Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposta da:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 07/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli era sta riconosciuto colpevole con le seguenti condanne irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 luglio 2020 che aveva confermato quella pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città in data 9 maggio 2019; 2) sentenza della Corte di appello di Venezia del 14 febbraio 2023.
Quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio esso è stato fissato dal giudice dell’esecuzione nella misura di anni sei e mesi dieci di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 671 del codice di rito con riferimento alla determinazione della pena in continuazione per i reati accertati con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, in quanto fissata in misura superiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
COGNOME Come COGNOME è COGNOME noto il giudice dell’esecuzione, COGNOME nel COGNOME procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 – 01).
Nel caso in esame la Corte di appello di Venezia, con la ordinanza impugnata, non si è attenuta al principio sopra richiamato poiché – nel determinare la pena in continuazione per i reati di cui alla sentenza della Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna – ha fissato la pena per ciascuno dei tre reati accertati
con tale decisione nella misura di mesi nove di reclusione (per un totale di anni due e mesi tre di reclusione poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato), nonostante in sede di cognizione la pena per i due reati-satellite fosse stata determinata nella misura di mesi sei ciascuno (poi ridotta di un terzo per la scelta del rito).
L’ordinanza impugnata, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per un nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio – rispetto ai reati satellite accertati con la sopra indicata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna – -che tenga conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente agli aumenti per continuazione apportati in ordine ai reati già ritenuti satellite dalla sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 9.05.2019, irrevocabile il 9.11.2021, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2024.