Giudice dell’Esecuzione: Competenza e Limiti nella Valutazione del Titolo Esecutivo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23609/2024) offre un importante chiarimento sulla competenza del giudice dell’esecuzione di fronte a un’istanza che contesta la validità stessa di un titolo esecutivo. La pronuncia distingue nettamente tra l’incidente di esecuzione e la restituzione nel termine, due strumenti processuali con presupposti e finalità differenti. L’analisi del caso concreto permette di comprendere come la qualificazione giuridica dell’istanza non dipenda dal suo titolo, ma dal suo contenuto effettivo.
I Fatti del Caso: tra Mancata Notifica e Titolo Esecutivo
La vicenda ha origine dall’istanza presentata dal difensore di un condannato avverso un ordine di carcerazione emesso a seguito di una sentenza divenuta irrevocabile. Il legale, pur intitolando formalmente l’atto come “Istanza di incidente di esecuzione finalizzata alla richiesta di restituzione nei termini ad impugnare”, lamentava in sostanza la nullità del titolo esecutivo. Il motivo? La sentenza di condanna non sarebbe mai stata notificata al suo assistito, impedendogli di venire a conoscenza della stessa e, di conseguenza, di impugnarla.
La Corte di Appello, individuata come giudice dell’esecuzione, anziché decidere nel merito, ha ritenuto di dover trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, interpretando la richiesta come una domanda di restituzione nel termine, sulla quale la Suprema Corte ha una competenza specifica in determinati casi.
La Competenza del Giudice dell’Esecuzione secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha censurato la decisione della Corte territoriale, annullando l’ordinanza di trasmissione e restituendo gli atti alla stessa Corte d’Appello. Il ragionamento dei giudici di legittimità si fonda su una distinzione cruciale:
1. Restituzione nel termine: questo istituto si applica quando il titolo esecutivo si è formato validamente, ma l’interessato non ne ha avuto conoscenza per cause a lui non imputabili. L’obiettivo è ottenere una nuova possibilità di impugnare una decisione già formalmente definitiva.
2. Incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.): questo strumento serve a contestare l’esistenza stessa o la corretta formazione del titolo esecutivo. Se si lamenta che la mancata notifica ha viziato il procedimento, impedendo al titolo di formarsi correttamente, la sede naturale per far valere tale doglianza è proprio l’incidente di esecuzione.
Nel caso di specie, la difesa non si limitava a chiedere di poter impugnare tardivamente, ma contestava alla radice la validità dell’ordine di carcerazione, sostenendo la nullità del titolo a monte. Di conseguenza, la Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva il pieno potere e dovere di decidere sulla regolarità del titolo esecutivo.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito che il giudice deve guardare alla sostanza della domanda e non fermarsi al suo nomen iuris (la denominazione formale). L’istanza, sebbene menzionasse la restituzione nel termine, era chiaramente volta a far dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo.
Secondo la Cassazione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., accertare la fondatezza della lamentata omissione della notifica e, in caso positivo, assumere i provvedimenti necessari. Tra questi, vi è quello di disporre l’esecuzione della notificazione omessa, consentendo così la decorrenza di un nuovo termine per l’impugnazione. La trasmissione degli atti alla Cassazione è stata quindi un errore procedurale che ha causato un’inutile dilazione dei tempi.
Le Conclusioni
Questa sentenza è un monito sull’importanza della corretta qualificazione giuridica delle istanze e sulla chiara ripartizione delle competenze nel processo penale. Stabilisce che, quando si contesta la formazione stessa del titolo esecutivo per un vizio di notifica, la strada maestra è l’incidente di esecuzione davanti al giudice competente, ovvero la corte che ha emesso il provvedimento. La decisione rafforza il ruolo centrale del giudice dell’esecuzione come garante della legalità nella fase esecutiva della pena, assicurando che nessuna sanzione venga applicata in assenza di un titolo validamente formato e conosciuto dal condannato.
Chi è il giudice competente a decidere sulla nullità di un titolo esecutivo per omessa notifica della sentenza?
Il giudice competente è il ‘giudice dell’esecuzione’ (in questo caso, la Corte di Appello), che deve pronunciarsi attraverso un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 del codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra ‘restituzione nel termine’ e ‘incidente di esecuzione’ per un titolo esecutivo?
La ‘restituzione nel termine’ si chiede quando il titolo esecutivo è valido, ma il condannato non ne ha avuto conoscenza per motivi non a lui imputabili. L”incidente di esecuzione’, invece, contesta la validità stessa del titolo, sostenendo che non si è mai formato correttamente a causa di vizi, come la mancata notifica.
Cosa deve fare il giudice dell’esecuzione se un’istanza è intitolata ‘restituzione nel termine’ ma lamenta la nullità del titolo?
Il giudice deve esaminare la sostanza della richiesta, non solo il suo titolo formale. Se la richiesta contesta la corretta formazione del titolo esecutivo, il giudice deve trattarla come un incidente di esecuzione e decidere nel merito, senza trasmettere gli atti a un’altra autorità giudiziaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23609 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2024
SENTENZA
sull’istanza proposta da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
di cui all’ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza in data 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi alla istanza presentata dal difensore di fiducia e procuratore speciale di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO (“Istanza di incidente di esecuzione finalizzata alla richiesta di restituzione nei termini ad impugnare”), volta ad ottenere la sospensione del titolo esecutivo -rappresentato dalla sentenza del 14 marzo 2023, irrevocabile il 7 novembre 2023, con conseguente ordine di esecuzione per la carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni della Procura Generale presso la Corte di appello- e la rimessione in termini per la impugnazione.
L’ordinanza di trasmissione, richiamando l’art.175 comma quarto cod. proc. pen., ha ravvisato la competenza di questa Corte a decidere sulla istanza.
2.L’istanza del difensore di fiducia dell’interessato è stata correttamente presentata alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione.
Secondo questa Corte le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato. (per tutte, Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj Rv. 284678 relativa a istanza presentata al giudice dell’esecuzione che, pur essendo formalmente intestata come “richiesta di restituzione nel termine”, lamentava l’omessa notifica al condannato dell’estratto contumaciale della sentenza. La Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l’esecuzione della notificazione non eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione).
2.1. Nel caso di specie, l’istante non si è limitato a richiedere alla Corte di appello la restituzione nel termine per la impugnazione, ma ha lamentato la nullità del titolo esecutivo chiedendone la previa sospensione.
Il giudice adito è stato, dunque, correttamente individuato quale giudice dell’esecuzione competente a pronunziarsi ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen. anche sulla regolarità del titolo esecutivo.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza della Corte di appello del 4 marzo 2024 e la trasmissione degli atti alla medesima Corte di appello per l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art.670 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Roma in data 04/03/2024 e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte di appello di Roma per l’incidente di esecuzione a norma dell’art. 670 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma in data 10 giugno 2024
Il consigliere estensore