Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45197 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45197 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto, ritenendo la propria competenza a provvedere, l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Lecce del 29 aprile 2013, irrevocabile il 15 maggio 2013.
Il ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), impugna con un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce la violazione di legge in relazione all’art. 665 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.).
Sostiene che erroneamente la Corte d’appello di Lecce ha ritenuto la propria competenza quale giudice dell’esecuzione, essendo invece competente a decidere in executivis il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce “che aveva emesso l’ultimo dei provvedimenti passati in giudicato”.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, seguendo un isolato e non recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, parte dall’erroneo presupposto secondo il quale l’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen. – allorquando, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo – si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l’attivazione del procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 30004 del 05/06/2013, COGNOME, Rv. 256215 – 01).
Sennonché, nella specie, l’ultima sentenza divenuta irrevocabile a carico del ricorrente è quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, in data 18 settembre 2020, che è stata però riformata dalla Corte d’appello, con sentenza in data 29 settembre 2021, irrevocabile in data 7 luglio 2022, con la quale la Corte salentina ha riconosciuto in favore di NOME COGNOME, coimputato del COGNOME, le circostanze attenuanti generiche, così riformando in termini sostanziali la pronuncia di primo grado nel procedimento a carico anche di NOME COGNOME.
In tal caso, in applicazione del principio espresso dal secondo comma dell’art. 665 cod. proc. pen. a mente del quale «quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello», la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere “in executivis” è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (ex multis, Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2D20, Gip Tribunale Milano, Rv. 279802 – 01; Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 02; Sez. 1, n. 21681 del 22/03/2013, COGNOME, Rv. 256081 – 01; Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, COGNOME, Rv. 246395 – 01; Sez. 1, n. 25962 del 11/06/2008, NOME, Rv. 240474 – 01).
Ne deriva che, nella specie, la Corte d’appello, affermando la propria competenza, ha fatto corretta applicazione del suindicato e consolidato principio di diritto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissilbile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente ‘versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 11/10/2023