Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Catania nei confronti del G.i.p. del Tribunale di Catania con ordinanza del 04/04/2024
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.i.p. del
Tribunale di Catania;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, ritenendo funzionalmente incompetente a decidere sull’istanza di attenuazione della misur cautelare della custodia in carcere, avanzata da NOME COGNOME COGNOME COGNOME che lo vede imputato di associazione di stampo mafioso e reati connessi, h sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del G.i.p. del Tribun della stesse sede – in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere riguardo – e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per l risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
Osserva la Corte rimettente che il COGNOMEsso è stato definito, in primo gra con sentenza 30 marzo 2023 del G.i.p. anzidetto, appellata dalla solo parte civ sul punto relativo alla quantificazione delle spese di lite, sicché, con il pas in giudicato dei capi penali, la competenza andrebbe intestata al giudice di pr grado, in funzione di giudice dell’esecuzione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi d 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di provve sull’istanza cautelare consegue una stasi dell’attività COGNOMEssuale, che può e superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione de competenza del G.i.p. del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione.
Pendente l’appello unicamente proposto dalla parte civile a fini civili, l’altro su statuizione solo civilistica, i capi penali della sentenza di prim del 30 marzo 2023 sono irrevocabili in ogni loro parte (Sez. 4 , n. 20156 05/05/2022, Nuredin, Rv. 283214-01). La pena in relazione irrogata, certa completa, è anche eseguibile (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021 Gialluisi, Rv. 280261-01).
Nel periodo intercorrente fra l’irrevocabilità e l’inizio dell’esecuzio decisione sulle questioni relative alle misure coercitive è di competenza giudice dell’esecuzione, e ciò sia quando la misura è di ordine non custodi (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, confl. comp. in proc. Maida, Rv. 249481-01),
sia quando si tratti di misura detentiva (Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, R., 272983-01).
In quest’ultimo caso (Sez. 6, n. 25504 del 10/02/2017, COGNOME, Rv. 27005901), potranno venire in rilievo questioni concernenti il perdurare dell’efficac titolo limitativo della libertà personale in ragione del mero decorso del tem quali l’ipotesi di inefficacia ex lege della misura ai sensi dell’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. – e, rispetto agli arresti domiciliari, potrà anche apprezzata la richiesta di autorizzazione all’allontanamento dal relativo luogo motivi di salute o per altra causa, così come potranno essere valutati l’event aggravamento delle esigenze cautelari e le eventuali trasgressioni de prescrizioni. Non potranno invece essere proposte, in questa fase, le questi volte alla verifica della persistenza o dell’eventuale affievolimento delle esi cautelari, perché il mantenimento della misura detentiva in atto trova orm giustificazione nella necessità di scongiurare la fuga del condannato assicurare l’esecuzione della pena.
Segue la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Cata funzionalmente competente in qualità di giudice dell’esecuzione, che provvederà sull’istanza, nel rispetto dei principi esposti, con ordinanza emessa ai dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., suscettibile di opposizione davanti stesso giudice (Sez. 6, n. 14753 del 2018, e n. 25504 del 2017, citate).
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, cui disp trasmettersi gli atti.
Così deciso il 29/05/2024