Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI BARI avverso l’ordinanza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 22 settembre 2022, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto le istanze avanzate nell’interesse di NOME COGNOME, di revoca delle condanne per i reati di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011 per declaratoria di incostituzionalità delle violazioni ivi contestate, nonché di riconoscimento della continuazione tra À reati accertati con le indicate sentenze.
Avverso detta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge conseguente all’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione.
Invero, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima – che individua, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., il giudice competente a conoscere dell’esecuzione è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018.
La Procuratrice generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che la decisione divenuta irrevocabile per ultima (all’atto della proposizione della domanda: 15/3/2022) è quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Trani in data 28/1/2020, irrevocabile il 26/6/2020, e non quella della Corte di appello di Bari del 22/2/2018.
Ne discende, conformemente alle deduzioni della parte ricorrente, l’applicazione della disciplina dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., a norma del quale “se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”, nel caso di specie quello che si è indicato (punto 47 certificato del casellario penale di NOME COGNOME).
Per queste ragioni, l’ordinanza della Corte di appello di Bari del 22/9/2022 deve essere annullata senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso. Così deciso il 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente