Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32863 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32863  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso  l ‘ ordinanza  del  15/05/2025  del  TRIBUNALE  di  SANTA  MARIA  CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugNOME e trasmettere gli atti alla competente Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l ‘ istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto revocarsi la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 18 aprile 2023, limitatamente alla condanna per la violazione dell ‘ art. 323 cod. pen., contestato al capo 5) dell ‘ imputazione, trattandosi di norma incriminatrice abrogata, e, per l ‘ effetto, ha disposto lo scorporo della pena inflitta per tale reato, pari a mesi 2 di reclusione, da quella complessiva, fissata in anni 5 mesi 3, nonché la cessazione di tutti gli effetti penali relativi a tale imputazione.
Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  articolando  un  unico  motivo  con  cui  denuncia  inosservanza  ed  erronea applicazione della legge penale.
Evidenzia che il provvedimento impugNOME è stato emesso da giudice dell ‘ esecuzione incompetente ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in esecuzione, in accoglimento delle doglianze difensive, ha riformato la pronuncia emessa in esito al primo grado del giudizio, riqualificando la condotta contestata al capo 1), concedendo all ‘ imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo marginale avuto nella vicenda e rideterminando il trattamento sanzioNOMErio. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il  rilievo  dell ‘ incompetenza funzionale,  formulato  dal  pubblico  ministero ricorrente, è condivisibile sicché il provvedimento  impugNOME  deve essere annullato senza rinvio.
La competenza del giudice di appello in funzione di giudice dell ‘ esecuzione si radica solo quando, come prescritto dall ‘ art. 665, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza di condanna emessa in primo grado sia stata riformata, fatta eccezione in cui in caso ad essere modificato è il trattamento sanzioNOMErio («Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello»).
Come  si evince dal certificato del casellario giudiziale, nei confronti dell ‘o dierno  ricorrente  risulta  emessa  un ‘ unica  sentenza  di  condanna,  quella pronunciata  dalla  Corte  di  appello  di  Napoli  in  data  18  aprile  2023,  divenuta irrevocabile il 27 giugno 2024.
Con tale decisione, che è quella oggetto dell ‘ incidente di esecuzione definito dall ‘or dinanza impugnata, la Corte di appello ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di santa Maria Capua Vetere, riqualificando la condotta originariamente ascritta a COGNOME a titolo di partecipazione ad associazione mafiosa in quella di concorso esterno nel medesimo reato, sanzionata dagli artt. 110 e 416bis cod. pen.
Il mutamento del titolo di reato non è certo un profilo di riforma che possa essere contenuto nei ristretti confini di quella attinente soltanto alla pena.
Questa Corte, peraltro in una vicenda sovrapponibile a quella in esame, ha enunciato il principio di diritto per il quale “Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell ‘ esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto.
(Sez. 1, n. 26692 del 23/05/2013, Palazzolo, Rv. 256047 -01, fattispecie in cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ritenuto in primo grado quale concorso esterno in associazione mafiosa, come partecipazione alla medesima associazione), sul condivisibile rilievo che la riqualificazione del fatto operata nel giudizio di appello – determini o meno una modifica della pena – incide in modo significativo sulla statuizione di primo grado, e quindi comporta l ‘ individuazione del giudice competente per l ‘ esecuzione nel giudice di appello.
Radica la competenza della Corte di appello, quale giudice dell ‘ esecuzione ai  sensi dell ‘ art. 665, comma 2, cod. proc. pen., anche l ‘ ulteriore statuizione di riforma della pronuncia di primo grado in essa contenuta ovvero la concessione dlele circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una rielaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 – 01).
In presenza della situazione esposta, e in applicazione dei principi sopra richiamati, l ‘ ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere qui impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché emessa da giudice privo di competenza funzionale,  e  deve  disporsi  la  trasmissione  degli  atti  alla  competente  Corte  di appello di Napoli, affinché provveda sull ‘ istanza presentata nell ‘ interesse di NOME COGNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d ‘ appello di Napoli per le determinazioni di competenza.
Così deciso, in Roma 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME