Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42801 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 1 marzo 2024 (depositata il 31 maggio 2024) dalla Corte di appello di Bari che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di associazione finalizzata al traffico della sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso da agosto 2008 ad aprile 2009 in Andria e località limitrofe, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 18 novembre 2013, definitiva il 5 luglio 2016;
al reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 80 T.U. stup., commesso il 30 luglio 2009 in Andria, giudicato dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 23 giugno 2016, definitiva il 28 settembre 2017;
al reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 80 T.U. stup., commesso tra il 29 settembre 2 1’11 ottobre 2006 in Andria, riunito dal vincolo della continuazione con il reato sub 1 e giudicato dalla Corte di appelli di Bari con sentenza del 27 ottobre 2021, definitiva il 27 gennaio 2023;
a più reati di rapina aggravata (art. 628 cod. pen.), ai reati di detenzione e porto illegale di armi da fuoco (artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895) e al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi degli artt. 629 cod. pen., e 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commessi tra settembre e ottobre 2012 in Andria e località limitrofe, giudicati dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 5 maggio 2018, definitiva il 6 febbraio 2019.
La Corte di appello di Bari, quale precedente giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 febbraio 2018, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati 1 e 2.
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza oggi impugnata, dopo aver evidenziato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati oggetto dell’istanza, in accoglimento della richiesta, h ridetermiNOME la pena finale in anni diciassette di reclusione.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe quantificato una pena in continuazione per il reato sub 3
in misura superiore rispetto a quanto disposto dalla Corte di appello di Bari, quale precedente giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 2 febbraio 2024 depositata in data 18.4.2024, in sede di istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
Il ricorrente, infatti, evidenzia che in tale ultimo provvedimento, depositato dalla difesa successivamente all’udienza camerale del 2.2.2024 nella quale le parti si sono confrontate nel procedimento n. 2023/462 R.I.E., il giudicante aveva applicato una pena in continuazione pari a mesi otto di reclusione.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, con l’ordinanza oggi impugnata, non avrebbe potuto ignorare tale circostanza, anche considerando che questa determinazione era ricompresa dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari del 18 maggio 2024.
Con l’ordinanza oggi impugnata, invece, il giudice dell’esecuzione ha quantificato la pena in continuazione per il reato sub 3 in anni uno e mesi otto di reclusione, in misura quindi superiore a quanto non deciso in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza del 2 febbraio 2024, emessa dalla Corte di appello di Bari nella veste di giudice dell’esecuzione, è stata depositata in cancelleria il 18 aprile 2024, quindi dopo l’udienza nella quale era stata emessa l’ordinanza del 1.3.2024 (depositata poi in data 31.5.2024) della stessa Corte territoriale nella medesima qualità di giudice dell’esecuzione.
In ogni caso, come ha correttamente osservato il Procuratore generale il divieto del giudice dell’esecuzione di incrementare gli aumenti di pena per i reati satellite opera solo in relazione al trattamento sanzioNOMErio irrogato dal giudice della cognizione (Sez. 5 n. 8160 del 24/01/2023; Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino) e non rispetto a diversi aumenti di pena operati in sede esecutiva.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2024