Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19788 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato, con l’ordinanza del 12/02/2024, da: TRIBUNALE DI VITERBO
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Adito con richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, volta alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, accordato a NOME COGNOME con sentenza del 08/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli del 28/01/2022 e passata in giudicato il 23/09/2022, il Tribunale di Napoli – quale giudice dell’esecuzione – ha dichiarato la propria incompetenza, dichiarando invece competente il Tribunale di Viterbo, al quale ha ordinato trasmettersi gli atti, per avere questo emesso la sentenza da ultimo divenuta irrevocabile, in data 16/10/2020.
Il Tribunale di Viterbo ha parimenti declinato la propria competenza, per essere l’ultima sentenza passata in giudicato quella del Tribunale di Napoli del 08/10/2021, divenuta irrevocabile il 23/09/2022; si radica, pertanto, la competenza COGNOME quale COGNOME giudice COGNOME dell’esecuzione COGNOME del COGNOME Tribunale COGNOME di COGNOME Napoli, indipendentemente dal tempo dell’iscrizione della pronuncia irrevocabile nel certificato del casellario relativo al condannato.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. Il giudice competente in fase esecutiva – in presenza di una pluralità di provvedimenti – deve essere sempre individuato in quello che ha emesso la sentenza divenuta da ultimo irrevocabile, a prescindere dalla eventuale mancata iscrizione della stessa nel certificato del casellario giudiziale.
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza; l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l’intervento di questa Corte regolatrice. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.
L’ultima sentenza passata in giudicato, in epoca antecedente rispetto al momento della presentazione, il 30/08/2023, della richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale, che ha generato l’incidente di esecuzione in esame, è quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 8/10/2021, confermata in secondo grado il 28/01/2022 e divenuta irrevocabile il 23/09/2022.
Non rileva, infine, la sussistenza di una eventuale difformità, fra la situazione effettivamente esistente e quella desumibile dalla visione del certificato del casellario giudiziale (si veda Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Rv. 280683, a mente della quale: «In tema di esecuzione, l’individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale»; in questo senso, anche Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Rv. 281065).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, 10 aprile 2024.