Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40690 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 40690 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/02/2022 della CORTE di APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18/2/2022, ha accolto la richiesta proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste e ha dichiarato l’estinzione della pena pecuniaria residua inflitta nei confronti di COGNOME NOME con la sentenza n. 463/06 del 22/5/2006.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica di Trieste che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
In data 16 giugno 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per il prosieguo della procedura.
L’ordinanza impugnata, assunta dalla Corte di Appello di Trieste in funzione di giudice dell’esecuzione ha ad oggetto una materia rientrante tra quelle previste dall’art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tale ordinanza è stata deliberata de plano, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, ma senza una effettiva instaurazione del contraddittorio tra le parti.
Avverso il provvedimento impugnato, pertanto, l’unico mezzo di impugnazione previsto è l’opposizione così che deve essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice dell’esecuzione, al quale si richiede un rinnovato esame anche sulla scorta degli argomenti e degli elementi segnalati dalle parti.
Sul COGNOME punto, COGNOME infatti, COGNOME si COGNOME deve COGNOME ribadire COGNOME quanto COGNOME evidenziato dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione -sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.- è prevista solo la facoltà di proporre opposizione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso il 7 luglio 2023.