Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39265 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22/06/2024;
nei confronti del Tribunale di Bologna;
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a Copertino il DATA_NASCITA;
visti gli atti e l’ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 dl. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenz, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., nei confronti del Tribunale di Bologna, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in data 18 gennaio 2024.
Rispetto a tale richiesta il Tribunale di Bologna si era in precedenza dichiarato incompetente con provvedimento del 4 aprile 2024, ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano poiché, nel caso in esame, l’ultima sentenza divenuta definitiva nei confronti del sopra indicato condannato era quella pronunciata da tale Tribunale il giorno 18 novembre 2022 (divenuta irrevocabile in data 7 aprile 2023).
Il Tribunale di Milano, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo avanti questa Corte sostenendo, invece, la competenza del Tribunale di Bologna, atteso che – al momento della presentazione della istanza di cui sopra – l’ultima condanna divenuta irrevocabile nei confronti di NOME COGNOME era quella emessa proprio dal Tribunale di Bologna il giorno 6 aprile 2021 e divenuta irrevocabile in data 6 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio osserva, anzitutto, che si verte in una ipotesi di conflitto negativ di competenza a norma dell’art. 28 cod. proc. pen. poiché due organi giurisdizionali hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all’altro.
Ciò posto, si rileva che la competenza appartiene al Tribunale di Bologna. Infatti, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, competenza del giudice dell’esecuzione si radica in capo a quello dell’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 -, n. 16127 dell’01/04/2021, Rv. 281065 – 01).
Nel caso in esame, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti al momento della presentazione della istanza da parte del condannato (18 gennaio 2024) l’ultimo provvedimento divenuto esecutivo era la sentenza del Tribunale di Bologna pronunciata il 6 aprile 2021 (divenuta irrevocabile in data 6 giugno 2023).
Palese, dunque, risulta l’errore di diritto che ha indotto a declinare la competenza da parte del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, al quale pertanto devono essere rimessi gli atti perché proceda al giudizio di esecuzione oggetto della istanza presentata dal sopra indicato condannato.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024.