Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di I3ari, con ordinanza dell’8/5/2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha acc:olto la richiesta di COGNOME NOME e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra
sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Bari del 24/11/2020, riformata dalla Corte di appello di Bari in data 5/7/2021, irrevocabile il 19/11/202;
sentenza emessa dalla Corte di appelio di Bari del 28/2/2020, irrevocabile il 12/1/2022 che ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del
13/12/2018;
sentenza del Tribunale di Bari del 4/4/2017, riformata dalla Corte di appello di Bari il 1/3/2018, irrevocabile 30/10/2018.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso pubblico ministero che ha dedotto la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione competente a emettere il provvedimento deve essere individuato nella Corte di appello di Bari che ha riformato la sentenza di primo grado ed è il giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
In data 17 agosto 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
In data 29 agosto 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso il pubblico ministero deduce la nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso da giudice incompetente.
La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 665, comma 1, cod. proc. pen., prevede che il giudice competente per l’esecuzione sia quello che lo ha deliberato.
Nel caso in cui nei confronti dello stesso soggetto siano state pronunciate più sentenze di condanna, emesse da giudici diversi, è necessario per ragioni di economicità e di razionalità del sistema, individuare un unico giudice cui attribuire l’intera posizione esecutiva.
In tale ipotesi il giudice deve essere individuato sulla base del criterio fissato dall’art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
Tale norma -che detta le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione che è di carattere funzionale, perciò, assoluta e inderogabile (tra le altre, Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 01; Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, COGNOME, Rv. 245953; Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, P.M. in proc. Peco, Rv. 240812)- stabilisce che la competenza appartiene, indipendentemente dall’oggetto della domanda e dall’attinenza della questione proposta alla decisione adottata da altro giudice, al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, avendo riguardo al momento della presentazione della domanda (sempre Sez. 1, n. 34578 del
12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 – 01; tra le altre, Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M. in proc. Santaniello, Rv. 259171; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686).
Nello specifico caso in cui almeno una delle sentenze sia stata emessa da un giudice di appello, d’altro canto, la citata disposizione deve essere raccordata con quanto previsto dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. per cui “quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello”.
Norma questa, quindi, che determina la competenza del giudice dell’esecuzione sulla base dell’avvenuta conferma o meno della pronuncia di primo grado, ovvero della riforma limitata alla sola pena, ricorrendo, nella ipotesi della conferma ovvero della riforma limitata alla sola entità della pena inflitta, la competenza del giudice di primo grado (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 – 01) e, invece, quella del giudice di appello, quando la sentenza di secondo grado operi una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice con un intervento concretamente riformatore che abbia, tra l’altro, incidenza sulla misura della pena non in maniera diretta, ma quale effetto di detto intervento (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 – 01 e, negli stessi termini, da ultimo Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279189 01).
2.2. Il giudice di appello, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come più volte ribadito, effettua una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice che, incidendo soltanto in via indiretta sulla misura della pena, determina la competenza del giudice di appello (così Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 – 01; negli stessi termini Sez. 1, n. 18874 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279189 – 01).
2.3. Nel caso di specie, come rilevato e documentato nell’atto di ricorso, la Corte di appello di Bari, con la sentenza dei 1/3/2018, irrevocabile 30/10/2018, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (cfr. pagina 6 della sentenza emessa dalla Corte di appello).
Tale pronuncia, quindi, nella quale è stata effettuata una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado, considerato il momento in cui è stata avanzata la richiesta, determina la competenza funzionale al giudice di appello, nella specie la Corte di appello di Bari, unico giudice dell’esecuzione tenuto a pronunciarsi in merito alla richiesta di applicazione della disciplinl della continuazione.
In applicazione dei principi esposti l’ordinanza impugnata, emessa dal giudice dell’esecuzione funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone tramettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 23 novembre 2023.