Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME intesa ad ottenere la sospensione e l’annullamento dell’ordine di esecuzione (della sentenza n. 8527/2022, con la quale l’Istante veniva condannato alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64-71, 65-72 e 83-95 DPR 380/2001, irrevocabile il 14 dicembre 2022) con contestuale dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione dello stesso, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna da cui derivava il suddetto ordine.
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e contestuale vizio di motivazione in ragione della carenza argomentativa per quanto alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in considerazione dell’obbligo, in capo al giudice di primo grado, di declaratoria ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso non sono consentite in questa sede in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nel provvedimento oggetto di gravame;
Rilevato, vieppiù, che le medesime censure risultano manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto, invero, con riferimento al capoverso che precede, che, come già indicato dal Tribunale, in materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, le quali devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione (cfr. SS.UU. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23 aprile 2021, rv. 280931 -01).
Ritenuto, ancor più nel dettaglio, che non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 46476 del 17/10/2023, Rv. 285406 – 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre ad essere generiche, denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024