Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Galliate il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, adita in quali giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. 1.0 ottobre 20 150, rigettava l’istanza di applicazione della pena pecuniaria sostit avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, condannato alla pena di quattro mesi reclusione con sentenza del Tribunale di Verbania del 20 marzo 2019, confermata in appello (all’esito dell’annullamento senza rinvio, da parte Corte di cassazione, dell’originaria ordinanza di inammissibilità del gravam divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2023.
Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore fiducia, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’incompetenza funzionale de giudice a quo. Secondo regola, la competenza sarebbe spettata al giudice di primo grado, la cui pronuncia era stata confermata nel grado ulterior giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’incompatibilità a giudicare di dei compenti del collegio che ha adottato l’ordinanza impugnata, in quanto g componente del collegio che aveva celebrato il giudizio di cognizione in grado appello.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. La sostituzi della pena detentiva era stata negata in base alla prognosi che il condanna sarebbe reso inadempiente al pagamento della pena pecuniaria sostitutiva. Un tale valutazione non sarebbe stata preceduta da congrua istruttoria e sarebbe fondata su dati reali e concreti. Il condannato non sarebbe infatti in nella commissione di altri reati e sarebbe soggetto normo-inserito dal familiare e lavorativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, che pone questione deducibile in ogni sta grado, in quanto attinente alla competenza del giudice dell’esecuzione, ave carattere funzionale, assoluto e inderogabile (v. Sez. 1, 31946 del 04/07/20 Hincapie COGNOME, Rv. 240775-01; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, confl. comp. in proc. Marsella, Rv. 233583-01; Sez. 5, n. :36801 del 07/07/2003, COGNOME, Rv 225840-01), è fondato.
L’art. 665 cod. proc. pen. regola la competenza del giudic dell’esecuzione.
In base al suo comma 2, quando è stato proposto appello avverso la decisione di primo grado, se il provvedimento è stato confermato (o riforma soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni c sempre competente il giudice di primo grado; in ogni altro caso è competente giudice di appello (in caso di titolo soggettivamente cumulativo, anche s riforma strutturale riguardi persona diversi dal soggetto promot dell’incidente: da ultimo, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, confl. comp. in p Desiderato, Rv. 279802-01).
In base al comma 3 dell’art. 665, gli stessi criteri si seguono allor decisione di appello è stata oggetto di ricorso per cassazione e quest’ult stato dichiarato inammissibile o rigettato, ovvero quando la Corte suprema annullato senza rinvio la decisione stessa; mentre, in caso di annullamento rinvio, è sempre competente (anche se il rinvio è stato disposto nei confron imputato diverso dal soggetto promotore dell’incidente: tra le molte, Sez. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617-01) il giudice del rinvio.
Nella specie, nel processo di cognizione il giudice di appello è s nuovamente investito della reiudicanda, a seguito di annullamento senza rinv della precedente ordinanza che, erroneamente, aveva giudicato il gravam inammissibile per genericità.
A seguito dell’annullamento, si è celebrato il vero e proprio giudiz appello, in origine illegittimamente pretermesso. La sentenza di merito è s confermativa di quella di primo grado e il giudicato si è formato a seguito d finale declaratoria d’inammissibilità del successivo ricorso per cassazione.
In base ai principi suesposti, la competenza funzionale a trattare l’odi incidente di esecuzione spetta al giudice di priimo grado.
Seguono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, assorbiti motivi di ricorso ulteriori, e la trasmissione degli atti al giudic:e competen dividuato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli a al Tribunale di Verbania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/11/2023