Giudice dell’esecuzione: Come si determina la competenza in caso di più sentenze?
La fase di esecuzione della pena è un momento cruciale del procedimento penale, e individuare correttamente il giudice dell’esecuzione competente è fondamentale per garantire la legalità e la certezza del diritto. Ma cosa accade quando un individuo ha accumulato diverse condanne, pronunciate da giudici differenti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, riaffermando un principio cardine del nostro codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Bari che, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto le richieste di un condannato. Tali richieste miravano alla revoca di alcune condanne per reati previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) a seguito di una declaratoria di incostituzionalità, nonché al riconoscimento della continuazione tra altri reati oggetto di diverse sentenze.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la stessa Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione, sollevando una questione puramente procedurale ma di fondamentale importanza: l’incompetenza funzionale della Corte d’Appello a decidere. Secondo il ricorrente, il giudice competente non era la Corte d’Appello di Bari, bensì un altro organo giudiziario.
La Questione di Competenza del Giudice dell’esecuzione
Il cuore del problema risiede nell’applicazione dell’articolo 665, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma disciplina proprio l’ipotesi in cui l’esecuzione riguardi più provvedimenti emessi da giudici diversi. La regola è chiara e mira a evitare conflitti e incertezze, stabilendo un criterio univoco.
La disposizione recita: “se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
Nel caso specifico, al momento della presentazione della domanda da parte del condannato, esistevano diverse sentenze definitive. Tuttavia, l’ultima a diventare irrevocabile era stata quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani, divenuta definitiva il 26 giugno 2020. La sentenza della Corte di Appello di Bari, invece, risaliva a una data precedente (22 febbraio 2018). Pertanto, la Corte d’Appello non era l’organo che aveva emesso l’ultimo provvedimento irrevocabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale. Gli Ermellini hanno osservato che il criterio temporale stabilito dall’art. 665, comma 4, c.p.p. è un criterio oggettivo e non derogabile. Per determinare la competenza del giudice dell’esecuzione, è sufficiente verificare quale sia stata, in ordine cronologico, l’ultima sentenza di condanna a passare in giudicato.
Nel caso esaminato, i dati del casellario giudiziale confermavano che l’ultima decisione irrevocabile era stata pronunciata dal Tribunale di Trani. Di conseguenza, la Corte di Appello di Bari, nel decidere sulle istanze del condannato, aveva agito in carenza di potere, incorrendo in un vizio di incompetenza funzionale. La sua ordinanza, pertanto, doveva essere annullata.
Conclusioni
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per la prosecuzione del procedimento. Questa sentenza riafferma un principio di chiarezza procedurale essenziale: la competenza del giudice dell’esecuzione in presenza di una pluralità di sentenze non è soggetta a interpretazioni, ma segue la regola temporale dell’ultimo giudicato. Ciò garantisce che vi sia un unico giudice a gestire la fase esecutiva complessa di un condannato, assicurando coerenza e uniformità nelle decisioni.
Chi è il giudice dell’esecuzione competente se una persona ha subito più condanne da giudici diversi?
Secondo l’art. 665, comma 4, del codice di procedura penale, il giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Cosa succede se il giudice che decide sull’esecuzione non è quello competente secondo la legge?
La sua decisione è viziata da incompetenza funzionale e può essere annullata dalla Corte di Cassazione, come accaduto nel caso di specie, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice effettivamente competente.
Perché la Corte di Appello di Bari è stata ritenuta non competente in questo caso?
Perché, al momento della domanda del condannato, l’ultima sentenza a diventare irrevocabile non era stata emessa dalla Corte di Appello di Bari, ma dal Tribunale di Trani. Pertanto, la competenza spettava a quest’ultimo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI BARI avverso l’ordinanza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 22 settembre 2022, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto le istanze avanzate nell’interesse di NOME COGNOME di revoca delle condanne per i reati di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 per declaratoria di incostituzionalità delle violazioni ivi contestate, nonché di riconoscimento della continuazione tra À reati accertati con le indicate sentenze.
Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente all’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione.
Invero, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima – che individua, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., il giudice competente a conoscere dell’esecuzione è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018.
La Procuratrice generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all’atto della proposizione della domanda: 15/3/2022) è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018.
Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, l’applicazione della disciplina dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale “se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”, nel caso di specie quello che si è indicato (punto 47 certificato del casellario penale di NOME COGNOME).
Per queste ragioni, l’ordinanza della Corte di appello di Bari del 22/9/2022 deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso. Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente