Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14777 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TARANTO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a GIOIA DEL COLLE il 14/03/1976
avverso l’ordinanza del 04/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/s~te le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ricorre avverso l’ordinanza del 4 novembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Taranto che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo
a più reati di falsificazione di monete e al reato di truffa, ai sensi degli art 453 e 640 cod. pen., giudicati dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 31 marzo 2020, definitiva il 2 dicembre 2021;
al reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false, ai sensi dell’art. 455 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 700/2023, definitiva il 10 aprile 2024
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., perché competente a decidere l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. era la Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che aveva emesso la sentenza di condanna divenuta definitiva per ultima, avendo il giudice dell’appello sub 2 riformato in maniera sostanziale la sentenza emessa del G.u.p. del Tribunale di Taranto il 17 novembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere in diritto che costituisce principio consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – anche se la questione dedotta o l’incidente di esecuzione proposto non riguardano il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).
L’indicato principio di diritto deve essere raccordato con la previsione normativa di cui all’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che – prevedendo che
«quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado» – determina la competenza del giudice dell’esecuzione sulla base dell’avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado e spettando, invece, al giudice di appello la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore.
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 cod. proc. pen.
Quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda. Pertanto, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679).
1.2. Alla stregua di questi principi, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato.
Nel caso si specie, infatti, la competenza a provvedere in sede esecutiva non apparteneva al G.i.p. del Tribunale di Taranto, bensì alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, che precedentemente all’adozione del provvedimento impugnato, riformando sostanzialmente la sentenza di primo grado (rivalutando i fatti di reato e applicando la prescrizione), aveva pronunziato la sentenza divenuta definitiva il 10 aprile 2024, divenuta irrevocabile per ultima.
Sussiste, pertanto, la violazione delle regole in tema di competenza funzionale, costituendo una nullità di carattere generale, assoluta, rilevabile d’ufficio, che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, COGNOME COGNOME, Rv. 240775).
All’annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, quale giudice dell’esecuzione competente.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto per l’esame della richiesta.
Così deciso il 06/02/2025