Giudice dell’Esecuzione: la Competenza è Determinata dall’Ultima Condanna Irrevocabile
L’individuazione del corretto giudice dell’esecuzione è un passaggio cruciale nella fase successiva alla conclusione di un processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza il criterio per determinare la competenza in questa delicata materia, confermando un principio consolidato e offrendo certezze agli operatori del diritto. La Corte ha stabilito che la competenza spetta al giudice che ha emesso l’ultima condanna divenuta irrevocabile, a prescindere dalla sua attuale eseguibilità.
I Fatti del Caso: Revoca di una Sospensione Condizionale e la Questione di Competenza
Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Lecce che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un soggetto. Quest’ultimo ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando una questione di competenza. Secondo la difesa, la Corte di Appello non era più competente a decidere, poiché il titolo esecutivo (la sentenza di condanna) che ne aveva radicato la competenza non era più in esecuzione né eseguibile.
La tesi del ricorrente si basava sull’idea che la competenza del giudice dovesse seguire dinamicamente lo stato di esecuzione delle singole pene, venendo meno quando una specifica condanna cessa di essere rilevante ai fini esecutivi.
La Competenza del Giudice dell’Esecuzione secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, definendo la doglianza come “manifestamente infondata”. I giudici hanno richiamato il principio pacifico e consolidato sancito dall’articolo 665 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo chiaro un criterio formale e stabile per l’identificazione del giudice dell’esecuzione.
Il criterio è quello dell'”ultima condanna irrevocabile”: la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato l’ultima sentenza di condanna divenuta definitiva nei confronti di un determinato soggetto. Questo principio vale anche in presenza di una pluralità di provvedimenti eseguibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la regola di cui all’art. 665 c.p.p. è concepita per creare un punto di riferimento certo e stabile, evitando incertezze e potenziali conflitti di competenza. Il legislatore ha scelto un criterio formale, legato alla cronologia delle sentenze irrevocabili, proprio per garantire prevedibilità. La Cassazione ha specificato che questo criterio si applica “a prescindere se questo [l’ultimo provvedimento] sia o meno in esecuzione ovvero se sia eseguibile o meno”.
A supporto della propria argomentazione, la Corte ha citato un precedente specifico (Cass. n. 37300/2021), che aveva già chiarito come la competenza del giudice dell’ultima condanna irrevocabile persista anche quando la questione esecutiva da trattare riguardi un titolo diverso. Di conseguenza, il fatto che la sentenza che aveva radicato la competenza della Corte di Appello di Lecce non fosse più eseguibile era del tutto irrilevante.
Le Conclusioni: Inammissibilità del Ricorso e Implicazioni Pratiche
Sulla base di queste solide motivazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta conseguenze dirette per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto la somma congrua, data la manifesta infondatezza del ricorso e l’assenza di elementi che potessero escludere la colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione priva di basi giuridiche.
L’ordinanza ribadisce un punto fermo nella procedura penale: la competenza del giudice dell’esecuzione è ancorata a un dato oggettivo e immutabile – l’ultima condanna passata in giudicato – e non può essere messa in discussione sulla base delle vicende esecutive delle singole pene.
Come si determina la competenza del giudice dell’esecuzione?
La competenza appartiene al giudice che ha pronunciato l’ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile nei confronti del soggetto, come stabilito dall’art. 665 del codice di procedura penale.
La competenza del giudice dell’esecuzione cambia se la sentenza che l’ha determinata non è più in esecuzione?
No. L’ordinanza chiarisce che la competenza resta invariata, a prescindere dal fatto che l’ultimo provvedimento irrevocabile sia in esecuzione, eseguibile o meno.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte (in questo caso tremila euro), da versare alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32560 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME la Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha revocato gbeneficiodella sospensione condizionale della pen concesso a COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 25/6/2024 si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta competenza della Corte di Appello di Lecce in quanto il titolo per la quale questa era competente non è più in esecuzione né è eseguibile;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice dell’esecuzione si è correttamente attenuto al pacifico principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per cui ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen. il giudice competente per l’esecuzione è il giudice che ha emesso l’ultimo provvedimento e ciò a prescindere se questo sia o meno in esecuzione ovvero se sia eseguibile o meno (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte appello Napoli, Rv. 282011 – 01 «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza relativo ad incidente di esecuzione promosso per l’applicazione del criterio del cumulo giuridico»).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024