ebbene, così ricostruite le fasi procedimentali che hanno condotto il G.E. ad emettere l’ordinanza da ultimo impugnata, il primo motivo di ricorso si appalesa infondato.
L’ordinanza oggetto di esame è stata infatti emessa a seguito di rinvio dalla Cassazione, che, con la citata sentenza sez. 1, n. 50840 del 15/11/2023 ha annullato il precedente provvedimento emesso inaudita altera parte: con il ricorso di cassazione proposto dal COGNOME avverso il precedente provvedimento del G.E. del 19/04/2023, non si era sollevata la questione attinente la nullità del procedimento di esecuzione instaurato d’ufficio dal GIP di Cagliari: ne consegue che, giusto il disposto di cui all’art. 627 comma 4 cod. proc. pen., la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione preclude nel nuovo giudizio di rilevare le nullità, anche
assolute, e le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, compreso quello di legittimità (Sez. 1, n. 12320 del 12/07/2016 dep. 2017, Rv. 270054 – 01).
È fondato il secondo motivo di ricorso con assorbimento dei motivi terzo, quarto e quinto.
2.1. Le armi legittimamente detenute dal COGNOME, di cui al provvedimento impugnato, erano già state tutte oggetto di plurimi provvedimenti definitivi che ne ordinavano la restituzione all’avente diritto, in primis la sentenza irrevocabile emessa in sede di cognizione: a tale ordini occorreva dare attuazione, in assenza di ulteriori titoli che legittimassero il mantenimento del vincolo ablatorio da parte dell’A.G.
Ed infatti, in sede di cognizione, il GUP di Cagliari, con sentenza del 20/07/2018, confermata sul punto da Corte appello Cagliari del 11/10/2019, divenuta irrevocabile il 17/03/2021, aveva disposto la restituzione agli aventi diritto delle armi legittimamente detenute, tra le quali rientravano quelle di proprietà del COGNOME oggetto del provvedimento oggi impugnato.
2.2. Coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta l’assenza di potere in capo al G.E. in ordine alla disposizione di beni, che, con sentenza irrevocabile, non impugnata sul punto dal P.M., ne decretava la restituzione all’avente diritto.
Va ricordato, sul punto, come la competenza attribuita al giudice dell’esecuzione dall’art. 676 comma 1 cod. proc. pen. in materia di confisca e restituzione delle cose sequestrate riguardi esclusivamente i casí nei quali alla confisca o alla restituzione non abbia provveduto il giudice della cognizione, a meno che la richiesta di restituzione provenga da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 3952 del 06/12/2007 dep. 2008, Rinaldi, Rv. 238378 – 01; cfr. anche Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 – 01; Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013, Principalli, Rv. 255872 – 01).
Ne consegue che al giudice dell’esecuzione è inibito, ex art. 667 cod. proc. pen., pronunciare – nei confronti di chi sia stato parte del procedimento di cognizione – la revoca del dissequestro già definitivamente disposta dal giudice della cognizione stessa .
Tali considerazioni impongono l’annullamento dell’impugnata ordinanza senza rinvio, limitatamente alla mancata restituzione delle armi ancora trattenute. Gli atti devono essere trasmessi al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari perché dia esecuzione all’ordine di restituzione delle restanti armi.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione delle armi ancora trattenute. Ordina darsi esecuzione alla già disposta restituzione. Si comunichi al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Così deciso il 10 luglio 2024
Consigliere estensore
Il Presidente