Giudice dell’Esecuzione: La Cassazione Fissa la Regola sulla Competenza
Identificare correttamente il giudice dell’esecuzione è un passaggio cruciale nella fase successiva alla condanna definitiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 26230 del 2024, torna su questo tema fondamentale, chiarendo un principio cardine della procedura penale: in presenza di più provvedimenti divenuti irrevocabili nel tempo, la competenza spetta al giudice che ha emesso l’ultimo. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Revoca Davanti al Giudice Sbagliato
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un soggetto condannato, volta a ottenere la revoca di una decisione divenuta irrevocabile nel 2010, emessa dal Tribunale di Taranto. Il Tribunale, agendo come giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta con un’ordinanza del novembre 2023.
Tuttavia, il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale impugnava tale ordinanza, sollevando un ricorso per cassazione. Il motivo del contendere non era il merito della revoca, bensì un vizio procedurale di fondamentale importanza: la violazione delle norme sulla competenza funzionale.
La Questione di Competenza Funzionale del Giudice dell’Esecuzione
Secondo il Procuratore ricorrente, il Tribunale di Taranto non era l’organo competente a decidere. La competenza, infatti, spettava alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto. Perché? Perché, successivamente alla decisione del 2010, era intervenuto un altro provvedimento, emesso proprio dalla Corte d’Appello nel novembre 2020, che rappresentava l’ultima decisione divenuta irrevocabile nel procedimento a carico del condannato.
La questione sottoposta alla Corte di Cassazione era quindi netta: quale giudice deve decidere su un’istanza relativa a una sentenza, quando nel frattempo sono intervenute altre sentenze definitive emesse da un giudice diverso?
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore, accogliendolo e annullando l’ordinanza impugnata. La motivazione si basa su un’interpretazione consolidata dell’articolo 665, comma 4, del codice di procedura penale.
Gli Ermellini hanno ribadito che, in caso di plurimi provvedimenti emessi nel corso del tempo, il giudice dell’esecuzione va individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. Questo principio vale anche quando la domanda specifica (come in questo caso, la revoca) riguarda una decisione emessa in precedenza da un altro giudice.
La Corte ha sottolineato che si tratta di una questione di competenza funzionale, ovvero di una regola inderogabile che attribuisce specifiche funzioni a un determinato organo giudiziario. La violazione di tale regola non è una mera irregolarità, ma determina la nullità insanabile della decisione emessa dal giudice incompetente.
Le Conclusioni: Annullamento e Trasmissione degli Atti al Giudice Competente
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Taranto. Questo significa che la decisione è stata cancellata dall’ordinamento giuridico senza che fosse necessario un nuovo giudizio di merito da parte della stessa Cassazione.
La Corte ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, identificata come l’unico giudice dell’esecuzione funzionalmente competente. Sarà ora la Corte d’Appello a dover esaminare nel merito l’istanza di revoca originariamente presentata dal condannato. La sentenza riafferma un principio di certezza del diritto, garantendo che le questioni esecutive vengano trattate dall’organo giudiziario corretto, come previsto dalla legge.
Chi è il giudice dell’esecuzione competente se ci sono più sentenze definitive?
Secondo la costante giurisprudenza e l’art. 665, comma 4, cod.proc.pen., il giudice competente è quello che ha emesso l’ultima sentenza divenuta irrevocabile nel procedimento, anche se la richiesta riguarda un provvedimento precedente.
Cosa succede se un giudice non competente decide una questione in fase esecutiva?
La sua decisione è affetta da nullità. Le norme sulla competenza funzionale sono inderogabili e la loro violazione comporta l’annullamento del provvedimento emesso.
Nel caso specifico, perché la competenza era della Corte d’Appello e non del Tribunale?
Perché, sebbene la richiesta di revoca riguardasse una decisione del Tribunale del 2010, l’ultima decisione irrevocabile nel procedimento era una sentenza della Corte d’Appello del 2020. Quest’ultima, quindi, era l’unico giudice funzionalmente competente a decidere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26230 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; – • lette/se>ite le conclusioni del PG r . – GLYPH , t’ r-et GLYPH Q-C- c—ore-,:cutibut7 0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 14 novembre 2023 il Tribunale di Taranto – quale giudice della esecuzione – ha accolto la istanza introdotta da COGNOME, tesa ad ottenere la revoca, ai sensi dell’art.673 cod.proc.pen. di una decisione irrevocabile emessa in data 19 aprile 2010 dal Tribunale di Taranto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – il Procuratore della Repubblica di Taranto.
2.1 II ricorrente deduce violazione di legge in punto di competenza funzionale. Si afferma che ad essere competente – quale giudice della esecuzione – era la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in ragione del fatto che, al momento della domanda, l’ultima decisione divenuta irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello prima indicata in data 27 novembre 2020.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Secondo la costante linea interpretativa di questa Corte di legittimità, in caso di avvenuta emissione – nel corso del tempo – di più provvedimenti, il giudice della esecuzione (ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod.proc.pen.) va individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e ciò anche quando la domanda riguardi una decisione emessa in precedenza.
Trattandosi di competenza funzionale la violazione determina nullità della decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, per l’ulteriore corso.
Così deciso in data 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente