Giudice dell’Esecuzione: Come si Determina la Competenza?
Identificare il corretto giudice dell’esecuzione è un passo fondamentale nella fase successiva alla condanna definitiva. Un errore procedurale può portare all’annullamento degli atti e a significativi ritardi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1549/2024) ha ribadito un principio cruciale in materia, chiarendo quale giudice sia competente a decidere quando un condannato ha accumulato più sentenze definitive emesse da organi giudiziari diversi. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere l’applicazione dell’articolo 665 del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso: un Errore di Competenza
La vicenda trae origine da un’istanza presentata da un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in due distinte sentenze: la prima del 1992 e la seconda del 2002. L’istanza era stata indirizzata al Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale, che l’aveva rigettata.
Il Pubblico Ministero, tuttavia, ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, non per il merito della questione, ma per un vizio procedurale fondamentale: l’incompetenza funzionale del GIP. Secondo la Procura, la competenza a decidere non era del GIP, ma della Corte di Assise d’appello, poiché quest’ultima aveva emesso una sentenza di riforma nel 2009, divenuta irrevocabile nel 2010, che rappresentava l’ultimo provvedimento definitivo a carico del soggetto.
Il Principio sulla Competenza del Giudice dell’Esecuzione
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 665, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce una regola chiara per risolvere i conflitti di competenza nella fase esecutiva:
> “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”.
La logica di questa disposizione è quella di concentrare la gestione della fase esecutiva presso un unico giudice, individuato in colui che, avendo pronunciato l’ultima parola definitiva sul percorso giudiziario del condannato, si presume abbia la visione più completa e aggiornata della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno constatato che, effettivamente, l’ultima sentenza passata in giudicato era quella emessa dalla Corte di Assise d’appello.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’incompetenza funzionale del GIP e ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Questa formula significa che la decisione del GIP è stata cancellata definitivamente, senza la necessità di un nuovo giudizio da parte dello stesso ufficio. La Corte ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Assise d’appello, indicandola come l’unico giudice competente a trattare l’istanza del condannato.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si basano su una lineare applicazione della legge. Il principio dell’art. 665, comma 4, c.p.p. non lascia spazio a interpretazioni alternative. La norma è stata creata proprio per evitare frammentazioni e incertezze nella fase esecutiva, garantendo che un solo giudice, facilmente identificabile, gestisca tutte le vicende relative all’esecuzione della pena. La decisione del GIP, emessa in violazione di questa regola di competenza funzionale, era pertanto inevitabilmente nulla.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza cruciale del rispetto delle norme sulla competenza. Per avvocati e operatori del diritto, insegna che la prima verifica da compiere prima di depositare un’istanza in fase esecutiva è l’attenta individuazione del giudice che ha emesso l’ultima sentenza irrevocabile. Per il cittadino, questa pronuncia rafforza la certezza del diritto, assicurando che le decisioni sulla propria libertà siano prese dall’organo giudiziario che la legge ha designato, garantendo ordine e coerenza nel delicato processo di esecuzione della pena.
Chi è il giudice competente a decidere sull’esecuzione quando una persona è stata condannata con più sentenze da giudici diversi?
Secondo l’art. 665, comma 4, del codice di procedura penale, la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari (GIP)?
La Corte ha annullato il provvedimento perché il GIP era funzionalmente incompetente a decidere. La competenza spettava alla Corte di Assise d’appello, in quanto quest’ultima aveva emesso l’ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti del condannato.
Cosa succede dopo l’annullamento della decisione da parte della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Assise d’appello, che è il giudice competente a decidere sulla richiesta, affinché proceda con il giudizio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1549 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: arr
avverso l’ordinanza del 17/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BARI
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso per udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta da NOME COGNOME di continuazione tra i reati giudicati dalla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Trani del 2.11.1992 (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi nel 1991) e quella emessa giudicato dalla Corte assise di Trani del 11.12.2002 (artt. 575 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416bis cod. pen. commessi tra 1993 e 1997), rideterminando in parte le pene.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari affidandosi a un unico motivo, per violazione di legge in relazione all’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., con il quale censura l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, poiché la competenza sarebbe stata della Corte di Assise d’appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, con sentenza emessa in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile per ultima in data 3.04.2010.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.
Effettivamente l’ultima sentenza passata in giudicato, come rilevabile dal certificato del Casellario giudiziale di NOME COGNOME è quella emessa dalla Corte di Assise d’appello di Bari che ha riformato la pronuncia di primo grado, in data 18.12.2009, divenuta irrevocabile in data 3.04.2010.
Va, pertanto, riconosciuta la fondatezza del motivo di ricorso secondo cui, a norma dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen., che dispone “Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo”, con conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con 1:rasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Bari per il prosieguo.
P.Q.M.
rr2 GLYPH annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti alla , !rte di assise di appello di Bari per il prosieguo.
‘ Così deciso il 19/9/2023