Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10611 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRAPANI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigli GLYPH NOME COGNOME tette/seMke le conclusiorel PG 1 0 t s ‘)
Ritenuto in fatto
Il Tribunale in composizione monocratica di Trapani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa a NOME COGNOME con la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Palermo, sezione per i minorenni, dell’8 febbraio 2017, di parziale riforma della sentenza del 3 maggio 2016 del Tribunale per i minorenni di Palermo, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2018. Ha sul punto evidenziato che, ai sensi dell’art. 665, comma 4bis, cod. proc. pen., “se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegale l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio” e ha quindi osservato che non può rilevare che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima sia stata emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La sentenza divenuta irrevocabile per ultima, il 28 settembre 2021, è stata pronunciata dal Tribunale di Trapani il 21 febbraio 2020. La regola di cui all’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen. trova applicazione soltanto nei casi di pluralità di provvedimenti emessi dallo stesso Tribunale e non opera quando le autorità giudiziarie sono diverse.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per inoppugnabilità del provvedimento che ne è oggetto.
Il Giudice dell’esecuzione si è dichiarato incompetente e la sua decisione non può, pertanto, essere oggetto degli ordinari strumenti di impugnazione, dovendosi piuttosto sollecitare, se del caso, la proposizione di un conflitto.
Si è infatti stabilito nella giurisprudenza di legittimità che “la regol generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza (art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.) vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell’ordinanza, nel procedimento di esecuzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento
)
con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro conservativo ritenendo che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno, la risoluzione della questione dovesse essere devoluta al giudice civile)” – Sez. 1, n. 5979 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269312; v., anche, Sez. 1, n. 23525 del 04/04/2013, Rv. 256284 -.
La sottrazione del provvedimento adottato dal Giudice dell’esecuzione all’ordinario regime dei controlli di impugnazione determina, in ragione del principio della tassatività oggettiva delle impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso in esame.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 31 gennaio 2023.