Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44490 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44490 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 27/12/1973
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 25 giugno 2024 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, rideterminando la loro pena in complessivi anni quattro di reclusione ed euro 2.100,00 di multa.
Il giudice ha ritenuto la propria competenza ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., per avere emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Brescia solo «in punto pena».
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha erroneamente ritenuto la propria competenza, quale giudice dell’esecuzione, affermando che la sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte di appello di Brescia solo in punto di pena, in quanto non ha tenuto conto del fatto che tale decisione riguardava solo l’esecutato istante mentre, per altri coimputati, tale sentenza era stata riformata anche nel merito.
Inoltre l’ordinanza è stata emessa in mancanza del contraddittorio con l’ufficio della procura, violando così il potere-dovere di intervento del pubblico ministero, stabilito dall’art. 655, comma 2, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Brescia per un nuovo giudizio.
L’esecutato COGNOME ha inviato una memoria, con cui sostiene la competenza del Tribunale di Brescia, avendo il giudice di appello riformato la sua sentenza solo relativamente alla pena, e chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
L’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. individua la competenza del giudice dell’esecuzione in base alla sentenza divenuta definitiva per ultima; quando essa
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è stata emessa dal giudice di appello, però, il secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen. stabilisce che questi è competente, quale giudice dell’esecuzione, solo se ha riformato nel merito la pronuncia di primo grado, mentre rimane competente il giudice di primo grado se la sua sentenza è stata confermata, ovvero riformata solo in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili.
Nel presente caso, la sentenza attributiva della competenza del giudice dell’esecuzione, in quanto divenuta irrevocabile per ultima, è quella emessa dalla Corte di appello di Brescia in data 23 maggio 2023, divenuta definitiva in data 07 marzo 2024, che è stata allegata dal Procuratore al suo ricorso. Essa ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 26 aprile 2022, in quanto, in accoglimento del concordato proposto dall’imputato COGNOME ha ridotto la pena a lui inflitta per i vari reati già ritenuti sussistenti, mentre ha riformato nel merito la condanna inflitta alla coimputata, prosciogliendola da due dei reati a lei ascritti, e riducendo la sua pena a seguito di tale decisione. In questo caso, pertanto, la sentenza di secondo grado non ha confermato o riformato solo in punto di pena la sentenza di primo grado, ma l’ha modificata quanto alla condanna della coimputata per due dei reati ritenuti sussistenti dal giudice di primo grado.
Il g.u.p. del Tribunale di Brescia ha ritenuto la propria competenza, quale giudice dell’esecuzione, sulla base della decisione assunta dalla Corte di appello nei confronti del solo condannato istante, ma costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «Per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata» (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, dep. 279802, tra le molte). La competenza del giudice dell’esecuzione, pertanto, deve essere verificata sulla base dell’intero contenuto della sentenza del giudice di appello, non potendosi attribuire tale competenza a più giudici diversi, in relazione alle singole decisioni assunte in secondo grado per ciascuno dei coimputati.
Il Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, non si è conformato a tale principio, avendo del tutto trascurato di valutare unitariamente l’esito del giudizio di appello e di rilevare, pertanto, che la sentenza del giudice di primo
grado era stata riformata parzialmente nel merito, sia pure solo nei confronti della coimputata del condannato istante.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, in quanto emessa da un giudice non competente.
Dovendosi rilevare un errore di diritto, in ordine al quale non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia, quale giudice competente per l’esecuzione.
La decisione di annullamento rende assorbita la ulteriore questione posta dal procuratore ricorrente, quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio con l’ufficio di Procura competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente